CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 maggio 2025, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui all’art. 479 cod. pen. in relazione all’art. 476, commi 1 e 2 cod. pen. (capi r ed s), per aver formato, quali pubblici ufficiali in servizio presso la Guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA], falsi verbali delle operazioni compiute nell’ambito dei controlli fiscali svolti presso due esercizi commerciali. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto accertato che nel corso dei suddetti controlli, eseguiti l’uno in data 12 gennaio 2018 e l’altro in data 15 gennaio 2018, gli imputati oltre a redigere i relativi processi verbali di constatazione, avevano redatto anche i verbali delle operazioni compiute, nei quali davanoatto, contrariamente al vero, di avere eseguito il controllo su un cliente , [OSCURATO:PERSONA], in realtà non presente, ed altresì che dai controlli, in realtà non effettuati, non erano emerse irregolarità fiscali. 2. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 476 cod. pen. Il verbale delle operazioni compiute, oggetto dell’imputazione di falso, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, non costituirebbe parte integrante del processo verbale di constatazione, pacificamente atto pubblico, ma avrebbe unicamente natura di atto interno, redatto a meri fini statistici, che non è idoneo a fornire la prova dell’avvenuto controllo del soggetto in esso indicato. Invero il controllo effettuato aveva ad oggetto unicamente lo scontrino fiscale e l’esercente dell’attività commerciale che lo aveva emesso, non invece il possessore dello stesso,il quale non è passibile di alcuna sanzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’affermata natura di atto fidefacente del processo verbale delle operazioni compiute. Tale natura sarebbe propria del processo verbale di constatazione, il quale è volto a provare ed attestare quanto effettuato dai militari in occasione del controllo, mentre il verbale delle operazioni compiute atterrebbe ad attività meramente interne, sicché sarebbe un atto endoprocedimentale, privo di efficacia giuridicamente rilevante. Pertanto, l’inserimento di un nominativo in luogo di un altro in un atto creato a soli fini statistici interni, renderebbe il falso innocuo, ovvero inutile. La difesa evidenzia inoltre che, affinché un atto possa considerarsi fidefacente, è necessario che la relativa funzione di certificazione sia riconosciuta da un atto normativo primario o secondario. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo con riguardo all’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. Nel caso in cui venisse esclusa detta aggravante, i ricorrenti chiedono l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso in udienza chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Il primo e il secondo motivo che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2.1. Tali doglianze sono dirette a contestare sotto differenti punti prospettici la natura di atto pubblico ed il carattere fidefacente dei verbali delle operazioni compiute, nei quali i ricorrenti attestavano, contrariamente al vero, di aver eseguito il controllo su un soggetto che in realtà non era presentenegli esercizi commerciali oggetto della verifica dagli stessi effettuata. A fondamento delle censure svolte, la difesa ha sottolineato la distinzione tra i due atti redatti dai pubblici ufficiali, costituiti, uno, dal verbale di constatazione, il quale ha pacificamente ha natura di atto pubblico,e l’altro, dal processo verbale delle operazioni compiute. Quest’ultimo sarebbe un mero atto interno conservato a fini statistici, nel quale l’identità del cliente controllato non assume alcuna rilevanza, dal momento che non è previsto l’obbligo di identificazione dello stesso e che la condotta di costui non è sanzionata. Tale atto, pertanto, non avrebbe natura di atto pubblico fidefacente. La tesi è priva di pregio. 2.2. È opportuno ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico, e quindi tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 479 cod. pen., non ha rilievo la distinzione tra atti del procedimento amministrativo con efficacia interna e quelli destinati a spiegare effetti esterni, in quanto anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attività espletata dalla Pubblica amministrazione. Come chiarito da questa Corte regolatrice, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter– conforme o meno allo schema tipico– ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG c/Duca, Rv. 287780 –02; Sez. 5, n. 11914 del 15/11/2019, Bardini, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27709201; si vedano anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 25895201; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 25438801; Sez. 5,n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 24985801; Sez. 5, n. 7636 del 12/12/2006, Fiorentino, Rv. 23651501). Del resto, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso, aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (tali sono state ritenute le autocertificazioni del privato redatte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 o art. 47 da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041). In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità: -ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025,cit.); -ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico nella condotta del funzionario incaricato alla verifica preliminare delle istanze presentate per l'ottenimento del permesso di soggiorno, che appone a margine della richiesta, priva dei necessari requisiti, la dicitura manoscritta “ok”, attestandone in tal modo la regolarità, trattandosi di un atto interno che si inserisce nella sequenza procedimentale quale necessario presupposto degli atti successivi finalizzati al rilascio del permesso medesimo(Sez. 5, n. 11914 del 15/11/2019, Bardini, cit.); -ha affermato che la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autore o che siano dallo stesso riferiti, nonché dell'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni, sicchéintegra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, P.G. in proc. Spada e altro, Rv. 271625; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv. 253543; Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157); in particolare, si è ritenuto che costituisce atto pubblico la relazione di servizio che attesti falsamente la presenza dell’agente di polizia ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l'indennità di straordinario (Sez. 5, n. 5079 del 10/01/2020, Cosimati, Rv.278739), ovvero che attesti falsamente l'uso da parte del pubblico ufficiale del mezzo di servizio per finalità istituzionali in luogo di quelle private ( Sez. 5 , n. 11928 del 26/02/2025, Muto, Rv. 287749 –01). 2.2. Nel caso in esame, a prescindere dalla circostanza che il verbale delle operazioni compiute contenente la falsa identificazione del cliente asseritamente presente nell’esercizio commerciale al momento del controllo era espressamente richiamato nel processo verbale di constatazione, ciò che assume rilievo determinante ai fini della qualificazione di detto verbale come atto pubblico, non è l’oggetto del controllo svolto dai pubblici ufficiali (cioè, l’esercente dell’esercizio commerciale e non anche il cliente possessore dello scontrino fiscale), bensì la funzione dell’atto che documenta tale attività e che –come affermato dallo stesso difensore – «è stato introdotto nel sistema della GDF per avere un controllo interno» sull’atto di verifica. A tal fine, è del tutto indifferente la circostanza che il soggetto controllato dal pubblico ufficiale sia o meno passibile di sanzione se trovato privo dello scontrino fiscale, posto che il processo verbale delle operazioni compiute è volto a documentare, appunto, tali operazioni, cioè l’attività posta in essere dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Proprio tale attività, nella specie, è stata oggetto di falsa attestazione nel verbale delle operazioni compiute, nel quale gli imputati hanno indicato, contrariamente al vero, di aver sottoposto a controllo il soggetto individuato nel verbale stesso, il quale invece non era presente. Del pari inconferente è la circostanza che il verbale delle operazioni compute sia un atto interno avente finalità statistica, non potendone certo da ciò discendere la sua insignificanza. Si tratta, infatti, di atto redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e che svolge una funzione giuridica rilevante, sia pure interna, consistente nel documentare le attività svolte, al fine di assicurarne una verifica. Come si è detto, la distinzione tra atti del procedimento amministrativo con efficacia interna e quelli destinati a spiegare effetti esterni non ha rilievo per la configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen. Il reato di falso ideologico in atto pubblico, per il consolidato insegnamento di questa Corte, è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, viene compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'iter procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952). È perciò irrilevante il fatto che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un'espressa norma che ne indichi i requisiti di forma, né che esso debba essere riprodotto in atti diversi e successivi, posto che anche gli atti atipici possono rientrare nella categoria dell'atto pubblico. È, dunque, corretta la conclusione della Corte territoriale, secondo cui gli atti falsificati dai ricorrenti hanno natura di atto pubblico, dal momento che essi attestano l’attività di carattere pubblico da essi espletata in qualità di pubblici ufficiali, nello svolgimento delle loro funzioni, e sono destinat i ad assumere rilevanza a fini statistici interni e per l’organizzazione del servizio. 2.3. Corretta è, altresì, la valutazione espressa dalla sentenza impugnata in ordine alla natura fidefacente del verbale di operazioni compiute. Sono documenti dotati di fede privilegiata , ai sensi dell’art. 476, secondo comma, cod. pen., quelli emessi nell'esercizio di una speciale potestà documentatrice, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con la sentenza penale. In particolare, sono atti pubblici dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. Tale potere di documentazione fidefaciente può essere esplicitamente attribuito da una specifica previsione di legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero può essere desumibile dal sistema, in forza del quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 28480 del 20/06/2025, Crocetti, Rv. 288372 – 01; Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246 – 01; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855 –01, in motivazione). Nel caso in esame, non è discutibile la natura fidefacente dei verbali delle operazioni compiute. Trattasi, infatti, di atti redatti da pubblici ufficiali nella loro specifica qualità e destinati ad attestare e documentare, appunto, le operazioni da essi compiute e cioè le attività svolte, costituite anche dalla identificazione del cliente presente presso l’esercizio commerciale sottoposto a verifica, nel giorno e nel luogo dagli stessi indicato. Come si è già precisato in precedenza, la funzione attestativa meramente interna dell’atto non ne esclude la natura pubblica, mentre il valore di documento fidefacente può anche essere implicitamente desunto dal sistemao da norme interne, come nel caso di specie, ove il verbale era destinato a provare le attività svoltedai pubblici ufficiali a fini di controllo statistic o interno , ed era perciò destinato ad incidere sulla futura organizzazione della pubblica amministrazione. 3. Il terzo motivo, con cui si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’aggravante contestata, è infondato. La sentenza impugnata ha dato conto di aver ravvisato l’esistenza del dolo nelle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, i quali sono consistiti nella attestazione, da parte degli imputati, di aver identificato una persona, la quale non era invece presente, nonché nella consapevolezza degli imputati, conseguentealla qualifica rivestita, del valore degli atti dagli stessi redatti. Trattasi di motivazione logica e puntuale, la quale si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo del reato è generico nella fattispecie di falsità in atti e integrato dalla (mera) consapevolezza dell'immutatio veri(cfr., tra le molte: Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 - 03; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264 -01). 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del gi