Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 12873/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15823/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTAn.602/2019 depositata il 30/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 157/2007 emesso dal Tribunale di Enna -con il quale la allora A.U.S.L. n. 4 di Enna venne condannata a pagare in favore dell’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la complessiva somma di euro 108.012,54 oltre interessi, rivalutazione e spese della fase monitoria -, parte opponente convenne dinanzi al Tribunale di Enna il predetto Ambulatorio medico, contestando la debenza della intera somma ingiunta in quanto non dovuta e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2. A sostegno delle proprie ragioni, l’Ente opponente assunse che la somma ingiunta dalla struttura convenzionata era afferente alla remunerazione delle prestazioni ambulatoriali effettuate nel corso dell’anno 2006 in misura superiore al budget assegnato.

Rappresentava che, nel rispetto dei criteri dei [OSCURATO:PERSONA] che si succedono nel tempo, ad ogni struttura convenzionata viene assegnato un budget che nel caso de quo, con riferimento agli anni 2005/2006 era pari ad euro 149.542,98, per come comunicato alla struttura con nota del 21/11/2005 prot. n. 21751.

3. Verificato che per l’anno 2006 il fatturato prodotto dalla struttura era stato pari ad euro 285.123,67, ovvero superiore di ben 135.580,69 al budget previsto, l’A.U.S.L. aveva applicato un duplice abbattimento nella liquidazione delle somme dovute, per come stabilito dal D.A. 6424/2005 (ovvero quello di riferimento ratione temporis) e dal contratto stipulato tra le parti il 24/05/2006.

Ovvero un primo abbattimento pari al 20% delle tariffe sino al 20% del budget attribuito (quindi per euro 5.981,72), ed un ulteriore abbattimento pari al 75% sulla parte eccedente il 20% del budget complessivo (ovvero per euro 79.254,07), così operando un abbattimento complessivo di euro 85.235,79.

Per il rimanente credito vantato dalla struttura ed oggetto di richiesta monitoria, la A.U.S.L., rappresentando una intervenuta incapienza per l’anno 2006 e, pertanto, una oggettiva impossibilità a far fronte alla corresponsione dell’extrabudget, la A.U.S.L. aveva comunicato un ulteriore abbattimento del 49,4318% argomentando che tale scelta, legata alle esigenze di bilancio ed alle disponibilità finanziarie della Regione, seppur adottata in contraddittorio con gli interessati, rappresentava un tipico atto autoritativo “che non incide sui diritti soggettivi involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della [OSCURATO:PERSONA]”.

Per le ragioni sopra richiamate l’A.U.S.L. n. 4 di Enna concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che nulla era da essa dovuto alla struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

4. Costituendosi in giudizio, la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

5. Con sentenza n. 62/2013 il Tribunale di Enna accolse parzialmente l’opposizione dell’A.U.S.L. n. 4 di Enna, e per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la A.U.S.L. al pagamento dell’importo di euro 22.776,75, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto fondate le decurtazioni operate dall’A.U.S.L. secondo le operazioni contabili indicate, in quanto aderenti alle regole fissate nella convenzione esistente tra le parti ed allegata agli atti.

Ha, invece, ritenuto di non potere accogliere l’ulteriore motivo di opposizione, relativamente all’abbattimento del 49,4318%, in quanto estraneo ai rapporti contrattuali sottoscritti.

Da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della A.U.S.L. al pagamento di euro 22.776,75, pari alla differenza, tra la somma ingiunta (ovvero euro 108.012,54) e quella oggetto di abbattimento secondo i criteri indicati (euro 85.235,79).

6. Avverso tale pronuncia l’A.U.S.L. n. 4 di Enna interpose gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione del D.A. 17/10/2005, n. 6424 e dell’art. 1, 4° comma, L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15, e la conseguente erronea ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; (ii) la violazione di legge per erronea liquidazione delle competenze e onorari del proprio procuratore e difensore.

7. Con sentenza n. 602/2019, depositata in data 30/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

8. Avverso la predetta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l’ambulatorio di Odontostomatologia del Dott. [OSCURATO:PERSONA] C, s.a.s. resiste con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare dell’art. 25 della L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4, dell’art. 1, comma 4 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15, del Decreto intrassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004 e del D.A. 17 ottobre 2005 n. 6424 integrato con il Decreto Assessoriale 21 novembre 2005 n. 6715”, lamentando che la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 25 della L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1, 4° comma, della L.R. n. 15/2004, del decreto intrassessoriale n. 3787/2004, del decreto assessoriale n. 6715/2005, non ha considerato l’avvenuto superamento, per l’anno 2006, del budget fissato per le strutture convenzionate, e la necessità di provvedere ad una ripartizione delle somme residuate mediante l’ulteriore abbattimento del 49,4318% operato dalla [OSCURATO:PERSONA] per far fronte all’incapienza dell’aggregato economico provinciale per l’anno 2006, il che comportava, per la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., una riduzione del compenso pari ad euro 24.886,39, ovvero di un importo che, sommato a quello pari ad euro 85.235,79 già decurtato, escludeva ogni ulteriore pagamento in favore dell’Ambulatorio opposto. 1.1 A detta della ricorrente, i giudici di merito, nell’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo dell’A.U.S.P., con la sentenza di primo grado poi confermata in appello, ritenevano erroneamente che l’abbattimento del 49,4318% sulla somma c.d. extrabudget fosse illegittima in quanto la riduzione, seppur comunicata tempestivamente, non era prevista contrattualmente. 1.2 La ricorrente assume che la ratio decidendi della sentenza gravata è in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, deducendo che, in un caso assolutamente analogo, Cass., sez.

III, sent. 29/10/2019, n. 27608 haaffermato che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell’ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d.

“extra budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”. 1.3 In condizioni di necessario risanamento del bilancio, prosegue la ricorrente, il sistema sanitario non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario,attraverso la pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, e che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può essere subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli rispetto a quelli pubblici. 1.4 La sentenza impugnata, invece, si è limitata ad escludere “ la ulteriore imposta decurtazione del 49,4318%, in quanto estranea ai rapporti contrattuali esistenti fra le parti”, erroneamente interpretando le previsioni normative, e aggiungendo che “l’aggregato economico per l’anno 2006 era sufficiente a sostenere il fatturato extrabudget delle aziende convenzionate”.

A detta della ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che, a fronte ad una disponibilità di circa la metà di quanto necessario per coprire l’extrabudget, non poteva certo soddisfarsi interamente l’odierna resistente, pregiudicando le altre strutture preaccreditate, anche per salvaguardare il principio di imparzialità della P.A.

Nello specifico, non è stato possibile pagare il restante importo di euro 50.344,90 (135.580,69 -85.235,79) in quanto per l’anno 2006 si è determinata una incapienza della somma disponibile per far fronte per intero alla corresponsione delle quote di extrabudget, spettanti a tutte le strutture private preaccreditate esistenti nel territorio dell’allora A.U.S.L. n. 4.

Infatti, l’aggregato economico fissato dal D.A. n. 7079 del 29 dicembre 2005 per l’AUSL è stato pari ad euro 5.369.909,08 mentre l’importo del fatturato complessivo delle strutture preaccreditate è stato pari ad euro 5.051.164,84, come risulta dal formale prospetto dettagliato relativo al fatturato 2006 delle strutture preaccreditate con una disponibilità di soli euro 318.744,24 a fronte di un importo complessivo di extrabudget di tutte le strutture convenzionate pari a euro 630.326,01, come risulta invece dal formale prospetto extrabudget[all. n. (g) al ricorso] (così a p. 7 del ricorso). 1.5 Per rientrare nell’aggregato economico provinciale, previsto dal Decreto Assessoriale 20/12/2005 n. 7079, si doveva necessariamente provvedere a ripartire l’esubero complessivo di euro 311.581,77 (630.326,01-318.744,24) procedendo ad un ulteriormente abbattimento a tutte le strutture pari al 49,4318% così determinato: 630.326,01 (extra budget complessivo) meno 318.744,24 (disponibilità dell’aggregato economico provinciale) = 311.581,77.

Detto risultato è stato poi diviso per 630.326,01 (extrabudget) ottenendo la percentuale sopra riportata.

Sul restante extrabudget della struttura convenzionata ed ammontante ad euro 50.344,90 è stato calcolato, pertanto, un ulteriore abbattimento di euro 24.886,39 (50.344,90 * 49,4318%).

Il totale quindi degli abbattimenti effettuati alla struttura è stato pari ad euro 110.122,18 (euro 5.981,72 + euro 79.254,07 + euro 24.886,39). 1.6 A detta della ricorrente, n on è pensabile, dunque, che il limite di spesa erogabile dall’Ente pubblico in un determinato arco di tempo, legato alla disponibilità finanziaria e ad esigenze di bilancio, possa formare oggetto di contrattazione, come invece erroneamente affermato nella sentenza di secondo grado.Il provvedimento con cui la Regione determina il tetto di spesa a livello provinciale ha infatti la tipica struttura di atto autoritativo, che non incide sui diritti soggettivi, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che la salvaguardia dell’interesse pubblico prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture private. 1.7 Il ricorso argomenta che, dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell’ASL di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons.

Stato 27.02.2018, n. 12060).

La struttura accreditata, dunque, vantava un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, benché extrabudget, ma solo in astratto; poiché in concreto, invece, la remunerazione risultava inesigibile, con conseguente correttezza della condotta della ASL, stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la ASL e la Regione non avrebbero potuto sottrarsi. 1.8 Le suddette disposizioni normative hanno lo scopo di contenere la spesa sanitaria che viene finanziata dal Fondo sanitario.

Lo sforamento non è pensabile, poiché si configurerebbero aspetti di danno erariale in quanto la maggior somma non potrebbe essere finanziata dal Fondo sanitario ma dalle risorse gestionali aziendali. 1.9 Come chiarito dalla Corte costituzionale (26 maggio 2005, n. 200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art.32, L. 27,dicembre 1997 n. 449.

Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione. che persegue il fine della razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica (Cons.

St., sez.

V, 28 febbraio 2011, n. 1252).

Ha altresì chiarito il Consiglio di Stato (sez.

III, 1° febbraio 2012, n. 495) che nella determinazione dei tetti di spesa la Regione deve tenere conto del complesso delle risorse disponibili per poi distribuire le stesse fra la sanità pubblica e quella privata accreditata e quindi fra le diverse branche in funzione di necessità determinate.

Successivamente provvede ad attribuire le risorse disponibili per ogni settore sulla base delle risorse assegnate per l’anno precedente e delle prestazioni effettivamente erogate dalle singole strutture, nonché degli eventuali nuovi accreditamenti.

I tetti di spesa per le strutture private accreditate sono infatti il modo con cui la Regione stabilisce quanto può spendere per acquisire da operatori privati prestazioni che non è in grado di produrre direttamente in misura adeguata alle esigenze della collettività.

In altri termini, spetta alla Regione pianificare con ampia discrezionalità la spesa sanitaria pubblica e tale atto programmatorio condiziona il diritto alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario (Cons.

St., Sez.

III, 19 luglio 2011, n. 4359). 1.10 Ed ancora “ La decisione con cui l’Amministrazione stabilisce i tetti di spesa sanitaria deve assicurare un adeguato equilibrio tra le diverse articolazioni, pubbliche e private, del sistema di erogazione del servizio sanitario, ma non impone affatto una incondizionata e assoluta equiparazione tra soggetti pubblici e privati: di conseguenza le Regioni, alle quali è affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria, nell’esercizio di detta potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l’assicurazione dell’efficienza delle strutture pubbliche, che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico” (Cons.

Stato, 13.9.2012, n. 4879). 1.11 Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, va radicalmente esclusa l’equiordinazione tra strutture private e pubbliche sicché, in sede di programmazione della spesa sanitaria, l’Amministrazione regionale ben può individuare “tetti di spesa” relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario.

È utile, altresì, rammentare che solamente le strutture pubbliche sono vincolate a rendere, nei limiti dell’assetto strutturale ed organizzativo, le prestazioni sanitarie richieste e necessarie, mentre le altre strutture - al di là del tetto di spesa alle stesse as segnato - non hanno tale incondizionato obbligo potendo, in alternativa, negare la prestazione richiesta (cfr.

TA.R.

Lazio-Roma. sez.

III, 1° giugno 2008, n. 5761) ovvero erogarla con oneri a carico del richiedente: non v’è infatti alcun obbligo per la Regione di far luogo in ogni caso al pagamento delle prestazioni che eccedono il budget (Cons.

Stato Sez.

V, 29 marzo 2004 n. 1667; idem 30 aprile 2003 n.2253; TA.R. [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, 4 settembre 2008, n.. 2051)” T.A.R. [OSCURATO:PERSONA].

III quater, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 419. 1.12 La circostanza che la struttura convenzionata abbia un budget, le consente di programmare le prestazioni e di evitare lo sforamento.

La problematica dell’extrabudget delle strutture che intrattengono un rapporto convenzionale con il [OSCURATO:PERSONA] - espone la ricorrente- era già stata affrontata dalla Corte di Appello di Caltanissetta che, in un precedente analogo, con sentenza n. 68/2016 del 29/02/2016 ha statuito che: “ l’operazione effettuata dall’Azienda per rientrare nell’aggregato economico provinciale appare corretta, di talché la somma residua liquidata alla struttura per extrabudget, abbattuta di oltre il 49% appare la sola dovuta.

Lo stesso Assessorato per la Sanità ha peraltro ribadito con nota del 19/01/2007..., su richiesta di chiarimenti dell’Ausl n.4, l’insuperabilità del tetto di spesa provinciale, condividendo l’orientamento dell’Azienda secondo il quale l’eventuale pagamento delle eccedenze rispetto al budget alle strutture preaccreditate fosse effettuato contestualmente alla chiusura dell’esercizio finanziario nel rispetto del menzionato tetto di spesa provinciale, legittimando dunque l’operato dell’Azienda”. 1.13 La ricorrente espone che r isulta palese che si è in presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget.

Ciò anche in ragione del pertinente rilievo che alla struttura accreditata era data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all’utenza, al fine di garantire la complessiva tenuta finanziaria e un adeguato equilibrio di tutto il sistema sanitario. 1.14 In conclusione, a lla luce di quanto sopra , la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere in totol’appello, dichiarare nullo e inammissibile e revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. 175/2007 del Tribunale di Enna, per l’insussistenza dell’intero credito, condannando parte opposta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Sull’unico motivo di ricorso .

Deve preliminarmente osservarsi che l’articolo 4 della legge regionale 16/04/2003,n. 4, dispone che “1.

Nell’ambito delle risorse destinate al fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell’assessore per la sanità, di concerto con l’assessore per il bilancio della finanza, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l’anno successivo. 1 bis.

Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle.

2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del fondo sanitario nazionale per l’anno successivo, il limite delle risorse destinate al servizio sanitario Regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall’ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.

3. Le eventuali successive maggiori assegnazione sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all’esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.

4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti eccezionali motivati possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.5.

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nei successivi 30 giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l’ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 5bis.

Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell’assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana e, se non a carico del fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell’attestazione di compatibilità finanziaria. 5 ter.

Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche i provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all’art. 34 della legge 27dicembre 1997,n. 449”(enfasi aggiunta, n.d.r.). 2.1 Inoltre, l’articolo 1 della legge regionale 5 /11/ 2004, n. 15 dispone che “1.

L’amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l’equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.

2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario previsto al comma 1.3.

Per l’anno 2004 alla copertura del disavanzo dell’assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissatedal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del servizio sanitario nazionale.

4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l’ammontare degli aggregati economici previsti dall’articolo 25 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni non può superare, relativamente all’assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con Decreto Interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004”(enfasi aggiunta, n.d.r.). 2.2 Nell’ambito della delega legislativa e dei limiti di spesa individuati dalla normativa sopra enunciata, è stato emanato, a seguito di apposita trattativa sindacale, il D.A. 17/10/2005, n. 6424, con il quale è stato determinato il limite massimo (budget) di risorse destinabili alla spesa sanitaria per gli anni 2005-2006.

Il decreto stabilisce che sulle prestazioni eccedenti tale budget -considerato come tale il fatturato complessivo della struttura sanitaria, comprensivo di ticket- devono essere applicat e determinate regressioni tariffarie (art. 4), fatta salva la facoltà, riconosciuta dall’art. 5 in capo ai direttori generali delle ASSLL di procedere al pagamento integrale delle somme dovute attingendo alle economie di spesa eventualmente maturate nel Budgeted dei singoli rami, allo scopo precipuo di incentivare le strutture sanitarie alla riduzione dei tempi delle liste di attesa (“I direttori generali per l’anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali, anche al fine di ridurre i tempi delle liste d’attesa, nel rispetto degli standard di cui alla conferenza Stato regioni (3 febbraio 2005, rep. n. 2202), e, in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzione delle economie che si dovessero verificare all’interno dei singoli budget di branca”). 2.3 La clausola sopra riportata rende obbligatoria, all’uopo, l’individuazione, da parte dei medesimi organi direttivi, delle esigenze assistenziali in forza della quali procedere all’emanazione, peraltro meramente facoltativa, del premio incentivante. 2.4 Fatte queste premesse, va rilevato che la sentenza gravata riconosce che è indubbio che la determinazione dei tetti di spesa per ogni singola struttura sanitaria o per gruppi omogenei di strutture competa ad un atto autoritativo Assessoriale che vincola i successivi contratti da stipulare tra le aziende sanitarie e le strutture.

Tale atto costituisce esplicazione della funzione programmatica, volta a garantire la corretta gestione delle disponibilità finanziarie nell’esercizio della quale, però, le Regioni, pur godendo di un ampio potere discrezionale, sono chiamate a bilanciare interessi diversi ossia, da un lato l’interesse pubblico al contenimento della spesa e, dall’altro, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale.

Ciò comporta che gli atti di programmazione abbiano un legittimo effetto retroattivo il quale, però, non impedisce che vengano assicurati dei criteri a garanzia dei privati che svolgono la loro prestazione.

In definitiva, con riferimento alle imposte decurtazioni, la cui determinazione avviene sempre in un momento successivo alla intervenuta erogazione dei servizi, occorre che “il taglio” tardivamente effettuato non possa ripercuotersi sulle prestazioni erogate dalla struttura in vista di una ragionevole aspettativa della disciplina già fissata per l’anno precedente. 2.5 Ciò precisato in linea di principio, in relazione al caso di specie, la sentenza motiva che il Tribunale di Enna ha correttamente ritenuto legittima la decurtazione effettuata dall’A.U.S.L. n. 4 di Enna sulla base di quanto contrattualmente previsto tra le parti, escludendo la ulteriore “imposta” decurtazione del 49,4318% in quanto estranea ai rapporti contrattuali esistenti fra le parti: «A quanto sopra detto deve aggiungersi che la stessa parte appellante ha, nei propri motivi di gravame specificato che “a fronte di una disponibilità di euro 5.369.909,08 di aggregato economico per le strutture convenzionate esterne, è stato registrato un fatturato complessivo di euro 5.051.164,84 con una disponibilità di euro 318.744,24 utilizzabile per far “fronte ad un extrabudget complessivo di euro 630.326,01” (pag. 8 e 9 dei motivi di gravame).

Ciò induce a ritenere che, per come rilevato da parte appellata (pag. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta), che l’aggregato economico per l’anno 2006 era sufficiente a sostenere il fatturato extrabudget delle aziende convenzionate applicando le sole decurtazioni espressamente previste dal Decreto Assessoriale vigente senza necessità di ricorrere all’ulteriore abbattimento del 49,4318%» (così a p. 6 della sentenza).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezza dell’unico motivo su cui si fonda.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore delcontr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15823/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTAn.602/2019 depositata il 30/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 157/2007 emesso dal Tribunale di Enna -con il quale la allora A.U.S.L. n. 4 di Enna venne condannata a pagare in favore dell’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la complessiva somma di euro 108.012,54 oltre interessi, rivalutazione e spese della fase monitoria -, parte opponente convenne dinanzi al Tribunale di Enna il predetto Ambulatorio medico, contestando la debenza della intera somma ingiunta in quanto non dovuta e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2. A sostegno delle proprie ragioni, l’Ente opponente assunse che la somma ingiunta dalla struttura convenzionata era afferente alla remunerazione delle prestazioni ambulatoriali effettuate nel corso dell’anno 2006 in misura superiore al budget assegnato. Rappresentava che, nel rispetto dei criteri dei [OSCURATO:PERSONA] che si succedono nel tempo, ad ogni struttura convenzionata viene assegnato un budget che nel caso de quo, con riferimento agli anni 2005/2006 era pari ad euro 149.542,98, per come comunicato alla struttura con nota del 21/11/2005 prot. n. 21751. 3. Verificato che per l’anno 2006 il fatturato prodotto dalla struttura era stato pari ad euro 285.123,67, ovvero superiore di ben 135.580,69 al budget previsto, l’A.U.S.L. aveva applicato un duplice abbattimento nella liquidazione delle somme dovute, per come stabilito dal D.A. 6424/2005 (ovvero quello di riferimento ratione temporis) e dal contratto stipulato tra le parti il 24/05/2006. Ovvero un primo abbattimento pari al 20% delle tariffe sino al 20% del budget attribuito (quindi per euro 5.981,72), ed un ulteriore abbattimento pari al 75% sulla parte eccedente il 20% del budget complessivo (ovvero per euro 79.254,07), così operando un abbattimento complessivo di euro 85.235,79. Per il rimanente credito vantato dalla struttura ed oggetto di richiesta monitoria, la A.U.S.L., rappresentando una intervenuta incapienza per l’anno 2006 e, pertanto, una oggettiva impossibilità a far fronte alla corresponsione dell’extrabudget, la A.U.S.L. aveva comunicato un ulteriore abbattimento del 49,4318% argomentando che tale scelta, legata alle esigenze di bilancio ed alle disponibilità finanziarie della Regione, seppur adottata in contraddittorio con gli interessati, rappresentava un tipico atto autoritativo “che non incide sui diritti soggettivi involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della [OSCURATO:PERSONA]”. Per le ragioni sopra richiamate l’A.U.S.L. n. 4 di Enna concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che nulla era da essa dovuto alla struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Costituendosi in giudizio, la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. 5. Con sentenza n. 62/2013 il Tribunale di Enna accolse parzialmente l’opposizione dell’A.U.S.L. n. 4 di Enna, e per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la A.U.S.L. al pagamento dell’importo di euro 22.776,75, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto fondate le decurtazioni operate dall’A.U.S.L. secondo le operazioni contabili indicate, in quanto aderenti alle regole fissate nella convenzione esistente tra le parti ed allegata agli atti. Ha, invece, ritenuto di non potere accogliere l’ulteriore motivo di opposizione, relativamente all’abbattimento del 49,4318%, in quanto estraneo ai rapporti contrattuali sottoscritti. Da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della A.U.S.L. al pagamento di euro 22.776,75, pari alla differenza, tra la somma ingiunta (ovvero euro 108.012,54) e quella oggetto di abbattimento secondo i criteri indicati (euro 85.235,79). 6. Avverso tale pronuncia l’A.U.S.L. n. 4 di Enna interpose gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione del D.A. 17/10/2005, n. 6424 e dell’art. 1, 4° comma, L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15, e la conseguente erronea ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; (ii) la violazione di legge per erronea liquidazione delle competenze e onorari del proprio procuratore e difensore. 7. Con sentenza n. 602/2019, depositata in data 30/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. 8. Avverso la predetta sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l’ambulatorio di Odontostomatologia del Dott. [OSCURATO:PERSONA] C, s.a.s. resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare dell’art. 25 della L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4, dell’art. 1, comma 4 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15, del Decreto intrassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004 e del D.A. 17 ottobre 2005 n. 6424 integrato con il Decreto Assessoriale 21 novembre 2005 n. 6715”, lamentando che la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 25 della L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1, 4° comma, della L.R. n. 15/2004, del decreto intrassessoriale n. 3787/2004, del decreto assessoriale n. 6715/2005, non ha considerato l’avvenuto superamento, per l’anno 2006, del budget fissato per le strutture convenzionate, e la necessità di provvedere ad una ripartizione delle somme residuate mediante l’ulteriore abbattimento del 49,4318% operato dalla [OSCURATO:PERSONA] per far fronte all’incapienza dell’aggregato economico provinciale per l’anno 2006, il che comportava, per la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., una riduzione del compenso pari ad euro 24.886,39, ovvero di un importo che, sommato a quello pari ad euro 85.235,79 già decurtato, escludeva ogni ulteriore pagamento in favore dell’Ambulatorio opposto. 1.1 A detta della ricorrente, i giudici di merito, nell’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo dell’A.U.S.P., con la sentenza di primo grado poi confermata in appello, ritenevano erroneamente che l’abbattimento del 49,4318% sulla somma c.d. extrabudget fosse illegittima in quanto la riduzione, seppur comunicata tempestivamente, non era prevista contrattualmente. 1.2 La ricorrente assume che la ratio decidendi della sentenza gravata è in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, deducendo che, in un caso assolutamente analogo, Cass., sez. III, sent. 29/10/2019, n. 27608 haaffermato che “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell’ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”. 1.3 In condizioni di necessario risanamento del bilancio, prosegue la ricorrente, il sistema sanitario non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario,attraverso la pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, e che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può essere subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli rispetto a quelli pubblici. 1.4 La sentenza impugnata, invece, si è limitata ad escludere “ la ulteriore imposta decurtazione del 49,4318%, in quanto estranea ai rapporti contrattuali esistenti fra le parti”, erroneamente interpretando le previsioni normative, e aggiungendo che “l’aggregato economico per l’anno 2006 era sufficiente a sostenere il fatturato extrabudget delle aziende convenzionate”. A detta della ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che, a fronte ad una disponibilità di circa la metà di quanto necessario per coprire l’extrabudget, non poteva certo soddisfarsi interamente l’odierna resistente, pregiudicando le altre strutture preaccreditate, anche per salvaguardare il principio di imparzialità della P.A. Nello specifico, non è stato possibile pagare il restante importo di euro 50.344,90 (135.580,69 -85.235,79) in quanto per l’anno 2006 si è determinata una incapienza della somma disponibile per far fronte per intero alla corresponsione delle quote di extrabudget, spettanti a tutte le strutture private preaccreditate esistenti nel territorio dell’allora A.U.S.L. n. 4. Infatti, l’aggregato economico fissato dal D.A. n. 7079 del 29 dicembre 2005 per l’AUSL è stato pari ad euro 5.369.909,08 mentre l’importo del fatturato complessivo delle strutture preaccreditate è stato pari ad euro 5.051.164,84, come risulta dal formale prospetto dettagliato relativo al fatturato 2006 delle strutture preaccreditate con una disponibilità di soli euro 318.744,24 a fronte di un importo complessivo di extrabudget di tutte le strutture convenzionate pari a euro 630.326,01, come risulta invece dal formale prospetto extrabudget[all. n. (g) al ricorso] (così a p. 7 del ricorso). 1.5 Per rientrare nell’aggregato economico provinciale, previsto dal Decreto Assessoriale 20/12/2005 n. 7079, si doveva necessariamente provvedere a ripartire l’esubero complessivo di euro 311.581,77 (630.326,01-318.744,24) procedendo ad un ulteriormente abbattimento a tutte le strutture pari al 49,4318% così determinato: 630.326,01 (extra budget complessivo) meno 318.744,24 (disponibilità dell’aggregato economico provinciale) = 311.581,77. Detto risultato è stato poi diviso per 630.326,01 (extrabudget) ottenendo la percentuale sopra riportata. Sul restante extrabudget della struttura convenzionata ed ammontante ad euro 50.344,90 è stato calcolato, pertanto, un ulteriore abbattimento di euro 24.886,39 (50.344,90 * 49,4318%). Il totale quindi degli abbattimenti effettuati alla struttura è stato pari ad euro 110.122,18 (euro 5.981,72 + euro 79.254,07 + euro 24.886,39). 1.6 A detta della ricorrente, n on è pensabile, dunque, che il limite di spesa erogabile dall’Ente pubblico in un determinato arco di tempo, legato alla disponibilità finanziaria e ad esigenze di bilancio, possa formare oggetto di contrattazione, come invece erroneamente affermato nella sentenza di secondo grado.Il provvedimento con cui la Regione determina il tetto di spesa a livello provinciale ha infatti la tipica struttura di atto autoritativo, che non incide sui diritti soggettivi, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che la salvaguardia dell’interesse pubblico prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture private. 1.7 Il ricorso argomenta che, dato il carattere recessivo degli atti concordati e convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; nel senso che esso deve essere considerato un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell’ASL di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cons. Stato 27.02.2018, n. 12060). La struttura accreditata, dunque, vantava un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, benché extrabudget, ma solo in astratto; poiché in concreto, invece, la remunerazione risultava inesigibile, con conseguente correttezza della condotta della ASL, stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la ASL e la Regione non avrebbero potuto sottrarsi. 1.8 Le suddette disposizioni normative hanno lo scopo di contenere la spesa sanitaria che viene finanziata dal Fondo sanitario. Lo sforamento non è pensabile, poiché si configurerebbero aspetti di danno erariale in quanto la maggior somma non potrebbe essere finanziata dal Fondo sanitario ma dalle risorse gestionali aziendali. 1.9 Come chiarito dalla Corte costituzionale (26 maggio 2005, n. 200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art.32, L. 27,dicembre 1997 n. 449. Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione. che persegue il fine della razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica (Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1252). Ha altresì chiarito il Consiglio di Stato (sez. III, 1° febbraio 2012, n. 495) che nella determinazione dei tetti di spesa la Regione deve tenere conto del complesso delle risorse disponibili per poi distribuire le stesse fra la sanità pubblica e quella privata accreditata e quindi fra le diverse branche in funzione di necessità determinate. Successivamente provvede ad attribuire le risorse disponibili per ogni settore sulla base delle risorse assegnate per l’anno precedente e delle prestazioni effettivamente erogate dalle singole strutture, nonché degli eventuali nuovi accreditamenti. I tetti di spesa per le strutture private accreditate sono infatti il modo con cui la Regione stabilisce quanto può spendere per acquisire da operatori privati prestazioni che non è in grado di produrre direttamente in misura adeguata alle esigenze della collettività. In altri termini, spetta alla Regione pianificare con ampia discrezionalità la spesa sanitaria pubblica e tale atto programmatorio condiziona il diritto alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario (Cons. St., Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4359). 1.10 Ed ancora “ La decisione con cui l’Amministrazione stabilisce i tetti di spesa sanitaria deve assicurare un adeguato equilibrio tra le diverse articolazioni, pubbliche e private, del sistema di erogazione del servizio sanitario, ma non impone affatto una incondizionata e assoluta equiparazione tra soggetti pubblici e privati: di conseguenza le Regioni, alle quali è affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria, nell’esercizio di detta potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l’assicurazione dell’efficienza delle strutture pubbliche, che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico” (Cons. Stato, 13.9.2012, n. 4879). 1.11 Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, va radicalmente esclusa l’equiordinazione tra strutture private e pubbliche sicché, in sede di programmazione della spesa sanitaria, l’Amministrazione regionale ben può individuare “tetti di spesa” relativi alle prestazioni erogate dai gestori privati, perché ciò costituisce garanzia minima di una complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario. È utile, altresì, rammentare che solamente le strutture pubbliche sono vincolate a rendere, nei limiti dell’assetto strutturale ed organizzativo, le prestazioni sanitarie richieste e necessarie, mentre le altre strutture - al di là del tetto di spesa alle stesse as segnato - non hanno tale incondizionato obbligo potendo, in alternativa, negare la prestazione richiesta (cfr. TA.R. Lazio-Roma. sez. III, 1° giugno 2008, n. 5761) ovvero erogarla con oneri a carico del richiedente: non v’è infatti alcun obbligo per la Regione di far luogo in ogni caso al pagamento delle prestazioni che eccedono il budget (Cons. Stato Sez. V, 29 marzo 2004 n. 1667; idem 30 aprile 2003 n.2253; TA.R. [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, 4 settembre 2008, n.. 2051)” T.A.R. [OSCURATO:PERSONA]. III quater, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 419. 1.12 La circostanza che la struttura convenzionata abbia un budget, le consente di programmare le prestazioni e di evitare lo sforamento. La problematica dell’extrabudget delle strutture che intrattengono un rapporto convenzionale con il [OSCURATO:PERSONA] - espone la ricorrente- era già stata affrontata dalla Corte di Appello di Caltanissetta che, in un precedente analogo, con sentenza n. 68/2016 del 29/02/2016 ha statuito che: “ l’operazione effettuata dall’Azienda per rientrare nell’aggregato economico provinciale appare corretta, di talché la somma residua liquidata alla struttura per extrabudget, abbattuta di oltre il 49% appare la sola dovuta. Lo stesso Assessorato per la Sanità ha peraltro ribadito con nota del 19/01/2007..., su richiesta di chiarimenti dell’Ausl n.4, l’insuperabilità del tetto di spesa provinciale, condividendo l’orientamento dell’Azienda secondo il quale l’eventuale pagamento delle eccedenze rispetto al budget alle strutture preaccreditate fosse effettuato contestualmente alla chiusura dell’esercizio finanziario nel rispetto del menzionato tetto di spesa provinciale, legittimando dunque l’operato dell’Azienda”. 1.13 La ricorrente espone che r isulta palese che si è in presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget. Ciò anche in ragione del pertinente rilievo che alla struttura accreditata era data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all’utenza, al fine di garantire la complessiva tenuta finanziaria e un adeguato equilibrio di tutto il sistema sanitario. 1.14 In conclusione, a lla luce di quanto sopra , la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere in totol’appello, dichiarare nullo e inammissibile e revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. 175/2007 del Tribunale di Enna, per l’insussistenza dell’intero credito, condannando parte opposta alle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Sull’unico motivo di ricorso . Deve preliminarmente osservarsi che l’articolo 4 della legge regionale 16/04/2003,n. 4, dispone che “1. Nell’ambito delle risorse destinate al fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell’assessore per la sanità, di concerto con l’assessore per il bilancio della finanza, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l’anno successivo. 1 bis. Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle. 2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del fondo sanitario nazionale per l’anno successivo, il limite delle risorse destinate al servizio sanitario Regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall’ultima delibera di riparto adottata dal CIPE. 3. Le eventuali successive maggiori assegnazione sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all’esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione. 4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti eccezionali motivati possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nei successivi 30 giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l’ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 5bis. Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell’assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana e, se non a carico del fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell’attestazione di compatibilità finanziaria. 5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche i provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all’art. 34 della legge 27dicembre 1997,n. 449”(enfasi aggiunta, n.d.r.). 2.1 Inoltre, l’articolo 1 della legge regionale 5 /11/ 2004, n. 15 dispone che “1. L’amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l’equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio. 2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario previsto al comma 1.3. Per l’anno 2004 alla copertura del disavanzo dell’assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissatedal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del servizio sanitario nazionale. 4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l’ammontare degli aggregati economici previsti dall’articolo 25 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni non può superare, relativamente all’assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con Decreto Interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004”(enfasi aggiunta, n.d.r.). 2.2 Nell’ambito della delega legislativa e dei limiti di spesa individuati dalla normativa sopra enunciata, è stato emanato, a seguito di apposita trattativa sindacale, il D.A. 17/10/2005, n. 6424, con il quale è stato determinato il limite massimo (budget) di risorse destinabili alla spesa sanitaria per gli anni 2005-2006. Il decreto stabilisce che sulle prestazioni eccedenti tale budget -considerato come tale il fatturato complessivo della struttura sanitaria, comprensivo di ticket- devono essere applicat e determinate regressioni tariffarie (art. 4), fatta salva la facoltà, riconosciuta dall’art. 5 in capo ai direttori generali delle ASSLL di procedere al pagamento integrale delle somme dovute attingendo alle economie di spesa eventualmente maturate nel Budgeted dei singoli rami, allo scopo precipuo di incentivare le strutture sanitarie alla riduzione dei tempi delle liste di attesa (“I direttori generali per l’anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali, anche al fine di ridurre i tempi delle liste d’attesa, nel rispetto degli standard di cui alla conferenza Stato regioni (3 febbraio 2005, rep. n. 2202), e, in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzione delle economie che si dovessero verificare all’interno dei singoli budget di branca”). 2.3 La clausola sopra riportata rende obbligatoria, all’uopo, l’individuazione, da parte dei medesimi organi direttivi, delle esigenze assistenziali in forza della quali procedere all’emanazione, peraltro meramente facoltativa, del premio incentivante. 2.4 Fatte queste premesse, va rilevato che la sentenza gravata riconosce che è indubbio che la determinazione dei tetti di spesa per ogni singola struttura sanitaria o per gruppi omogenei di strutture competa ad un atto autoritativo Assessoriale che vincola i successivi contratti da stipulare tra le aziende sanitarie e le strutture. Tale atto costituisce esplicazione della funzione programmatica, volta a garantire la corretta gestione delle disponibilità finanziarie nell’esercizio della quale, però, le Regioni, pur godendo di un ampio potere discrezionale, sono chiamate a bilanciare interessi diversi ossia, da un lato l’interesse pubblico al contenimento della spesa e, dall’altro, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale. Ciò comporta che gli atti di programmazione abbiano un legittimo effetto retroattivo il quale, però, non impedisce che vengano assicurati dei criteri a garanzia dei privati che svolgono la loro prestazione. In definitiva, con riferimento alle imposte decurtazioni, la cui determinazione avviene sempre in un momento successivo alla intervenuta erogazione dei servizi, occorre che “il taglio” tardivamente effettuato non possa ripercuotersi sulle prestazioni erogate dalla struttura in vista di una ragionevole aspettativa della disciplina già fissata per l’anno precedente. 2.5 Ciò precisato in linea di principio, in relazione al caso di specie, la sentenza motiva che il Tribunale di Enna ha correttamente ritenuto legittima la decurtazione effettuata dall’A.U.S.L. n. 4 di Enna sulla base di quanto contrattualmente previsto tra le parti, escludendo la ulteriore “imposta” decurtazione del 49,4318% in quanto estranea ai rapporti contrattuali esistenti fra le parti: «A quanto sopra detto deve aggiungersi che la stessa parte appellante ha, nei propri motivi di gravame specificato che “a fronte di una disponibilità di euro 5.369.909,08 di aggregato economico per le strutture convenzionate esterne, è stato registrato un fatturato complessivo di euro 5.051.164,84 con una disponibilità di euro 318.744,24 utilizzabile per far “fronte ad un extrabudget complessivo di euro 630.326,01” (pag. 8 e 9 dei motivi di gravame). Ciò induce a ritenere che, per come rilevato da parte appellata (pag. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta), che l’aggregato economico per l’anno 2006 era sufficiente a sostenere il fatturato extrabudget delle aziende convenzionate applicando le sole decurtazioni espressamente previste dal Decreto Assessoriale vigente senza necessità di ricorrere all’ulteriore abbattimento del 49,4318%» (così a p. 6 della sentenza). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezza dell’unico motivo su cui si fonda. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore delcontr
Decreto Cassazione n. 12873/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris