CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 14 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, apportata a titolo di aumento alla pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa già inflitta per altro reato della medesima tipologia, articolando quattro motivi di ricorso deduce, con i primi tre, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità, rispettivamente per i reati di cui ai capi b), c) e d) della rubrica, e, con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4 e 5 del d.P.R. 309 del 1990; Considerato che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate, giacché la Corte d'appello ha spiegato in modo analitico e congruo perché gli elementi di prova impongono l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per i reati di a lui ascritti di cessione di cocaina (capi b e d) e di ricezione di cocaina (capo c) (cfr. pagg. 7-10 per il capo b, pagg. 10-17 per il capo c e pagg. 17-25 per il capo d); Osservato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate, giacché i giudici di merito hanno correttamente spiegato perché deve escludersi la lieve entità del fatto, considerando ostativi ad una riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia il consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ricevuto in data 16.2.2021, ossia proprio nel periodo in questione e dai medesimi fornitori di cui al capo cc del presente processo, quantitativo pari a 107 grammi (reato unificato per la continuazione a quelli oggetto del presente procedimento e per il quale è già intervenuta condanna), sia la pluralità dei fatti accertati implicanti la costante disponibilità di droga (il solo capo d attiene ad oltre cinquanta cessioni effettuate dall'imputato), sia la concentrazione degli episodi nel tempo (le condotte di cui al capo b sono state commesse il 23 novembre 2020, le condotte di cui al capo c sono state commesse dal 16 dicembre 2020 all'I. febbraio 2021, le condotte di cui al capo d sono state commesse dal 26 novembre 2020 al 16 febbraio 2020); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 9mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichi P.Q.M