CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 15724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27902/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2983/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 2/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/4/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI Rilevatoche: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] atto notificato il 27 novembre 2012 conveniva davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché fosse condannata a risarcirgli i danni, patrimoniali e morali, che gli sarebberoderivati dalla mancata restituzione della somma di euro 30.000, oltre accessori, versata quale premio unico per una polizza sulla vita stipulata il 16 aprile 2007 attraverso l’agente di zona [OSCURATO:PERSONA] ma risultata poi priva del contratto e del versamento effettivo. Controparte si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 2015, rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., resisteva. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 settembre 2020, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi, dal quale [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. In data 5 aprile 2023 i rispettivi difensori delle due parti insieme hanno depositato “Note di trattazione scritta”. Considerato che: 1.Nell’atto denominato “Note di trattazione scritta”, avente ad oggetto “rinuncia al giudizio per carenza di interesse”, depositato appunto il 5 aprile 2023 dai difensori di entrambe le parti e da questi sottoscritto, viene affermato quel che segue: “I sottoscritti procuratori dichiarano congiuntamente di nonavere più interesse alla prosecuzione della lite in quanto nelle more della fissazione dell’udienza hanno transatto la vertenza, pertanto, dichiarano di non avere alcun interesse alla pronuncia della Corte in merito al giudizio de quo, con compensazione integrale delle spese di lite”. Si è dunque dinanzi ad una congiunta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse(chiaramente evincibile, e ciò assorbe il profilo del difetto di specifico conferimento del potere di rinuncia della procura del ricorrente), il che conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere, come insegna S.U. 11 aprile 2018n. 8980, così massimata: “ Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.” (linea proseguita, tra gli arresti massimati, da Cass. sez. L, 2 ottobre 2019 n. 24632). 2. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere,dovendosi altresì rilevare la espressa dichiarazione di rinuncia delle parti alla rifusione delle spese processuali. La natura della pronuncia esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d