CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 15799/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36564/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e R.G.N. 36564/2018 difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la sentenzadella C orte d' Appello di Milano n. 496/2018 depositata il11/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in riforma di due pronunce di primo grado, ha accolto la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.di accertamento negativo dei crediti oggetto di un accertamento ispettivo dell’Inps e, per l’effetto, ha dichiarato che le relative somme non erano dovut e all’ Ente previdenziale; 2. per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha giudicato sussistenti le condizioni per beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 1 quater della legge nr. 11 del 1986, di conversione del D.L. nr. 688 del 1985, e di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. nr. 536 del 1987, convertito con modif.ni dalla legge nr. 48 del 1988,che prevedono una riduzione, nella misura del 50 %, delle aliquote contributive previdenziali ed assistenziali dovute dai datori di lavoro (anche per la parte a carico dei dipendenti) operanti nel comune di Campione d'Italia per i lavoratori retribuiti in franchi svizzeri; 3. in particolare, controvers a la sussistenza del p resupposto costitutivo della fattispecie agevolativa ovvero la «retribuzione in R.G.N. 36564/2018 franchi svizzeri»dei lavoratori, la Corte di merito ha ritenuto che la condizione normativa fosse integrata in ragione d e ll’accertato pagamento, in franchi svizzeri, della retribuzione mensile , a prescindere dalla sussistenza di una pattuizione in tal senso.In altre parole, per il giudice di appello, era sufficiente, ai fini del godimento del beneficio, che, di fatto e non occasionalmente, il pagamento avvenisse in franchi svizzeri, come nella specie appurato; 4. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’INP S, con un unico motivo; 5. ha resistito, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., successivamente illustrato con memoria; 6. è rimasto i ntimato il F allimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 quater dellalegge nr. 11 del 1986, di conversione del D.L. nr. 688 del 1985, e dell’art. 5, co.8, del D.L. nr. 536 del 1987, convertito con modif.ni dalla legge nr. 48 del 1988 nonché degli artt. 1277 e 1279 cod.civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto il beneficio contributivo collegato al dato oggettivo del pagamento della retribuzione in franchi svizzeri, senza necessità di pattuizione della retribuzione in moneta estera; 8. l’Istituto sviluppa l e censure richiamando , in particolare, la disciplina delle obbligazioni pecuniarie di cui al codice civile; 9. in via preliminare , va disattesa l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 nn. 4 e 6 cod.proc.civ., sollevata dalla parte controricorrente, per avere l’Istituto argomentato la violazione di legge in relazione a profili non oggetto di contraddittorio nei gradi di merito. Osserva, infatti, il Collegio che l e censure prospettate dall’Inps hanno natura di mere difese , come tali proponibili in ogni fase del giudizio; 10.nel merito, il motivo è fondato; R.G.N. 36564/2018 11.l'art. 1 - quater del D.L. n r . 688 del 1985 , convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 11 del 1986, prevede una riduzione nella misura del 50% delle aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri; 12.testualmente, così recita la disposizione: « 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può, essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente»; 13.l'art.5, comma 8, del D.L. nr. 536 del 1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 48 del 1988 , ha poi esteso , con la stessa decorrenza, detto beneficio ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti; 14.il caso concreto riguarda i rapporti di lavoro dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., addetti all’appalto di pulizie presso il [OSCURATO:PERSONA] di Campione d’Italia; 15.è pacifico che i lavoratori, nell’ambito di detto appalto, siano stati retribuiti, a decorrere da una certa data, in franchi svizzeri, a seguito della conversione, nella corrispondente monetae al relativo tasso di cambio, della retribuzione, originariamente fissata in euro. Èaccertato, anche, che detto cambio è rimasto invariato , nel senso che il valore della retribuzione oraria, come determinato in certo momento storico per effetto dell’operazione di conversione, è stato utilizzato per le retribuzioni mensili successive, a prescindere dalle successive oscillazioni del tasso di cambio; 16.secondo la sentenza impugnata, la descritta situazione ha integrato la condizione richiesta da lla fattispecie a stratta per il R.G.N. 36564/2018 riconoscimento del beneficio della riduzione dell'ordinario onere contributivo; 17.per la Corte di appello « la lettera della legge [...] richiede il mero pagamento della retribuzione in franchi svizzeri e non la pattuizione di essa in tale moneta: in altri termini, non è richiesta una pattuizione della retribuzione in franchi, e cioè un atto negoziale in tale senso, essendo piuttosto sufficiente che, di fatto e non occasionalmente, il pagamento avvenga in franchi» (così si legge a pag. 11,primo cpv., sentenza impugnata); 18.giudica il Collegio non corretta la statuizione resa; 19.l’art. 1quater cit . richiede , per il riconoscimento dello sgravio contributivo, la sussistenza di due condizioni: a) che i lavoratori dipendenti de bbano o per are nel Comune di Campione d’Italia; b) che i lavoratori dipendenti de bbano essere « retribuiti in franchi svizzeri»; 20.nel caso concreto, pacifica la prima condizione , vi è contrasto sulla seconda nel senso che è dubbia l’interpretazione del sintagma «retribuiti in franchi svizzeri»; 21.per questa Corte, la norma , s orta con finalità premiale dei datori di lavoro che scelgono di corrisponderela retribuzione in una moneta avente maggiore garanzia di stabilità, richiede , quale condizione per la sua applicazione, che la retribuzione sia , però, fissata, nel contratto di lavoro, in moneta estera (id est: in franchi svizzeri), non essendo, invece, sufficiente che, in sede di esecuzione dell’accordo contrattuale, l’obbligazione retributiva sia adempiuta con pagamento in moneta estera ; 22.esigenze di controllo e di necessario riscontro da parte dell'ente previdenzialeimpongono, infatti, che , ai fini del calcolo dei contributi, si tenga conto d i dati oggettivi, quali sono quelli emergenti dal contratto di lavoro,e non di eventi che, in via di fatto, possonoavere rimodulato il programma contrattuale; R.G.N. 36564/2018 23.la conclusione, non in contrasto con la lettera della legge e coerente con i principi di disciplina delle obbligazioni pecuniarie, si impone anche in ragione de l principio d i autonomia del rapporto contributivo, che osserva r egole sue proprie, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità , tanto da poter riconoscersi la sussisten za di un’ obbligazione contributiva anche in assenza di un obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (v. in proposito, tra le più recenti, Cass. nr. 4676 del 2021); 24.deve, allora , affermarsi che il regime di agevolazione contributivadi cui all’art. 1 quater del D.L. nr. 688 del 1985, richiede che, percontratto, sia stabilita la retribuzione in franchi svizzeri , ai sensi e per gli effetti dell’art. 1278 cod.civ.; pertanto «i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri» sono i lavoratori n ei cui confronti il datore di lavoro ha assunto , in base all’ accordo di disciplina del rapporto, il debito di valuta ( id est: l’obbligazione retributiva) in franchi svizzeri; 25.per quanto innanzi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, indiversa composizione, perché decida in considerazione degli esposti principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM LaCorte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legi