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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15568/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7167/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – ricorrente e c/ric al ric. incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e, in quanto tali, la prima socia ed il secondo ed il terzo soci ed amministratori della “[OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ & C., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta delega in atti; – c/ricorrenti e ric. incidentali – contro 1 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Data pubblicazione 16/05/2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente al ric. principale - contro [OSCURATO:PERSONA]' DINO, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1350/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:SOCIETA] citò in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] perché fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia della transazione intercorsa tra i convenuti in data 24/10/2000, con la quale la Sabam aveva riconosciuto allo [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà per usucapione di talune particelle (4081, 4082 - già 364 -, 4176 e 4177 - già 574 -), che la Sabam aveva già venduto all’attrice con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò l’inefficacia della transazione limitatamente alla particella 574, in quanto nell’atto di compravendita le parti avevano fatto espresso riferimento alla controversia pendente tra la Sabam e lo [OSCURATO:PERSONA], <<tendente all’accertamento di diritti sulla particella 364>>, concordando che la società venditrice non avrebbe garantito <<l’esito del giudizio e l’evizione del bene>>; di conseguenza legittimamente la Sabam aveva riconosciuto l’altrui diritto di proprietà della particella 364, ma non altrettanto per la particella 574, <<obliterando che la medesima era stata già venduta all’attrice il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: ne deriva che non essendo più proprietaria di tale immobile non poteva attribuirlo 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 allo [OSCURATO:PERSONA]>>; condannò, inoltre, la Sabam a risarcire l’attrice per non avere potuto disporre delle particelle 4176 e 4177 (già 574), nella misura di € 457.488,00; - la Corte d’appello di L’Aquila, investita dell’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e di quello incidentale della Sabam e di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di risarcimento della [OSCURATO:SOCIETA], che condannò a restituire la somma di € 457.488,00; - il parzialmente diverso opinamento consiglia riprendere, sia pure in sintesi e per quel che ancora rileva, il ragionamento della Corte locale: a) pur vero che, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. possono transigersi solo i diritti dei quali si abbia la piena disponibilità, tuttavia nel caso di specie andava tenuto conto del fatto che al momento della stipula della compravendita con la [OSCURATO:SOCIETA] risultava già pendente il giudizio che vedeva contrapposto alla Sabam lo [OSCURATO:PERSONA], il quale rivendicava l’usucapione anche su talune delle particelle successivamente alienate e proprio per questo l’alienante Sabam aveva precisato nell’atto di vendita che essa venditrice non avrebbe garantito <<l’esito del giudizio e l’evizione del bene>>; b) con la transazione, la Sabam <<non ha posto in essere alcun atto di libera disposizione del bene già venduto, limitandosi, con la trascrizione, a riconoscere allo [OSCURATO:PERSONA] quanto dal medesimo già acquisito, a titolo originario, attraverso il possesso ventennale del terreno>>; dovendosi, inoltre, considerare che, come chiarito dalla Cassazione, il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 cod. civ., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 cod. civ., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cita Cass. n. 2161/2005); c) [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrisse la transazione per la Sabam, era pienamente legittimato dal ruolo di liquidatore ricoperto; né si 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 rilevava fondata la denunzia di conflitto d’interessi, stante che il precedente liquidatore [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) si era dimesso nel corso del giudizio concernente l’usucapione, con subentro del Caffari (comunque, sul punto era intervenuta statuizione passata in giudicato che aveva affermato la piena validità ed efficacia della stipula a firma di [OSCURATO:PERSONA]); d) con riferimento alla particella 364 non gravava alcun obbligo risarcitorio in capo alla Sabam e in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto <<se è vero che secondo principio generale l’esclusione della evizione dovrebbe comportare la nascita comunque di obblighi in capo al venditore e dunque la società venditrice Sabam, secondo diritto, avrebbe dovuto essere tenuta, in deroga alle norme stabilite dagli artt.1479 e 1480 c.c., alla restituzione del prezzo pagato ed al rimborso delle spese, è altrettanto vero che la [OSCURATO:SOCIETA] era perfettamente a conoscenza dell’alea che gravava sul terreno di suo interesse, tanto da versare per l’acquisto della particella de qua un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato (circostanza mai contestata dall’appellante).

Per tale motivo la Sabam va esentata dall’obbligo di restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese, considerando che la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore il quale, incautamente, si è autodeterminato ad un acquisto già gravato da vincoli>>; e) quanto alla particella 574, della quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva mantenuto nel tempo disponibilità giuridica e materiale, poiché la transazione non incideva sul diritto di proprietà alla medesima traferito, non poteva configurarsi danno risarcibile; - la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi; resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi propongo ricorso incidentale sulla base di due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA] ha 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni con memoria.

OSSERVA

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1995 e 1996 cod. civ.

Assume la ricorrente che la Sabam non avrebbe potuto transigere non avendo la disponibilità del diritto, per averlo già alienato alla [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Il motivo è fondato.

In primo luogo, va precisato che dall’inequivoco tenore della censura non è dubbio che solo per un refuso risultano essere stati indicati gli artt. 1995 e 1996 cod. civ., invece che gli artt. 1965 e 1966 cod. civ.

La disponibilità del diritto era legittimata dall’alea di cui si era fatta carico la [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva accettato il rischio dell’esito del giudizio pendente limitatamente, come si è visto, alla particella

364. Tuttavia, la clausola contrattuale, sopra riportata, assegnava il destino del bene <<[all’]esito del giudizio>>.

Esito che, pertanto, nel rispetto della volontà negoziale delle parti, non avrebbe potuto essere surrogato dal negozio transattivo, al quale la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta estranea.

Transazione, pertanto, stipulata, con tutta evidenza, ai danni del terzo, senza che occorra ulteriormente indagare la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse rivestito, sia pure in un passato non remoto, la carica di rappresentante legale della Sabam.

La transazione della lite non avrebbe potuto riguardare la particella in parola, che diversi anni prima la Sabam aveva venduto alla ricorrente, così perdendone la disponibilità giuridica (art. 1966 cod. civ.).

Ciò, tuttavia, afferisce alla validità del negozio fra le parti stipulanti (lo [OSCURATO:PERSONA] e la Sabam).

Essa transazione (ed è ciò che qui rileva) non poteva produrre effetti pregiudizievoli nei confronti della terza [OSCURATO:SOCIETA], stante che, con 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 il contratto di vendita stipulato in favore di quest’ultima, era stata prevista la perdita della garanzia nella sola ipotesi in cui l’evizione in favore dello [OSCURATO:PERSONA] fosse dipesa dall’esito del giudizio per il riconoscimento dell’usucapione.

L’effetto traslativo derivante dalla transazione di cui si discute non incide sul diritto del terzo, da tempo proprietario del bene, non essendosi verificata l’ipotesi derogatoria della garanzia per evizione, predeterminata negozialmente dalle parti.

L’asserto secondo il quale la ricorrente di nulla avrebbe potuto dolersi avendo accettato negozialmente l’alea dell’evizione è fallace.

Invero, l’alea accettata risulta essere stata rimessa in via esclusiva e non surrogabile da accomodamenti privati in suo danno, alla decisione giudiziale definitiva.

Peraltro, nel relativo giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto partecipare per far valere le proprie ragioni.

Né risulta dirimente affermare che la transazione aveva riconosciuto l’acquisto a titolo originario: qui, invero, non si è in presenza, si ribadisce, di una pronuncia giudiziale d’accertamento dell’usucapione, ma, ben diversamente, d’una autodeterminazione privata da parte di chi non poteva più disporre del bene per averlo in precedenza venduto, ai danni dell’acquirente, rimasto estraneo alla predetta transazione.

2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1418 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., prospettando che lo [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza avesse transatto con se stesso (all’epoca era socio di maggioranza della Sabam e aveva utilizzato essa maggioranza in suo favore e alla censura la Corte d’appello non aveva dato risposta), resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1966 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.

Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello aveva erroneamente reputato che la nomina, da esso giudice a suo tempo fatta, di un curatore speciale per il giudizio riguardante l’usucapione, fosse 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 automaticamente venuta meno con la nomina del nuovo liquidatore e che il giudicato intercorso sul punto tra la Sabam e lo [OSCURATO:PERSONA] potesse avere efficacia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], estranea a quel giudizio.

Anche l’esposto motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.1476, 1223 e 2043 cod. civ.

Prospetta la [OSCURATO:SOCIETA] che ingiustamente la sentenza aveva negato sussistenza di danno risarcibile.

Con la transazione era stato negato il diritto all’esponente di divenire proprietaria della particella 364, alla stessa, pertanto, andava riconosciuta la restituzione del prezzo pagato, maggiorato degli interessi.

Anche a riguardo della particella 574 spettava il risarcimento del danno per l’epoca successiva alla transazione.

Per un arco temporale di dieci anni (la transazione è del 2000 e la sentenza di primo grado del 2010), la trascrizione della transazione aveva impedito alla esponente di poter disporre del terreno, del quale non risultava più proprietaria.

4.1. Il motivo è fondato.

Quanto alla particella 574, deve osservarsi che il ragionamento della Corte d’appello (la [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto la diponibilità giuridica e materiale del bene) si sottrae al dovere di verificare l’area del danno risarcibile, correttamente evidenziato dalla ricorrente: la circostanza che il bene fosse rimasto nella disponibilità della ricorrente non elide la circostanza che dal tempo della trascrizione della transazione alla sentenza di primo grado, per circa un decennio, essa, non risultando proprietaria del bene, o, comunque, in presenza di transazione trascritta che si poneva in conflitto con il suo titolo d’acquisto, non avrebbe potuto disporre liberamente del bene.

Ovviamente resta 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Analogamente va detto, tenuto conto dell’accoglimento del primo motivo, per la particella 364.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2655, 2668 e 2643 n. 14 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per non avere la sentenza d’appello preso in esame e accolto il motivo con il quale l’appellante aveva contestato la decisione di primo grado, la quale aveva affermato non potersi ordinare la cancellazione della trascrizione effettuata il 25/11/2000.

Anche questo motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo motivo.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2653, 2659 e 2665 cod. civ.

Secondo i ricorrenti, la sentenza, nell’escludere validità ed efficacia alla transazione relativamente alle particelle 4176 e 4177 (già 574) aveva disatteso i principi di legge in materia d’usucapione e trascrizione: la declaratoria d’usucapione proprio perché ha mera funzione ricognitiva non trae la sua sussistenza dalla trascrizione dell’acquisto del diritto, la quale, ai sensi dell’art. 2651 cod. civ., ha solo finalità di pubblicità notizia; per contro la funzione tipica della trascrizione degli atti aventi a oggetto diritti reali in genere è diretta a risolvere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore.

6.1. Il motivo è infondato.

Pur vero che l’acquisto per usucapione opera “ex lege” e l’atto che lo contempla ha natura meramente ricognitiva, tuttavia, qui l’acquisto per usucapione delle particelle di cui si discute non poteva avvenire per atto ricognitivo negoziale ai danni del terzo titolare.

Solo attraverso un’azione diretta nei confronti del terzo colui che rivendica di essere divenuto proprietario per usucapione prima dell’acquisto di costui può 8 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Di conseguenza, i principi sulla trascrizione evocati dai ricorrenti non interferiscono con la risoluzione del caso.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunziato <<vizio di carenza di motivazione>>, avendo la sentenza d’appello richiamato per “relationem” e acriticamente passi salienti della consulenza tecnica esperita in primo grado, in relazione all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ.

7.1. La doglianza è palesemente inammissibile perché diretta a un improprio riesame di merito, peraltro sulla base di osservazioni prive della necessaria specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza.

In ogni caso, quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione.

In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

La parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per 9 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. In relazione a quanto chiarito la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. accoglie il primo e il quarto motivo e dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quinto del ricorso principale; rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, altra composizione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio 11 F i r m a t o D a : D I V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7167/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – ricorrente e c/ric al ric. incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e, in quanto tali, la prima socia ed il secondo ed il terzo soci ed amministratori della “[OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ & C., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta delega in atti; – c/ricorrenti e ric. incidentali – contro 1 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Data pubblicazione 16/05/2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente al ric. principale - contro [OSCURATO:PERSONA]' DINO, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1350/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:SOCIETA] citò in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] perché fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia della transazione intercorsa tra i convenuti in data 24/10/2000, con la quale la Sabam aveva riconosciuto allo [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà per usucapione di talune particelle (4081, 4082 - già 364 -, 4176 e 4177 - già 574 -), che la Sabam aveva già venduto all’attrice con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò l’inefficacia della transazione limitatamente alla particella 574, in quanto nell’atto di compravendita le parti avevano fatto espresso riferimento alla controversia pendente tra la Sabam e lo [OSCURATO:PERSONA], <<tendente all’accertamento di diritti sulla particella 364>>, concordando che la società venditrice non avrebbe garantito <<l’esito del giudizio e l’evizione del bene>>; di conseguenza legittimamente la Sabam aveva riconosciuto l’altrui diritto di proprietà della particella 364, ma non altrettanto per la particella 574, <<obliterando che la medesima era stata già venduta all’attrice il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: ne deriva che non essendo più proprietaria di tale immobile non poteva attribuirlo 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 allo [OSCURATO:PERSONA]>>; condannò, inoltre, la Sabam a risarcire l’attrice per non avere potuto disporre delle particelle 4176 e 4177 (già 574), nella misura di € 457.488,00; - la Corte d’appello di L’Aquila, investita dell’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e di quello incidentale della Sabam e di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di risarcimento della [OSCURATO:SOCIETA], che condannò a restituire la somma di € 457.488,00; - il parzialmente diverso opinamento consiglia riprendere, sia pure in sintesi e per quel che ancora rileva, il ragionamento della Corte locale: a) pur vero che, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. possono transigersi solo i diritti dei quali si abbia la piena disponibilità, tuttavia nel caso di specie andava tenuto conto del fatto che al momento della stipula della compravendita con la [OSCURATO:SOCIETA] risultava già pendente il giudizio che vedeva contrapposto alla Sabam lo [OSCURATO:PERSONA], il quale rivendicava l’usucapione anche su talune delle particelle successivamente alienate e proprio per questo l’alienante Sabam aveva precisato nell’atto di vendita che essa venditrice non avrebbe garantito <<l’esito del giudizio e l’evizione del bene>>; b) con la transazione, la Sabam <<non ha posto in essere alcun atto di libera disposizione del bene già venduto, limitandosi, con la trascrizione, a riconoscere allo [OSCURATO:PERSONA] quanto dal medesimo già acquisito, a titolo originario, attraverso il possesso ventennale del terreno>>; dovendosi, inoltre, considerare che, come chiarito dalla Cassazione, il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 cod. civ., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 cod. civ., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cita Cass. n. 2161/2005); c) [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrisse la transazione per la Sabam, era pienamente legittimato dal ruolo di liquidatore ricoperto; né si 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 rilevava fondata la denunzia di conflitto d’interessi, stante che il precedente liquidatore [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) si era dimesso nel corso del giudizio concernente l’usucapione, con subentro del Caffari (comunque, sul punto era intervenuta statuizione passata in giudicato che aveva affermato la piena validità ed efficacia della stipula a firma di [OSCURATO:PERSONA]); d) con riferimento alla particella 364 non gravava alcun obbligo risarcitorio in capo alla Sabam e in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto <<se è vero che secondo principio generale l’esclusione della evizione dovrebbe comportare la nascita comunque di obblighi in capo al venditore e dunque la società venditrice Sabam, secondo diritto, avrebbe dovuto essere tenuta, in deroga alle norme stabilite dagli artt.1479 e 1480 c.c., alla restituzione del prezzo pagato ed al rimborso delle spese, è altrettanto vero che la [OSCURATO:SOCIETA] era perfettamente a conoscenza dell’alea che gravava sul terreno di suo interesse, tanto da versare per l’acquisto della particella de qua un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato (circostanza mai contestata dall’appellante). Per tale motivo la Sabam va esentata dall’obbligo di restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese, considerando che la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore il quale, incautamente, si è autodeterminato ad un acquisto già gravato da vincoli>>; e) quanto alla particella 574, della quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva mantenuto nel tempo disponibilità giuridica e materiale, poiché la transazione non incideva sul diritto di proprietà alla medesima traferito, non poteva configurarsi danno risarcibile; - la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi; resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi propongo ricorso incidentale sulla base di due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA] ha 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni con memoria. OSSERVA 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1995 e 1996 cod. civ. Assume la ricorrente che la Sabam non avrebbe potuto transigere non avendo la disponibilità del diritto, per averlo già alienato alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Il motivo è fondato. In primo luogo, va precisato che dall’inequivoco tenore della censura non è dubbio che solo per un refuso risultano essere stati indicati gli artt. 1995 e 1996 cod. civ., invece che gli artt. 1965 e 1966 cod. civ. La disponibilità del diritto era legittimata dall’alea di cui si era fatta carico la [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva accettato il rischio dell’esito del giudizio pendente limitatamente, come si è visto, alla particella 364. Tuttavia, la clausola contrattuale, sopra riportata, assegnava il destino del bene <<[all’]esito del giudizio>>. Esito che, pertanto, nel rispetto della volontà negoziale delle parti, non avrebbe potuto essere surrogato dal negozio transattivo, al quale la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta estranea. Transazione, pertanto, stipulata, con tutta evidenza, ai danni del terzo, senza che occorra ulteriormente indagare la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse rivestito, sia pure in un passato non remoto, la carica di rappresentante legale della Sabam. La transazione della lite non avrebbe potuto riguardare la particella in parola, che diversi anni prima la Sabam aveva venduto alla ricorrente, così perdendone la disponibilità giuridica (art. 1966 cod. civ.). Ciò, tuttavia, afferisce alla validità del negozio fra le parti stipulanti (lo [OSCURATO:PERSONA] e la Sabam). Essa transazione (ed è ciò che qui rileva) non poteva produrre effetti pregiudizievoli nei confronti della terza [OSCURATO:SOCIETA], stante che, con 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 il contratto di vendita stipulato in favore di quest’ultima, era stata prevista la perdita della garanzia nella sola ipotesi in cui l’evizione in favore dello [OSCURATO:PERSONA] fosse dipesa dall’esito del giudizio per il riconoscimento dell’usucapione. L’effetto traslativo derivante dalla transazione di cui si discute non incide sul diritto del terzo, da tempo proprietario del bene, non essendosi verificata l’ipotesi derogatoria della garanzia per evizione, predeterminata negozialmente dalle parti. L’asserto secondo il quale la ricorrente di nulla avrebbe potuto dolersi avendo accettato negozialmente l’alea dell’evizione è fallace. Invero, l’alea accettata risulta essere stata rimessa in via esclusiva e non surrogabile da accomodamenti privati in suo danno, alla decisione giudiziale definitiva. Peraltro, nel relativo giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto partecipare per far valere le proprie ragioni. Né risulta dirimente affermare che la transazione aveva riconosciuto l’acquisto a titolo originario: qui, invero, non si è in presenza, si ribadisce, di una pronuncia giudiziale d’accertamento dell’usucapione, ma, ben diversamente, d’una autodeterminazione privata da parte di chi non poteva più disporre del bene per averlo in precedenza venduto, ai danni dell’acquirente, rimasto estraneo alla predetta transazione. 2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1418 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., prospettando che lo [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza avesse transatto con se stesso (all’epoca era socio di maggioranza della Sabam e aveva utilizzato essa maggioranza in suo favore e alla censura la Corte d’appello non aveva dato risposta), resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1966 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello aveva erroneamente reputato che la nomina, da esso giudice a suo tempo fatta, di un curatore speciale per il giudizio riguardante l’usucapione, fosse 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 automaticamente venuta meno con la nomina del nuovo liquidatore e che il giudicato intercorso sul punto tra la Sabam e lo [OSCURATO:PERSONA] potesse avere efficacia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], estranea a quel giudizio. Anche l’esposto motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.1476, 1223 e 2043 cod. civ. Prospetta la [OSCURATO:SOCIETA] che ingiustamente la sentenza aveva negato sussistenza di danno risarcibile. Con la transazione era stato negato il diritto all’esponente di divenire proprietaria della particella 364, alla stessa, pertanto, andava riconosciuta la restituzione del prezzo pagato, maggiorato degli interessi. Anche a riguardo della particella 574 spettava il risarcimento del danno per l’epoca successiva alla transazione. Per un arco temporale di dieci anni (la transazione è del 2000 e la sentenza di primo grado del 2010), la trascrizione della transazione aveva impedito alla esponente di poter disporre del terreno, del quale non risultava più proprietaria. 4.1. Il motivo è fondato. Quanto alla particella 574, deve osservarsi che il ragionamento della Corte d’appello (la [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto la diponibilità giuridica e materiale del bene) si sottrae al dovere di verificare l’area del danno risarcibile, correttamente evidenziato dalla ricorrente: la circostanza che il bene fosse rimasto nella disponibilità della ricorrente non elide la circostanza che dal tempo della trascrizione della transazione alla sentenza di primo grado, per circa un decennio, essa, non risultando proprietaria del bene, o, comunque, in presenza di transazione trascritta che si poneva in conflitto con il suo titolo d’acquisto, non avrebbe potuto disporre liberamente del bene. Ovviamente resta 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 assegnato alle emergenze istruttorie e al giudizio di merito la effettiva sussistenza di un danno risarcibile in concreto. Analogamente va detto, tenuto conto dell’accoglimento del primo motivo, per la particella 364. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2655, 2668 e 2643 n. 14 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per non avere la sentenza d’appello preso in esame e accolto il motivo con il quale l’appellante aveva contestato la decisione di primo grado, la quale aveva affermato non potersi ordinare la cancellazione della trascrizione effettuata il 25/11/2000. Anche questo motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo motivo. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2653, 2659 e 2665 cod. civ. Secondo i ricorrenti, la sentenza, nell’escludere validità ed efficacia alla transazione relativamente alle particelle 4176 e 4177 (già 574) aveva disatteso i principi di legge in materia d’usucapione e trascrizione: la declaratoria d’usucapione proprio perché ha mera funzione ricognitiva non trae la sua sussistenza dalla trascrizione dell’acquisto del diritto, la quale, ai sensi dell’art. 2651 cod. civ., ha solo finalità di pubblicità notizia; per contro la funzione tipica della trascrizione degli atti aventi a oggetto diritti reali in genere è diretta a risolvere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore. 6.1. Il motivo è infondato. Pur vero che l’acquisto per usucapione opera “ex lege” e l’atto che lo contempla ha natura meramente ricognitiva, tuttavia, qui l’acquisto per usucapione delle particelle di cui si discute non poteva avvenire per atto ricognitivo negoziale ai danni del terzo titolare. Solo attraverso un’azione diretta nei confronti del terzo colui che rivendica di essere divenuto proprietario per usucapione prima dell’acquisto di costui può 8 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 legittimamente prevalere sul predetto acquisto. Di conseguenza, i principi sulla trascrizione evocati dai ricorrenti non interferiscono con la risoluzione del caso. 7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunziato <<vizio di carenza di motivazione>>, avendo la sentenza d’appello richiamato per “relationem” e acriticamente passi salienti della consulenza tecnica esperita in primo grado, in relazione all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ. 7.1. La doglianza è palesemente inammissibile perché diretta a un improprio riesame di merito, peraltro sulla base di osservazioni prive della necessaria specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza. In ogni caso, quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per 9 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha Data pubblicazione 16/05/2022 l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385). 8. In relazione a quanto chiarito la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. accoglie il primo e il quarto motivo e dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quinto del ricorso principale; rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, altra composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 7167/2017 Numero sezionale 416/2022 Numero di raccolta generale 15568/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio 11 F i r m a t o D a : D I V
Sentenza Cassazione n. 15568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris