CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 37817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in data 7 marzo 2024, e quindi prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata, avvenuto 1'8 marzo 2024, è inammissibile, sia perché la specificità dei motivi, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. presuppone la conoscenza dell' iter argomentativo svolto dal giudice di merito, sicché non possono essere specifici, vale a dire puntuali e propri della sentenza che si impugna, i motivi che ne censurano, prima che la stessa sia depositata, la motivazione, senza averne integrale conoscenza (cfr. Sez. 6, n. 2998 del 18/11/1992, dep. 1993, Ficara, Rv. 193594); sia perché appaiono del tutto generici, dovendosi, infine, rilevare che, alla data della pronuncia impugnata, ossia 23 febbraio 2024, il reato non era affatto prescritto, in quanto il termine massimo non è sette anni e mezzo, come opinato dal ricorrente, bensì dieci anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett. I), d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011 -, che ha aumentato di un terzo "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2