CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16931/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di doglianza, con il quale la difesa si duole dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per lacontinuazione, non è in questa sede consentito ed appare manifestamente infondato, inquanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamentosanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientranel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunqueinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice di merito risulta congruamenteassolto (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 12 della sentenza impugnata, ove la Cortesottolinea come la pena, essendo già stata determinata in misura molto contenuta ai sensidell’art. 81 cod. pen., non sia suscettibile di ulteriore diminuzione) ed evidentementedisatteso, anche in considerazione della genericità del motivo per come proposto in sede diappello, dove effettivamente non veniva neanche allegata una sproporzione degli aumentiper come irrogati;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]