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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 agosto 1975

Cassazione n. 21868/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1975 avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona del 17.02.2015 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Le imputazioni riguardavano il reato di furto aggravato, artt. 624, 625 comma 2 e 7 bis u.c. 61 n. 5 cod.pen., avente ad oggetto la sottrazione e l'impossessamento di gronde e lastre di rame custoditi nel cimitero di [OSCURATO:PERSONA] e il reato di cui all'art. 337 cod. pen., perché, scoperto dai militari, fuggiva ad alta velocità, mettendo in pericolo l'incolumità dei viaggiatori e dei militari operanti.

Commesso il 27.01.2015

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando quanto segue: violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto-reato quale furto consumato anzichè quale tentativo. 2.1.La difesa ha presentato ulteriore memoria scritta e conclusioni.

3. Il procuratore generale in sede ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la inammissibilità del ricorso.

Ha osservato infatti che : "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.Cass.5465/20).

Nella specie, il ricorso si limita a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o comunque evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti relativamente alla valenza probatoria del singolo elemento.

4. Il ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico; non si confronta con la motivazione sul punto della Corte di Appello ( fol 2,3,4) che, basandosi sulla ricostruzione dei fatti del primo Giudice, ha argomentato che è stato accertato l'avvenuto impossessamento del quantitativo di cavi di rame sottratto da Mastricci il quale ha anche tentato la fuga ottenendo, anche se per breve tempo, l'esclusivo dominio del materiale sottratto; a nulla rileva sotto il profilo della configurazione giuridica l' attività in corso da parte degli operanti PG.

Come ampiamente spiegato nella pronuncia delle SU di questa Corte, n. 52117 del 17/7/2014, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione - o meno -dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Nel furto, l'interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, sicché, ove lo stesso sia compromesso, il delitto è consumato.

E consumazione si ha allorché intervenga - per opera del ladro -la "rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore".

Nella specie, infatti, l'imputato aveva conseguito proprio quella signoria sul bene - che è assunta, dalla Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo, poi persa per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria; a nulla rilevando che gli agenti durante l'attività di osservazione ne avevano osservato le mosse, in quanto l'attenzione degli agenti non aveva impedito agli imputato di prelevare la refurtiva portandola, anche se per breve tempo, nella propria sfera di dominio e poi buttandola a terra mentre cercava di darsi alla fuga.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 25.05.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\zR Piccial t\ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1975 avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona del 17.02.2015 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Le imputazioni riguardavano il reato di furto aggravato, artt. 624, 625 comma 2 e 7 bis u.c. 61 n. 5 cod.pen., avente ad oggetto la sottrazione e l'impossessamento di gronde e lastre di rame custoditi nel cimitero di [OSCURATO:PERSONA] e il reato di cui all'art. 337 cod. pen., perché, scoperto dai militari, fuggiva ad alta velocità, mettendo in pericolo l'incolumità dei viaggiatori e dei militari operanti. Commesso il 27.01.2015 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando quanto segue: violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto-reato quale furto consumato anzichè quale tentativo. 2.1.La difesa ha presentato ulteriore memoria scritta e conclusioni. 3. Il procuratore generale in sede ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la inammissibilità del ricorso. Ha osservato infatti che : "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.Cass.5465/20). Nella specie, il ricorso si limita a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o comunque evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti relativamente alla valenza probatoria del singolo elemento. 4. Il ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico; non si confronta con la motivazione sul punto della Corte di Appello ( fol 2,3,4) che, basandosi sulla ricostruzione dei fatti del primo Giudice, ha argomentato che è stato accertato l'avvenuto impossessamento del quantitativo di cavi di rame sottratto da Mastricci il quale ha anche tentato la fuga ottenendo, anche se per breve tempo, l'esclusivo dominio del materiale sottratto; a nulla rileva sotto il profilo della configurazione giuridica l' attività in corso da parte degli operanti PG. Come ampiamente spiegato nella pronuncia delle SU di questa Corte, n. 52117 del 17/7/2014, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione - o meno -dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Nel furto, l'interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, sicché, ove lo stesso sia compromesso, il delitto è consumato. E consumazione si ha allorché intervenga - per opera del ladro -la "rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore". Nella specie, infatti, l'imputato aveva conseguito proprio quella signoria sul bene - che è assunta, dalla Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo, poi persa per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria; a nulla rilevando che gli agenti durante l'attività di osservazione ne avevano osservato le mosse, in quanto l'attenzione degli agenti non aveva impedito agli imputato di prelevare la refurtiva portandola, anche se per breve tempo, nella propria sfera di dominio e poi buttandola a terra mentre cercava di darsi alla fuga. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 25.05.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\zR Piccial t\ [OSCURATO:PERSONA]
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