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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 27101/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO rfl FATTO

1. Con sentenza emessa il 5 aprile 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di due rapine in banca, precedute dalla ricettazione di altrettante autovetture, nonché - il solo [OSCURATO:PERSONA] - di due reati di evasione dagli arresti domiciliari, commessi al fine di realizzare le rapine, e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, riconosciuta la continuazione con una tentata rapina realizzata una settimana dopo dagli stessi tre imputati, ai quali era stata applicata la pena su richiesta con sentenza divenuta irrevocabile.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte rideterminava la pena pecuniaria, rilevando un errore di calcolo commesso dal Tribunale.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Con l'unico motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si censura la sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella quale non sono stati esaminati i motivi di gravame.

La responsabilità dell'imputato è stata confermata sulla base di analogie sussistenti fra le due rapine contestate, commesse il 19 ottobre e il 19 novembre del 2015, e quella tentata una settimana dopo, per la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato; tuttavia, il modus operandi e gli accessori utilizzati dagli autori dei reati palesano aspetti ben comuni in altri e molteplici episodi di rapina.

Anche i profili relativi al riconoscimento fotografico presentano parecchie lacune e margini di dubbio.

4. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia la illogicità della motivazione, in primo luogo in punto di responsabilità.

La Corte di appello ha aderito alle valutazioni del Tribunale senza argomentare in ordine ai motivi di gravame, nei quali si erano evidenziate la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi, il clima in cui erano avvenuti i riconoscimenti fotografici (influenzato dalle congetture investigative), la mancanza di tracce di DNA, l'assenza di riscontri con riferimento alle intercettazioni telefoniche, la scarsa qualità delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza degli istituti di credito nei quali furono commesse le due rapine, nella sostanza attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e ai coimputati solo perché i tre erano poi stati arrestati in flagranza a Serrone, in occasione della tentata rapina del 26 novembre 2015.

La sentenza non ha poi motivato in ordine alla entità della pena, essendosi limitata a prendere atto delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi.5.1.

Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo 1.2 dell'imputazione, essendo del tutto insufficiente la connessione di tipo logico alla quale ha fatto riferimento la sentenza, ove si è erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe negato che detto veicolo fu utilizzato per la fuga dagli autori della prima rapina.

5.2. Violazione della legge penale per la mancata valutazione dei criteri indicati nell'art. 133, secondo comma, cod. pen. nella determinazione della pena.

5.3. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per la omessa valutazione dei criteri indicati nell'art. 133, secondo comma, cod. pen. nella determinazione della pena, avuto particolare riguardo alle condizioni soggettive e di salute dell'imputato, ampiamente documentate.

5.4. Mancanza di motivazione sull'aumento di pena inflitto per ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione, in violazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 47127 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

E' opportuno ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373).Il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione) e con esso il ricorso in esame contrasta radicalmente.

La difesa, infatti, ha obliterato le ampie e specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, che non ha affatto trascurato di esaminare le doglianze proposte nell'atto di appello, sulla base di un'autonoma valutazione.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito, con conformi argomentazioni, hanno affermato la responsabilità degli imputati non solo in ragione delle pur numerose e significative analogie fra le due rapine consumate e quella tentata di una settimana successiva (avuto riguardo alla coincidenza di alcuni oggetti utilizzati, alla fisionomia e alle caratteristiche fisiche dei tre soggetti, all'abbigliamento e ai mezzi di travisamento utilizzati), ma anche sulla base di decisive risultanze probatorie, rispetto alle quali le censure del ricorrente alla motivazione sono generiche o assenti.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione tutt'altro che illogica, ha valorizzato il riconoscimento fotografico effettuato dal direttore della banca di [OSCURATO:PERSONA], che individuò "senza alcun dubbio nel [OSCURATO:PERSONA] il rapinatore che portava una parrucca di colore grigio artefatta e che nell'atto di entrare si coprì il volto con una sciarpa o uno scalda-collo grigio ben aderente" (pag. 13), indossato anche in occasione della rapina di Faleria, commessa un mese prima, e al momento dell'arresto a Serrano, avvenuto dopo una settimana.

Il ricorso sul punto è stato del tutto generico, essendosi dedotto che "i profili relativi al riconoscimento fotografico presentano parecchie lacune e margini di dubbio".

La difesa ha poi omesso di confrontarsi con la motivazione relativa ad altre risultanze probatorie rimarcate dalla Corte: la palese somiglianza "tra la foto del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto e i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza installate nei locali degli istituti bancari di Faleria e [OSCURATO:PERSONA]" e la "formidabile concomitanza temporale e spaziale" dei contatti telefonici fra l'utenza nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], intestata alla moglie, e quelle dei due coimputati.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Le considerazioni svolte in ordine alla genericità del ricorso che precede possono essere estese a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato dalla trascrizione, anche testuale, di ampie parti dell'atto di appello.

Va ribadito sul punto che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

Il ricorrente ha obliterato o genericamente contestato le più rilevanti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, puntualmente esposte in conformità a quelle del primo giudice, in ragione delle quali la Corte territoriale ha confermato con certezza la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le due rapine sulla base di prove costituite non solo dalle plurime ed evidenti analogie fra le due rapine consumate e quella tentata per la quale dopo una settimana fu tratto in arresto in flagranza di reato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche da altre decisive risultanze probatorie: la visione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dei due istituti di credito; l'esito dei riconoscimenti fotografici effettuati dal direttore della banca di [OSCURATO:PERSONA] e da due testi presenti nell'agenzia di Faleria; le risultanze dei tabulati telefonici attestanti la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle zone ove furono commesse le rapine; lo spegnimento del telefono durante l'esecuzione delle stesse nonché i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente contro la condanna per le rapine).

Nel contempo, la difesa ha sollecitato un nuovo giudizio di merito, in palese contrasto con la funzione del giudizio di legittimità.

Pur lamentando formalmente - e senza alcun fondamento - la illogicità della motivazione, il ricorrente deduce una errata lettura delle risultanze dibattimentali.

Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3.2. E' generica e manifestamente infondata la doglianza inerente alla conferma del giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti nonché dell'entità della pena inflitta.Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, cfr. Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15438 del 21/02/2023, Ciulli, non mass.).

Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (v., ad es., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02 nonché Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01).

Peraltro, un giudizio di prevalenza delle attenuanti sarebbe stato precluso dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., essendo stata contestata e applicata la recidiva reiterata.

Più in generale, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv, 265283; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

In particolare, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).

Nel caso di specie, la sentenza - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - contiene una motivazione particolarmente dettagliata (pagg. 14-15), a sostegno della conferma della entità della pena base, determinata in misura di un anno soltanto superiore al minimo edittale, ben al di sotto di quello medio.

La Corte ha evidenziato sia la gravità dei reati (essendosi trattato "di gravissimi episodi commessi da tre persone riunite, con collaudata organizzazione di mezzi [...] e ruoli, con modalità che suscitano rilevantissimo allarme sociale per il coinvolgimento di indifesi clienti presenti nelle agenzie di istituti bancari, minacciati con un taglierino, privati della libertà personale [...1, immobilizzati con l'uso di fascette di plastica, perpetrate in un arco temporale estremamente ristretto L.] che hanno consentito un profitto di ingente quantità") che la capacità a delinquere dei colpevoli (avuto riguardo "alla personalità degli imputati, evidenziata dalla professionalità nell'organizzazione e nella predisposizione dei mezzi e dalla scaltrezza nell'esecuzione, circostanze che manifestano rilevante capacità criminale dimostrata anche dalle plurime condanne definitive da ciascuno riportate per delitti contro il patrimonio, tra cui ricettazione e rapina").

4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

4.1. E' generico e privo di ogni fondamento il primo motivo con il quale il ricorrente, censurando la conferma della condanna anche per la ricettazione dell'autovettura contestata al capo 1.2., ha denunciato il vizio motivazionale, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

Risulta del tutto indifferente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato o meno che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata ROMA 5H1352, provento di furto, fosse stata utilizzata per la fuga dai responsabili della rapina commessa in Faleria: la Corte ha sul punto richiamato le dichiarazioni del "teste [OSCURATO:PERSONA] che vedeva i rapinatori uscire dalla banca e salire sull'autovettura poi rinvenuta dai CC di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 9), argomentazione obliterata dal ricorrente.

4.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi in tema di trattamento sanzionatorio, in relazione ai quali si richiama quanto in precedenza osservato trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (sub 3.2.).Va poi precisato che risulta condiviso e consolidato il principio espresso in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (da ultimo, fra le sentenze non massimate, v.

Sez. 3, n. 12348 del 28/02/2023, Campanale; Sez. 6, n. 15421 del 31/01/2023, Speziale; Sez. 6, n. 9390 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 11640 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, Laezza).

Avuto riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha anche rimarcato la sua volontaria violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari.

La Corte ha puntualmente motivato anche in ordine alla congruità delle pene inflitte a titolo di aumento per la continuazione (pag. 16).

Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti (quanto alle pene detentive: un anno per la rapina consumata di cui al capo 1.1., otto mesi per quella tentata giudicata in precedenza con sentenza di patteggiamento, quattro mesi per ciascuna ricettazione e due mesi per ciascuna evasione) consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati.

5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO rfl FATTO 1. Con sentenza emessa il 5 aprile 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di due rapine in banca, precedute dalla ricettazione di altrettante autovetture, nonché - il solo [OSCURATO:PERSONA] - di due reati di evasione dagli arresti domiciliari, commessi al fine di realizzare le rapine, e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, riconosciuta la continuazione con una tentata rapina realizzata una settimana dopo dagli stessi tre imputati, ai quali era stata applicata la pena su richiesta con sentenza divenuta irrevocabile. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte rideterminava la pena pecuniaria, rilevando un errore di calcolo commesso dal Tribunale. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Con l'unico motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si censura la sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nella quale non sono stati esaminati i motivi di gravame. La responsabilità dell'imputato è stata confermata sulla base di analogie sussistenti fra le due rapine contestate, commesse il 19 ottobre e il 19 novembre del 2015, e quella tentata una settimana dopo, per la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato; tuttavia, il modus operandi e gli accessori utilizzati dagli autori dei reati palesano aspetti ben comuni in altri e molteplici episodi di rapina. Anche i profili relativi al riconoscimento fotografico presentano parecchie lacune e margini di dubbio. 4. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia la illogicità della motivazione, in primo luogo in punto di responsabilità. La Corte di appello ha aderito alle valutazioni del Tribunale senza argomentare in ordine ai motivi di gravame, nei quali si erano evidenziate la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi, il clima in cui erano avvenuti i riconoscimenti fotografici (influenzato dalle congetture investigative), la mancanza di tracce di DNA, l'assenza di riscontri con riferimento alle intercettazioni telefoniche, la scarsa qualità delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza degli istituti di credito nei quali furono commesse le due rapine, nella sostanza attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e ai coimputati solo perché i tre erano poi stati arrestati in flagranza a Serrone, in occasione della tentata rapina del 26 novembre 2015. La sentenza non ha poi motivato in ordine alla entità della pena, essendosi limitata a prendere atto delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi.5.1. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo 1.2 dell'imputazione, essendo del tutto insufficiente la connessione di tipo logico alla quale ha fatto riferimento la sentenza, ove si è erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe negato che detto veicolo fu utilizzato per la fuga dagli autori della prima rapina. 5.2. Violazione della legge penale per la mancata valutazione dei criteri indicati nell'art. 133, secondo comma, cod. pen. nella determinazione della pena. 5.3. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per la omessa valutazione dei criteri indicati nell'art. 133, secondo comma, cod. pen. nella determinazione della pena, avuto particolare riguardo alle condizioni soggettive e di salute dell'imputato, ampiamente documentate. 5.4. Mancanza di motivazione sull'aumento di pena inflitto per ciascuno dei reati uniti dal vincolo della continuazione, in violazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 47127 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. E' opportuno ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373).Il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione) e con esso il ricorso in esame contrasta radicalmente. La difesa, infatti, ha obliterato le ampie e specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, che non ha affatto trascurato di esaminare le doglianze proposte nell'atto di appello, sulla base di un'autonoma valutazione. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito, con conformi argomentazioni, hanno affermato la responsabilità degli imputati non solo in ragione delle pur numerose e significative analogie fra le due rapine consumate e quella tentata di una settimana successiva (avuto riguardo alla coincidenza di alcuni oggetti utilizzati, alla fisionomia e alle caratteristiche fisiche dei tre soggetti, all'abbigliamento e ai mezzi di travisamento utilizzati), ma anche sulla base di decisive risultanze probatorie, rispetto alle quali le censure del ricorrente alla motivazione sono generiche o assenti. La Corte territoriale, infatti, con motivazione tutt'altro che illogica, ha valorizzato il riconoscimento fotografico effettuato dal direttore della banca di [OSCURATO:PERSONA], che individuò "senza alcun dubbio nel [OSCURATO:PERSONA] il rapinatore che portava una parrucca di colore grigio artefatta e che nell'atto di entrare si coprì il volto con una sciarpa o uno scalda-collo grigio ben aderente" (pag. 13), indossato anche in occasione della rapina di Faleria, commessa un mese prima, e al momento dell'arresto a Serrano, avvenuto dopo una settimana. Il ricorso sul punto è stato del tutto generico, essendosi dedotto che "i profili relativi al riconoscimento fotografico presentano parecchie lacune e margini di dubbio". La difesa ha poi omesso di confrontarsi con la motivazione relativa ad altre risultanze probatorie rimarcate dalla Corte: la palese somiglianza "tra la foto del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto e i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza installate nei locali degli istituti bancari di Faleria e [OSCURATO:PERSONA]" e la "formidabile concomitanza temporale e spaziale" dei contatti telefonici fra l'utenza nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], intestata alla moglie, e quelle dei due coimputati. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Le considerazioni svolte in ordine alla genericità del ricorso che precede possono essere estese a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato dalla trascrizione, anche testuale, di ampie parti dell'atto di appello. Va ribadito sul punto che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Il ricorrente ha obliterato o genericamente contestato le più rilevanti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, puntualmente esposte in conformità a quelle del primo giudice, in ragione delle quali la Corte territoriale ha confermato con certezza la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le due rapine sulla base di prove costituite non solo dalle plurime ed evidenti analogie fra le due rapine consumate e quella tentata per la quale dopo una settimana fu tratto in arresto in flagranza di reato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche da altre decisive risultanze probatorie: la visione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dei due istituti di credito; l'esito dei riconoscimenti fotografici effettuati dal direttore della banca di [OSCURATO:PERSONA] e da due testi presenti nell'agenzia di Faleria; le risultanze dei tabulati telefonici attestanti la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle zone ove furono commesse le rapine; lo spegnimento del telefono durante l'esecuzione delle stesse nonché i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente contro la condanna per le rapine). Nel contempo, la difesa ha sollecitato un nuovo giudizio di merito, in palese contrasto con la funzione del giudizio di legittimità. Pur lamentando formalmente - e senza alcun fondamento - la illogicità della motivazione, il ricorrente deduce una errata lettura delle risultanze dibattimentali. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2. E' generica e manifestamente infondata la doglianza inerente alla conferma del giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti nonché dell'entità della pena inflitta.Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 2, n. 15438 del 21/02/2023, Ciulli, non mass.). Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (v., ad es., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02 nonché Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01). Peraltro, un giudizio di prevalenza delle attenuanti sarebbe stato precluso dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., essendo stata contestata e applicata la recidiva reiterata. Più in generale, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv, 265283; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). In particolare, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Nel caso di specie, la sentenza - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - contiene una motivazione particolarmente dettagliata (pagg. 14-15), a sostegno della conferma della entità della pena base, determinata in misura di un anno soltanto superiore al minimo edittale, ben al di sotto di quello medio. La Corte ha evidenziato sia la gravità dei reati (essendosi trattato "di gravissimi episodi commessi da tre persone riunite, con collaudata organizzazione di mezzi [...] e ruoli, con modalità che suscitano rilevantissimo allarme sociale per il coinvolgimento di indifesi clienti presenti nelle agenzie di istituti bancari, minacciati con un taglierino, privati della libertà personale [...1, immobilizzati con l'uso di fascette di plastica, perpetrate in un arco temporale estremamente ristretto L.] che hanno consentito un profitto di ingente quantità") che la capacità a delinquere dei colpevoli (avuto riguardo "alla personalità degli imputati, evidenziata dalla professionalità nell'organizzazione e nella predisposizione dei mezzi e dalla scaltrezza nell'esecuzione, circostanze che manifestano rilevante capacità criminale dimostrata anche dalle plurime condanne definitive da ciascuno riportate per delitti contro il patrimonio, tra cui ricettazione e rapina"). 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. E' generico e privo di ogni fondamento il primo motivo con il quale il ricorrente, censurando la conferma della condanna anche per la ricettazione dell'autovettura contestata al capo 1.2., ha denunciato il vizio motivazionale, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). Risulta del tutto indifferente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato o meno che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata ROMA 5H1352, provento di furto, fosse stata utilizzata per la fuga dai responsabili della rapina commessa in Faleria: la Corte ha sul punto richiamato le dichiarazioni del "teste [OSCURATO:PERSONA] che vedeva i rapinatori uscire dalla banca e salire sull'autovettura poi rinvenuta dai CC di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 9), argomentazione obliterata dal ricorrente. 4.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi in tema di trattamento sanzionatorio, in relazione ai quali si richiama quanto in precedenza osservato trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (sub 3.2.).Va poi precisato che risulta condiviso e consolidato il principio espresso in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (da ultimo, fra le sentenze non massimate, v. Sez. 3, n. 12348 del 28/02/2023, Campanale; Sez. 6, n. 15421 del 31/01/2023, Speziale; Sez. 6, n. 9390 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 11640 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, Laezza). Avuto riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha anche rimarcato la sua volontaria violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte ha puntualmente motivato anche in ordine alla congruità delle pene inflitte a titolo di aumento per la continuazione (pag. 16). Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità degli aumenti disposti (quanto alle pene detentive: un anno per la rapina consumata di cui al capo 1.1., otto mesi per quella tentata giudicata in precedenza con sentenza di patteggiamento, quattro mesi per ciascuna ricettazione e due mesi per ciascuna evasione) consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati. 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in
Sentenza Cassazione n. 27101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris