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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 34900/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 4 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata da Pietro, o Piero, D'Amore tesa all'accertamento della pena base e degli aumenti relativi ai reati satellite relativamente alla pena irrogatagli dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza del 20 giugno 2012, irrevocabile il 27 settembre 2013.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'istante nor aveva indicato la finalità a cui la domanda era sottesa e, quindi, non aveva fatto emergere l'interesse al conseguimento di un qualche effetto favorevole dalla specificazione delle componenti sanzionatorie scaturenti dalla continuazione applicata con la sentenza anzidetta: atteso questo limite, si è considerato impossibile procedere nel senso richiesto, anche perché l'omessa precisazione della funzione a cui era collegata, eventualmente, la domanda includeva anche il compiuto esame della pregiudiziale questione di competenza, nel senso che, ove l'interesse del condannato fosse stato riconnesso all'ottenimento di un beneficio penitenziario, la domanda tesa alla specificazione del cumulo giuridico in vista della sua scissione avrebbe dovuto essere proposta alla magistratura di sorveglianza.

Tuttavia, non avendo D'Amore allegato alcunché, il giudice dell'esecuzione ha reputato che l'istanza non fosse da ritenersi ammissibile.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amore chiedendone l'annullamento e articolando due motivi.

2.1. Il primo motivo prospetta la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen.

L'impossibilità addotta nell'ordinanza in esame circa l'individuazione del giudice competente è smentita, secondo la difesa, dal precedente provvedimento emesso il 17 maggio 2019 dalla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, che - dopo aver evidenziato che la sentenza di appello del 20 giugno 2012, divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di D'Amore il 27 settembre 2013, era stata comunque annullata dalla Corte di cassazione nei confronti di altri coimputati, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Lecce - aveva individuato quale giudice dell'esecuzione competente, appunto, la Corte di appello di Lecce, a cui aveva trasmesso gli atti: e, una volta che è stato individuato il giudice dell'esecuzione competente nella suddetta Corte, è, per il ricorrente, erroneo sollevare altri dubbi sul tema, ormai definii:o, dell'interesse.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., e il vizio di contraddittorietà, illogicità carenza della motivazione.Il riferimento all'intervento della magistratura di sorveglianza fatto nell'ordinanza impugnata viene ritenuto dal ricorrente contrario alla disciplina suindicata e tale da evidenziare una contraddizione in termini.

Si ricorda che l'art. 533 cod. proc. pen. stabilisce la necessità di irrogare la pena per ciascun reato, anche in ipotesi di ritenuta continuazione fra reati, e che l'art. 546 cod. proc. pen. impone l'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti: quindi, la mancata indicazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti per i reati satellite ha reso annullabile la sentenza di cognizione, anche perché la specificazione della pena per ciascun reato è quella che consente di rendere possibile la futura applicazione delle eventuali cause estintive di qualche reato, con la conseguente determinazione della pena residua, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Posto ciò, la difesa rileva che nella sentenza emessa nei confronti di D'Amore il giudice della cognizione si era limitato a quantificare la pena complessiva, senza indicare la pena base per il reato più grave, quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientrante peraltro nel catalogo dei reati ostativi, e quindi non aveva indicato i singoli aumenti relativi ai reati satellite, senza che queste distinte entità sanzionatorie fossero ricavabili aliunde.

Questa situazione esigeva ed esige, per d ricorrente, l'intervento del giudice dell'esecuzione, come, del resto, la giurisprudenza aveva da tempo precisato, dovendo tale giudice individuare la violazione più grave, con la conseguente determinazione della pena per la stessa e per i reati satellite, per ogni finalità inerente all'esecuzione della sentenza di condanna: e per tale ambito non si è reputato congruente il richiamo all'attività della magistratura di sorveglianza.

La statuizione contrastata viene ritenuta dalla difesa anche contraddittoria, essendo da individuarsi l'interesse al chiesto provvedimento nella necessità di sapere quale sia la pena base per il reato più grave e quali siano le pene per i reati satellite, tenuto conto che la sentenza in questione aveva condannato D'Amore alla pena di anni diciassette, mesi sei di reclusione, rispetto alla quale, con riferimento al reato ostativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non si rileverebbe in qual modo la magistratura di sorveglianza avrebbe potuto stabilire se e per quale porzione la pena relativa al reato ostativo era stata espiata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, rilevando che il vizio di articolazione della pena del reato continuato emerso nella sentenza di cognizione avrebbe dovuto essere dedotto ed emendato nella stessa sede cognitoria, non, successivamente, nella sede esecutiva.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita considerazione in ordine ad entrambe le doglianze proposte.

2. Il primo motivo si appalesa generico e tale da non conFrontarsi con l'esito conclusivo della delibazione conclusivamente compiuta dal giudice dell'esecuzione che, per la parte ritenuta di sua competenza, ha valutato la domanda proposta da D'Amore e, tuttavia, ha concluso che, per quell'ambito e limitatamente allo stesso, tale domanda non avesse fatto emergere alcun concreto interesse all'ottenimento del chiesto provvedimento da parte dell'istante.

Ribadire la correttezza dell'individuazione del giudice competente, dalla Corte territoriale non declinata, appare pertanto deduzione aspecifica e non conducente.

3. In ordine al secondo motivo, si considera, in prima analisi, che l'applicabilità del procedimento correttivo di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare le omissioni trova il limite negativo dell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere: in effetti, l'eliminazione dell'omissione non può pervenire a determinare una modificazione essenziale dell'atto stesso, in quanto può essere mirata soltanto a sanare una difformità puramente esteriore fra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale.

In tal senso la correzione di omissione è da ritenersi consentita allorquando essa si risolva in una operazione sostanzialmente meccanica, siccome limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere.

Essa, invece, va esclusa nei casi in cui si postula - non un'operazione di semplice verifica materiale, bensì - un'attività concettuale che si spinga ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali per l'applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.

Posto ciò in generale, deve immediatamente aggiungersi che si verificano casi in cui la sentenza di cognizione - non risultando, per ragioni originarie o sopravvenute, ex se completa, quanto ai singoli componenti del trattamento sanzionatorio scaturente dall'applicazione della continuazione - può necessitare dell'ineludibile intervento interpretativo e integrativo del giudic:e operante in sede esecutiva.

Non è necessario ripercorrere la definizione, progressivamente più precisa, del ventaglio dei poteri affidati dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione per incidere, nei casi dovuti, sul giudicato emerso dal giudizio cognitivo, poteri dall'elaborazione teorica qualificati, volta a volta, come selettivi (art. 669 cod. proc. pen.), risolutivi (art. 673 cod. proc. pen.), di conversione (art. 2, comma terzo, cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 cod. proc. pen.), ricostruttivi (artt.671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen.), complementari e supplenti (art. 674 cod. proc. pen.).

Basti sottolineare che la valutazione complessiva della loro gamma conferma in modo chiaro l'insostenibilità della pregressa tesi relativa alla natura secondaria e accessoria della fase esecutiva: la quale, invece, in virtù delle nuove attribuzioni del giudice e della giurisdizionalizzazione del procedimento, riveste una dimensione centrale e complementare a quella della fase cognitiva, così completando in modo funzionale il sistema processuale (per tutte si richiamano le considerazioni contenute nella motivazione di Corte cost. n. 210 del 2013 e nella motivazione espressa da Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696- 01).

3.1. In questa direzione, con riferimento al reato continuato, si è avuto modo di affermare che, non essendo consentita la determinazione forfettaria della pena all'esito dell'applicazione della continuazione, in quanto l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini quella complessiva osservando la norma di cui all'art. 81 cod. pen., allorché il giudice della cognizione non abbia specificato i singoli aumenti per ciascuna violazione, quello dell'esecuzione deve individuarli partitamente, allorquando sopravvenga un fatto giuridicamente rilevante che faccia emergere l'esigenza di tale individuazione: uno di tali casi è stato individuato nella depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato, che abbia determinato la necessità di espungere dalla pena complessivamente inflitta quella imputabile a dette violazioni (Sez. 1, n. 4520 del 20/01/2005, Caffaratto, Rv. 230750 - 01).

L'interpretazione si è orientata nello stesso senso in m,ateria di indulto, lì dove si è specificato che, in caso di reati uniti in continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio e altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.

Sicché, per dare attuazione a tale principio, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Sez.

U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380 - 01).

In questa attività al giudice dell'esecuzione che procede alla verifica dei presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto spetta, in assenza di indicazione da parte del giudice della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, anche non chiaramente espressi al fine di individuare il reato più grave e di accertarne l'epoca di consumazione (Sez. 1, n. 34146 del 03/07/2014, Bouda, Rv. 260375 - 01), così come, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio e altri successivamente, il giudice dell'esecuzione, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, deve determinare il quantum di pena attribuibile ai reati commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto dell'indulto (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259139 - 01; v. anche Sez. 1, n. 50846 del 07/05/2018, Arvigo, non mass.).

3.2. D'altro canto e in via parallela, non si è mancato di evidenziare la competenza della magistratura di sorveglianza ove la questione di interpretazione del giudicato cognitivo si ponga per l'applicazione di un beneficio penitenziario.

Si è, in particolare, affermato che, nell'ipotesi di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 - 01).

Più in generale e nella medesima prospettiva, si è condivisibilmente precisato che l'istanza volta alla specificazione delle singole pene, che non siano state articolate in modo completo e dettagliato nella sentenza di condanna per una pluralità di reati, è ammissibile ove sia concretamente volta all'ottenimento di uno o più benefici consentiti dall'Ordinamento penitenziario: e in questo ambito essa rientra quindi nella competenza della magistratura di sorveglianza, cui spetta valutare i termini di concedibilità di tali benefici, tra cui i limiti temporali riferiti alle pene in espiazione, individuando - in via incidentale e solo a tali fini - le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificando le pene per i singoli reati, ove in sentenza tale indicazione sia mancante (Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc.

Riina, Rv. 241311 - 01).

La coniugazione degli esposti principi rinviene un solido iondamento logico- giuridico nella puntualizzazione espressa nella decisione citata da ultima, laddove si è sottolineata, persuasivamente, la ragione per la quale la specificazione delle pene relative al reato continuato non possa essere di natura virtuale, ma vada ricollegata all'obiettivo che, in sede esecutiva, il condannato ha interesse a perseguire: in concreto, se tale obiettivo è costituto da un beneficio di natura penitenziaria, essa dovrà essere chiesta alla magistratura di sorveglianza, mentre se la questione accede a tema di altra natura per la quale emerge la competenza del giudice dell'esecuzione (così per l'applicazione dell'indulto), essa dovrà essere chiesta al giudice dell'esecuzione.

In ogni caso, si rileva "come non possa essere ritenuta ammissibile una richiesta di specificazione delle singole pene - in ipotesi c:he la sentenza di condanna non le articoli in modo completo e dettagliato - in senso generico e non volta ad una precisa e specifica finalità", dal momento che "una siffatta istanza finirebbe per essere generica e diretta a provocare un provvedimento meramente virtuale e sostanzialmente inutile, se non specificamente finalizzato" (così testualmente Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, cit.).

3.3. Le conclusioni ora richiamate rappresentano, per il Collegio, l'esito di un'impostazione ragionevole e il frutto ch un'equilibrata ponderazione del requisito dell'interesse ad agire in executivis.

Alla verifica di tale interesse - negativamente esperita, per la parte di sua competenza - si è dedicato il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata, dandone conto con un apparato giustificativo che si è attenuto ai principi di diritto testé richiamati e che appare esente da contraddittorietà argomentative o da evidenti aporie logiche.

Il secondo motivo deve essere ritenuto, quindi, infondato.

4. In virtù delle svolte considerazioni, occorre ritenere che l'impugnazione vada, nel suo complesso, rigettata.

A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 4 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata da Pietro, o Piero, D'Amore tesa all'accertamento della pena base e degli aumenti relativi ai reati satellite relativamente alla pena irrogatagli dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza del 20 giugno 2012, irrevocabile il 27 settembre 2013. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'istante nor aveva indicato la finalità a cui la domanda era sottesa e, quindi, non aveva fatto emergere l'interesse al conseguimento di un qualche effetto favorevole dalla specificazione delle componenti sanzionatorie scaturenti dalla continuazione applicata con la sentenza anzidetta: atteso questo limite, si è considerato impossibile procedere nel senso richiesto, anche perché l'omessa precisazione della funzione a cui era collegata, eventualmente, la domanda includeva anche il compiuto esame della pregiudiziale questione di competenza, nel senso che, ove l'interesse del condannato fosse stato riconnesso all'ottenimento di un beneficio penitenziario, la domanda tesa alla specificazione del cumulo giuridico in vista della sua scissione avrebbe dovuto essere proposta alla magistratura di sorveglianza. Tuttavia, non avendo D'Amore allegato alcunché, il giudice dell'esecuzione ha reputato che l'istanza non fosse da ritenersi ammissibile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amore chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo prospetta la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. L'impossibilità addotta nell'ordinanza in esame circa l'individuazione del giudice competente è smentita, secondo la difesa, dal precedente provvedimento emesso il 17 maggio 2019 dalla Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, che - dopo aver evidenziato che la sentenza di appello del 20 giugno 2012, divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di D'Amore il 27 settembre 2013, era stata comunque annullata dalla Corte di cassazione nei confronti di altri coimputati, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Lecce - aveva individuato quale giudice dell'esecuzione competente, appunto, la Corte di appello di Lecce, a cui aveva trasmesso gli atti: e, una volta che è stato individuato il giudice dell'esecuzione competente nella suddetta Corte, è, per il ricorrente, erroneo sollevare altri dubbi sul tema, ormai definii:o, dell'interesse. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., e il vizio di contraddittorietà, illogicità carenza della motivazione.Il riferimento all'intervento della magistratura di sorveglianza fatto nell'ordinanza impugnata viene ritenuto dal ricorrente contrario alla disciplina suindicata e tale da evidenziare una contraddizione in termini. Si ricorda che l'art. 533 cod. proc. pen. stabilisce la necessità di irrogare la pena per ciascun reato, anche in ipotesi di ritenuta continuazione fra reati, e che l'art. 546 cod. proc. pen. impone l'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti: quindi, la mancata indicazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti per i reati satellite ha reso annullabile la sentenza di cognizione, anche perché la specificazione della pena per ciascun reato è quella che consente di rendere possibile la futura applicazione delle eventuali cause estintive di qualche reato, con la conseguente determinazione della pena residua, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. Posto ciò, la difesa rileva che nella sentenza emessa nei confronti di D'Amore il giudice della cognizione si era limitato a quantificare la pena complessiva, senza indicare la pena base per il reato più grave, quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientrante peraltro nel catalogo dei reati ostativi, e quindi non aveva indicato i singoli aumenti relativi ai reati satellite, senza che queste distinte entità sanzionatorie fossero ricavabili aliunde. Questa situazione esigeva ed esige, per d ricorrente, l'intervento del giudice dell'esecuzione, come, del resto, la giurisprudenza aveva da tempo precisato, dovendo tale giudice individuare la violazione più grave, con la conseguente determinazione della pena per la stessa e per i reati satellite, per ogni finalità inerente all'esecuzione della sentenza di condanna: e per tale ambito non si è reputato congruente il richiamo all'attività della magistratura di sorveglianza. La statuizione contrastata viene ritenuta dalla difesa anche contraddittoria, essendo da individuarsi l'interesse al chiesto provvedimento nella necessità di sapere quale sia la pena base per il reato più grave e quali siano le pene per i reati satellite, tenuto conto che la sentenza in questione aveva condannato D'Amore alla pena di anni diciassette, mesi sei di reclusione, rispetto alla quale, con riferimento al reato ostativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non si rileverebbe in qual modo la magistratura di sorveglianza avrebbe potuto stabilire se e per quale porzione la pena relativa al reato ostativo era stata espiata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, rilevando che il vizio di articolazione della pena del reato continuato emerso nella sentenza di cognizione avrebbe dovuto essere dedotto ed emendato nella stessa sede cognitoria, non, successivamente, nella sede esecutiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita considerazione in ordine ad entrambe le doglianze proposte. 2. Il primo motivo si appalesa generico e tale da non conFrontarsi con l'esito conclusivo della delibazione conclusivamente compiuta dal giudice dell'esecuzione che, per la parte ritenuta di sua competenza, ha valutato la domanda proposta da D'Amore e, tuttavia, ha concluso che, per quell'ambito e limitatamente allo stesso, tale domanda non avesse fatto emergere alcun concreto interesse all'ottenimento del chiesto provvedimento da parte dell'istante. Ribadire la correttezza dell'individuazione del giudice competente, dalla Corte territoriale non declinata, appare pertanto deduzione aspecifica e non conducente. 3. In ordine al secondo motivo, si considera, in prima analisi, che l'applicabilità del procedimento correttivo di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare le omissioni trova il limite negativo dell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere: in effetti, l'eliminazione dell'omissione non può pervenire a determinare una modificazione essenziale dell'atto stesso, in quanto può essere mirata soltanto a sanare una difformità puramente esteriore fra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale. In tal senso la correzione di omissione è da ritenersi consentita allorquando essa si risolva in una operazione sostanzialmente meccanica, siccome limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere. Essa, invece, va esclusa nei casi in cui si postula - non un'operazione di semplice verifica materiale, bensì - un'attività concettuale che si spinga ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali per l'applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Posto ciò in generale, deve immediatamente aggiungersi che si verificano casi in cui la sentenza di cognizione - non risultando, per ragioni originarie o sopravvenute, ex se completa, quanto ai singoli componenti del trattamento sanzionatorio scaturente dall'applicazione della continuazione - può necessitare dell'ineludibile intervento interpretativo e integrativo del giudic:e operante in sede esecutiva. Non è necessario ripercorrere la definizione, progressivamente più precisa, del ventaglio dei poteri affidati dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione per incidere, nei casi dovuti, sul giudicato emerso dal giudizio cognitivo, poteri dall'elaborazione teorica qualificati, volta a volta, come selettivi (art. 669 cod. proc. pen.), risolutivi (art. 673 cod. proc. pen.), di conversione (art. 2, comma terzo, cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 cod. proc. pen.), ricostruttivi (artt.671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen.), complementari e supplenti (art. 674 cod. proc. pen.). Basti sottolineare che la valutazione complessiva della loro gamma conferma in modo chiaro l'insostenibilità della pregressa tesi relativa alla natura secondaria e accessoria della fase esecutiva: la quale, invece, in virtù delle nuove attribuzioni del giudice e della giurisdizionalizzazione del procedimento, riveste una dimensione centrale e complementare a quella della fase cognitiva, così completando in modo funzionale il sistema processuale (per tutte si richiamano le considerazioni contenute nella motivazione di Corte cost. n. 210 del 2013 e nella motivazione espressa da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696- 01). 3.1. In questa direzione, con riferimento al reato continuato, si è avuto modo di affermare che, non essendo consentita la determinazione forfettaria della pena all'esito dell'applicazione della continuazione, in quanto l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini quella complessiva osservando la norma di cui all'art. 81 cod. pen., allorché il giudice della cognizione non abbia specificato i singoli aumenti per ciascuna violazione, quello dell'esecuzione deve individuarli partitamente, allorquando sopravvenga un fatto giuridicamente rilevante che faccia emergere l'esigenza di tale individuazione: uno di tali casi è stato individuato nella depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato, che abbia determinato la necessità di espungere dalla pena complessivamente inflitta quella imputabile a dette violazioni (Sez. 1, n. 4520 del 20/01/2005, Caffaratto, Rv. 230750 - 01). L'interpretazione si è orientata nello stesso senso in m,ateria di indulto, lì dove si è specificato che, in caso di reati uniti in continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio e altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. Sicché, per dare attuazione a tale principio, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380 - 01). In questa attività al giudice dell'esecuzione che procede alla verifica dei presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto spetta, in assenza di indicazione da parte del giudice della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, anche non chiaramente espressi al fine di individuare il reato più grave e di accertarne l'epoca di consumazione (Sez. 1, n. 34146 del 03/07/2014, Bouda, Rv. 260375 - 01), così come, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio e altri successivamente, il giudice dell'esecuzione, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, deve determinare il quantum di pena attribuibile ai reati commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto dell'indulto (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259139 - 01; v. anche Sez. 1, n. 50846 del 07/05/2018, Arvigo, non mass.). 3.2. D'altro canto e in via parallela, non si è mancato di evidenziare la competenza della magistratura di sorveglianza ove la questione di interpretazione del giudicato cognitivo si ponga per l'applicazione di un beneficio penitenziario. Si è, in particolare, affermato che, nell'ipotesi di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 - 01). Più in generale e nella medesima prospettiva, si è condivisibilmente precisato che l'istanza volta alla specificazione delle singole pene, che non siano state articolate in modo completo e dettagliato nella sentenza di condanna per una pluralità di reati, è ammissibile ove sia concretamente volta all'ottenimento di uno o più benefici consentiti dall'Ordinamento penitenziario: e in questo ambito essa rientra quindi nella competenza della magistratura di sorveglianza, cui spetta valutare i termini di concedibilità di tali benefici, tra cui i limiti temporali riferiti alle pene in espiazione, individuando - in via incidentale e solo a tali fini - le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificando le pene per i singoli reati, ove in sentenza tale indicazione sia mancante (Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, Rv. 241311 - 01). La coniugazione degli esposti principi rinviene un solido iondamento logico- giuridico nella puntualizzazione espressa nella decisione citata da ultima, laddove si è sottolineata, persuasivamente, la ragione per la quale la specificazione delle pene relative al reato continuato non possa essere di natura virtuale, ma vada ricollegata all'obiettivo che, in sede esecutiva, il condannato ha interesse a perseguire: in concreto, se tale obiettivo è costituto da un beneficio di natura penitenziaria, essa dovrà essere chiesta alla magistratura di sorveglianza, mentre se la questione accede a tema di altra natura per la quale emerge la competenza del giudice dell'esecuzione (così per l'applicazione dell'indulto), essa dovrà essere chiesta al giudice dell'esecuzione. In ogni caso, si rileva "come non possa essere ritenuta ammissibile una richiesta di specificazione delle singole pene - in ipotesi c:he la sentenza di condanna non le articoli in modo completo e dettagliato - in senso generico e non volta ad una precisa e specifica finalità", dal momento che "una siffatta istanza finirebbe per essere generica e diretta a provocare un provvedimento meramente virtuale e sostanzialmente inutile, se non specificamente finalizzato" (così testualmente Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, cit.). 3.3. Le conclusioni ora richiamate rappresentano, per il Collegio, l'esito di un'impostazione ragionevole e il frutto ch un'equilibrata ponderazione del requisito dell'interesse ad agire in executivis. Alla verifica di tale interesse - negativamente esperita, per la parte di sua competenza - si è dedicato il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata, dandone conto con un apparato giustificativo che si è attenuto ai principi di diritto testé richiamati e che appare esente da contraddittorietà argomentative o da evidenti aporie logiche. Il secondo motivo deve essere ritenuto, quindi, infondato. 4. In virtù delle svolte considerazioni, occorre ritenere che l'impugnazione vada, nel suo complesso, rigettata. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la c
Sentenza Cassazione n. 34900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris