CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 17472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONA P1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sei sentenze richiamate nel provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva depositata in data 10 aprile 2026; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione dì fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del A-7 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che i reati di cui alle sentenze sono diversi tra loro e riguardano fattoi commessi in arco spazio-temporale eccessivamente ampio, puntualizzando nel dettaglio l'oggetto dei reati delle singole sentenze ed il contesto spazio temporale in cui sono stati commessi (v. pag. 3 dell'ordinanza impugnata); considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione risultando i motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Giudice dell'esecuzione; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M