Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39273/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il 24 giugno 1969 avverso la sentenza del 26 novembre 2020 della CORTE DI APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 14 novembre 2018 dal Tribunale di Ancona, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di danneggiamento aggravato e ha ridotto l'importo liquidato a titolo risarcitorio alla parte civile costituita.

Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere gettato in acqua disperdendole alcune dotazioni presenti a bordo di un peschereccio. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:2.1 violazione di legge in relazione agli articoli 523, 82 e 83 cod. proc.pen. poiché in sede di appello la parte civile costituitasi in primo grado non ha rassegnato le proprie conclusioni, sicché deve ritenersi che sia intervenuta una revoca tacita della domanda civile. 2.2 La corte ha negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, non ha precedenti specifici. 2.3 vizio di motivazione in ordine alla identità dell'imputato in quanto la stessa non è certa poiché Bronzi ha un fratello gemello e le osservazioni della corte in ordine all'identificazione del predetto quale autore del danneggiamento si palesano illogiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 1.1 E' opportuno esaminare come primo il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l'identificazione dell'imputato e il giudizio di colpevolezza.

La censura proposta è inammissibile perché generica in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte che, fornendo adeguata e congrua risposta, ha osservato che il fratello gemello dell'imputato, pur essendogli estremamente somigliante, non ha mai avuto rapporti di lavoro con la persona offesa e svolto attività nell'area portuale, sicchè non era nelle condizioni di conoscere le dotazioni e le caratteristiche del motopeschereccio danneggiato, nè poteva nutrire ragioni di risentimento per maturare la volontà di danneggiare la detta imbarcazione.

Si tratta di considerazioni logiche e immuni dai vizi dedotti con il motivo di ricorso che mira ad ottenere una ricostruzione alterativa della vicenda introducendo censure non consentite. 1.2 II motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la corte, nel pieno rispetto del dettato normativo e dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato i plurimi precedenti penali che figurano nel casellario giudiziale del prevenuto, sintomatici della negativa personalità del prevenuto, non assumendo rilievo pregnante la costatazione che non sono specifici, considerato che neppure la condizione di incensurato giustifica ex se il riconoscimento del beneficio invocato.

La corte ha poi evidenziato l'assenza di pregnanti elementi positivi di valutazione, che non sono stati neppure indicati dalla difesa e ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto, in relazione al danno non indifferente recato in modo del tutto gratuito dall'imputato alla persona offesa. 1.3 La censura con cui si deduce la pretesa revoca tacita della costituzione di parte civile in ragione della sua assenza nel giudizio di appello è manifestamente infondata poiché secondo consolidata giurisprudenza la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018 Ud. (dep. 31/05/2018 ) Rv. 273338 - 01.) 2.All'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'res *e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il 24 giugno 1969 avverso la sentenza del 26 novembre 2020 della CORTE DI APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 14 novembre 2018 dal Tribunale di Ancona, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di danneggiamento aggravato e ha ridotto l'importo liquidato a titolo risarcitorio alla parte civile costituita. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere gettato in acqua disperdendole alcune dotazioni presenti a bordo di un peschereccio. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo:2.1 violazione di legge in relazione agli articoli 523, 82 e 83 cod. proc.pen. poiché in sede di appello la parte civile costituitasi in primo grado non ha rassegnato le proprie conclusioni, sicché deve ritenersi che sia intervenuta una revoca tacita della domanda civile. 2.2 La corte ha negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, non ha precedenti specifici. 2.3 vizio di motivazione in ordine alla identità dell'imputato in quanto la stessa non è certa poiché Bronzi ha un fratello gemello e le osservazioni della corte in ordine all'identificazione del predetto quale autore del danneggiamento si palesano illogiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 1.1 E' opportuno esaminare come primo il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l'identificazione dell'imputato e il giudizio di colpevolezza. La censura proposta è inammissibile perché generica in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte che, fornendo adeguata e congrua risposta, ha osservato che il fratello gemello dell'imputato, pur essendogli estremamente somigliante, non ha mai avuto rapporti di lavoro con la persona offesa e svolto attività nell'area portuale, sicchè non era nelle condizioni di conoscere le dotazioni e le caratteristiche del motopeschereccio danneggiato, nè poteva nutrire ragioni di risentimento per maturare la volontà di danneggiare la detta imbarcazione. Si tratta di considerazioni logiche e immuni dai vizi dedotti con il motivo di ricorso che mira ad ottenere una ricostruzione alterativa della vicenda introducendo censure non consentite. 1.2 II motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la corte, nel pieno rispetto del dettato normativo e dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato i plurimi precedenti penali che figurano nel casellario giudiziale del prevenuto, sintomatici della negativa personalità del prevenuto, non assumendo rilievo pregnante la costatazione che non sono specifici, considerato che neppure la condizione di incensurato giustifica ex se il riconoscimento del beneficio invocato. La corte ha poi evidenziato l'assenza di pregnanti elementi positivi di valutazione, che non sono stati neppure indicati dalla difesa e ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto, in relazione al danno non indifferente recato in modo del tutto gratuito dall'imputato alla persona offesa. 1.3 La censura con cui si deduce la pretesa revoca tacita della costituzione di parte civile in ragione della sua assenza nel giudizio di appello è manifestamente infondata poiché secondo consolidata giurisprudenza la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018 Ud. (dep. 31/05/2018 ) Rv. 273338 - 01.) 2.All'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'res *e
Sentenza Cassazione n. 39273/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris