CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 19330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale èstata confermata la condanna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS. L'esponente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) CdS. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica, secondo cui gli agenti operanti, dopo aver eseguito un primo test di prova in base a quanto previsto dalle istruzioni del Ministero dell'interno, che indicavano la necessità di compiere una prima "prova preliminare" e successivamente l'alcool test ( disposizioni in vigore in periodo pandemico), hanno poi correttamente proceduto alla esecuzione del test etilometrico, dando previo avviso di cui all'art. 114 disp. Att. cod. proc. pen.. Nel corso della esecuzione, il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi alla seconda prova, compiendo dunque la condotta descritta dalla norma incriminatrice. Né vi è possibilità alcuna di riqualificare detta condotta come guida in stato di ebbrezza, intanto perché la legge prescrive espressamente due rilevazioni, ed in secondo luogo perché, come ben spiegano i giudici di merito, il comportamento del ricorrente aveva integrato la condotta tipica, avendo il predetto ricorrente ben compreso che la prima prova non poteva avere valore legale, trattandosi di un pre - test e che, pertanto, avrebbe dovuto sottoporsi ad una seconda prova. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] si