CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 27762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma confermativa di quella emessa dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge (artt. 27, 111 Cost., 125 cod. proc. pen., 133 cod. pen.) nonché motivazione carente ed illogica in punto di trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva (p.2), avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]