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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07165/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 28618/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA]' unitamente all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.584/2022 depositata il 29/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 28618/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA]' unitamente all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.584/2022 depositata il 29/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 28618/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA]' unitamente all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.584/2022 depositata il 29/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 28618/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA]' unitamente all’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.584/2022 depositata il 29/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano
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