CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 27502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18794-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 87/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 2/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -2- 1.I geometri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (titolari di uno studio tecnico associato)ottennero dal Tribunale di Perugia un decreto ingiuntivo dell’importo di € 4.128,76, a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale svoltain favore di [OSCURATO:PERSONA], consistente nella progettazione di un’abitazione unifamiliareda erigere su un terreno di proprietà di quest’ultimo. Con atto di citazione notificato il 2.4.2007, l’odierno ricorrenteproponeva opposizione al suddetto decreto, deducendo (per quanto in questa sede ancora interessa), che la prestazione in discorso doveva considerarsi “inutile”, dal momento che sul terreno de quo non era possibile, dal punto di vista urbanistico, realizzare alcun edificio, essendo stata già sfruttata tutta la cubatura disponibile. Il Tribunale rigettava l’opposizione, sul presupposto che i due tec nici avessero effettivamente svoltouna serie di accertamenti volti alla verifica della (residua) edificabilità del fondo, poi sfociati nella predisposizione di un progetto di massima, e pertanto avessero diritto al compenso, non essendo stata proposta, tra l’altro, dall’opponente domanda di risoluzione del contratto. Proponeva, quindi, appello il Cacioppa, ribadendo che ai geometri Pastorelli e Arcelli non poteva spettare alcun compenso, essendo l’oggetto della loro prestazione impossibile, e comunque inscritto in un contratto affetto da nullità (rilevabile d’ufficio), siccome relativo a una costruzione incemento armato, esulante dalla competenza dei geometri ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. m), r.d. n. 274/1929. La Corte d’Appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado, dichiarando “inammissibile l’eccezione di nullità del contratto”, siccome sollevata per la prima volta in grado d’appello, e ritenendo comprovato il conferimento dell’incarico professionale agli Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -3- appellati e la conseguente esecuzione. Con riguardo al “concetto di inutilità della prestazione”, ribadiva il collegio perugino che esso sarebbe potuto essere fatto valere quale causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ciò che però in concreto non era avvenuto. Per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a cinque motivi . I geometri P astorelli e Arcelli hanno depositato controricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie exart. 380-bis.1 c.p.c. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e 345 c.p.c. e 1421 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), nonché degli artt. 16, comma 1, lett. l) e m) del r.d. n. 274/1929; 1 del r.d. n. 2229/1939; 1418, 15421, 2229, 2230 e 2231 c.c. e della legge n. 1086/1971 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.). Non essendo i n contestazione che l’edificio da progettare si fondasse su una struttura in cemento armato, avrebbe errato, secondo il ricorrente, la sentenza di merito a ritenere l’eccezione di nullità proposta in violazione dell’art. 345 c.p.c., per l’assorbente considerazione che trattasi di questione rilevabile d’ufficio, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass., Sez. Un., n. 14828/2012 e Cass., Sez. Un., n. 21095/2014. Pertanto, dal momento che l’edificio in questione eccedeva certamente la nozione di “modesta costruzione civile” di cui all’art. 16, comma 1, lett. m), del r.d. n. 274/1929, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare nullo il contratto di prestazione d’opera intercorso tra le parti, con conseguente impossibilità per i controricorrenti di reclamare qualsivoglia compenso, ai sensi dell’art. 2231 c.c. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1-5, 8-13 e 17 della l. n. 64/1974 e dell’art. 1421 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -4- non avere il giudice di merito dichiarato la nullità del contratto, anche sotto il profilo dell’ubicazione dell’erigenda costruzione in zona sismica, con conseguente preclusione ai geometri dei relativi calcoli progettuali. 4. Con il terzo m otivo , si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 3, 2222 e 2233 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la sentenza d’appello implicitamente confermato(senza spendere alcuna argomentazione in merito) l’errata individuazione dell’oggetto del contratto da parte del giudice di primo grado. L’incarico conferito agli odierni controricorrenti consisteva, infatti, nel verificare se vi fossero ulteriori possibilità edificatorie nel terreno di proprietà del Cacioppa e della moglie, sicché, dal momento che tali possibilità non v’erano, del tutto inutilirispetto a tale incarico furono l’effettuazione di visure catastali e di un rilevamento topografico e la redazione di un “progetto di massima”, in ragione delle quali i professionisti ebbero a reclamare il compenso consacrato nel decreto ingiuntivo opposto. 5. Il quarto motivo di ricorso si appunta sulla violazio ne degli artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418 c.c., tenuto conto che, “ove mai un contratto con oggetto ulteriore (..), e cioè quello di effettuare un rilievo topografico finalizzato a un progetto e poi “un progetto di massima”, fosse stato stipulato, si sarebbe trattato di un contratto con oggetto impossibile e quindi nullo per definizione” (pag. 23 e, s. del ricorso). In ragione di ciò, del tutto inconferente si mostra l’affermazione -contenuta nella sentenza impugnata - relativa alla mancata formulazione, da p arte del Cacioppa, della domanda di risoluzione per inadempimento, Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -5- presupponendo quest’ultima - per definizione - un contratto valido. 6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, infine, l’omesso esame -ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. - della circ ostanza che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello a pag. 5 della sentenza impugnata, già nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo era stata formulata una contestazione del quantum del compenso oggetto del decreto ingiuntivo. 7.Il primo motivo è fondato, e il suo accoglimento determina l’assorbimento di tutti gli altri. La Corte d’Appello di Perugia, nella sentenza impugnata, non ha esaminato la questione relativa alla nullità del contratto costituente il titolo della pretesa fatta valere dai controricorrenti con l’originario ricorso monitorio, dichiarando l’inammissibilità della relativa eccezione in quanto non sollevata in seno al processo di primo grado e non più sollevabile in appello, “secondo il disposto di cui all’art. 345 c.p.c. trattandosi di eccezione nuova”.Tale statuizione, tuttavia, non tiene conto della rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, con conseguente applicabilità del secondo comma della disposizione citata, il quale, a contrario , c onsente la proposizione di nuove eccezioni, nella misura in cui si tratti -per l’appunto - di eccezioni rilevabili d’ufficio (si veda, di recente, Cass., n. 19161/2020, alla cui stregua “il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c.”). [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., n. 26242/2014 , aveva affermato che “ nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -6- di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”. A fronte dell’eccezione dell’appellante, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, pertanto, esaminare la questione della nullità del contratto d’opera professionale stipulato con i geometri odierni controricorrenti, avente ad oggetto la progettazione di una costruzione contenente strutture in cemento armato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, “a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estendeanche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -7- gravano le relative responsabilità” (in questi termini la recente Cass., n. 100/2021, ma si veda anche Cass., n. 29227/2019 - secondo cui “la disposizione, contenuta nell'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, secondo cui i geometri non sono abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti costruzioni in cemento armato, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. l), risponde ad evidenti ragioni di pubblico interesse e lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando, invece, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti. Ne consegue l'inammissibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme -art. 2 della l. n. 1086 del 1971 e art. 17 della l. n. 64 del 1974 -che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale” - nonché , con precipuo riguardo al rilievo officioso della nullità, Cass., n. 20438/2019, nella quale si legge che “è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929. Tale nullità è rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, incontrando siffatto principio, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché Ric. 2017 n. 18794 sez. S2 -ud. 8-3-2022 -8- nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza”). 8.Alla cassazione della sentenza impugnata consegue, pertanto, il rinvio alla Corte d’Appello di Perugia (in diversa composizione), cui è demandata la valutazione di merito circa la tipologia ed entità delle opere in cemento armato contemplate dal progetto commissionato ai geometri Pastorelli e Arcelli, in ossequio alla regula iuris per cui “il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi, che esulano dalle competenze professionali dei geometri” (Cass., n. 5871/2017). PQM Accoglie il primo motivo di