CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge in punto di configurabilità del reato, per essersi trattato di condotta successiva al compimento dell'atto d'ufficio, nonché per difetto di dolo, non avendo agito con l'intenzione di contrastare l'attività officiosa. Denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 195 e 507, cod. proc. pen., in relazione alla negata integrazione istruttoria sollecitata dalla sua difesa. 2. Il ricorso è inammissibile: le doglianze sono generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello; inoltre, si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti, che non è compito del giudice di legittimità accertare. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M