CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, riproponendo gli argomento spesi in ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pagg. 6 e 7, paragrafo 2.3 della sentenza impugnata) sulla sussistenza del dolo alternativo e sulla sufficienza dello stesso per reggere l'imputazione per il reato tentato (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402; Sez. 1, Sentenza n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465), ed il secondo motivo di ricorso consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie, ed in particolare, delle dichiarazioni rese in giudizio dalla persona offesa, che non è possibile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob