CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura tei confronti della decisione impugnata che ha dato conto e valorizzato i plurimi elementi c ie facevano propendere per la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto; che, infa ti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlz zione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, s e nza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, R n1 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in .:avore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/