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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05169/2022

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4289/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi

12. -Ricorrente-- CONTRO [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti G.Galante e A.Piacentini elettivamente domiciliata in Roma via Trionfale n.21 presso lo studio dell'avv.

Y>11 E.Carpinelli -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione di Brescia n.3327/65/14, depositata il 19/06/2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del Pi settembre 2021 Rilevato che: Ricorre l'Agenzia, per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia- sezione di Brescia n. 3327/65/2014 depositata il 19 giugno 2014.

La vicenda trae origine dalla notifica a [OSCURATO:PERSONA], di due avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, in esito ad accertamento sintetico basato sul c.d. vecchio redditometro, per maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. g:> La contribuente ha opposto gli atti impositivi e la CTP di ne accoglieva il ricorso.

La decisione veniva confermata dal giudice regionale che rigettava l'appello dell'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate impugna la sfavorevole decisione deducendo due motivi, che saranno esaminati in motivazione.

Resiste la contribuente con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo, l'Ufficio, in riferimento all'art. 360, comma primo, n.5, c.p.c., deduce omesso esame di un fatto decisivo, per aver mancato, la CTR, di esaminare le circostanze in base alle quali l'Ufficio aveva ritenuto che non fosse provata: a) né la disponibilità dell'intera somma, asseritamente ricevuta in donazione dalla madre, di euro 272.600,00; b) né che la parte di tale somma rinvenuta dagli accertatori riversati sul conto corrente della contribuente, risulti essere stata utilizzata per l'acquisto dell'appartamento in Dalmine di mq.203,00.

Giova ricordare che i beni ritenuti dai verificatori indice di maggior capacità contributiva sono costituiti dalla disponibilità di un'autovettura (considerata al 50% in quanto bene strumentale) e di un'abitazione acquistata nel 2004 in Dalmine, al prezzo di euro 260.000,00, a nome della figlia, ma dalla contribuente posseduta quale usufruttuaria.

La parte, a giustificazione della sua capacità di spesa, in particolare in relazione all'acquisto dell'immobile, aveva dedotto d'aver ricevuto nel 2004 dalla madre complessivi euro 272.600,00.

Di tale importo, euro 185.000 risultavano essere state oggetto di una donazione el.eia~e del 27/01/2004.

L'Ufficio aveva, per contro, rilevato (come indicato nello "stralcio" dell'appello incorporato nel ricorso, per autosufficienza), che solo parte dell' importo donato (e cioè euro 103.400,00) risultava confluita sul conto corrente della Pellegrinelli; che solo la disponibilità di tale somma poteva, perciò, ritenersi provata; che di essa, euro 65.000 erano stati utilizzati per la sottoscrizione di titoli e che la restante parte risultava oggetto dell'emissione di assegni, che per il loro importo - sostiene l'Ufficio - non potevano considerarsi destinati a spese familiari correnti e di mantenimento dei beni posseduti.

Nel quadro degli elementi caratterizzanti la vicenda, l'Ufficio ha evidenziato che la circostanza che l'appartamento fosse parzialmente destinato ad ufficio per l' attività di agente immobiliare della ricorrente, era stata già considerata ai fini del calcolo sintetico, ragguagliato alla sola metratura, risultante dalla visura catastale prodotta dalla contribuente, destinata ad abitazione A/2 e non era stata considerata quella classificata A/10.

E dunque, l'Ufficio aveva dedotto (anche) in appello due "fatti" a motivo dell'accertamento sintetico: a) che sul conto corrente della contribuente non risultasse pervenuta l'intera somma di 272.600,00 pervenutale dalla madre ; b) che non risultava documentalmente alcun collegamento tra la maggiore disponibilità di cui la ricorrente aveva goduto e l' acquisto dell'appartamento.

In particolare, l'Ufficio (come ricorda a pag. 7 del ricorso), aveva lamentato «che la documentazione prodotta dalla contribuente non fosse sufficiente a provare, da un lato, la provenienza dalla madre dell'intero importo do euro 272.600,00 e dall'altro, in ogni caso, il mancato impiego di tali somme per finalità di investimento non computate fra gli incrementi patrimoniali ai fini della determinazione sintetica dei redditi» Ora, la giurisprudenza di questa Corte, per superare la presunzione dell'Ufficio, afferma che non sia sufficiente solo che il contribuente dia prova della diponibilità di maggiori risorse, ma che provi anche, documentalmente, quanto meno la possibilitYtfie le ulteriori risorse, di cui abbia avuto la disponibilità, (fr• r grv.To _%/14•4 siano ~u tilizzate, in tutto o in parte, per la spesa o la manutenzione degli incrementi patrimoniali accertati. (Cass. 2020/16637; 2018/ 18097).

La CTR, per contro, ha omesso una siffatta verifica, non vagliando i fatti dedotti dall'Ufficio, che se valutati avrebbero escluso un collegamento tra la somma donata e gli incrementi patrimoniali.

Il primo motivo è perciò fondato.

Il secondo motivo è rubricato in riferimento all'art.360 n.4, ma dalla lettura della sua formulazione, in realtà, è riferibile al n.5, per non aver la CTR «compiutamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto idonea la prova offerta dalla contribuente».

In tal modo si censura, in sostanza, una motivazione insufficiente e quindi è da ritenere inammissibile in relazione sia a come è rubricato sia in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Pertanto, accoglie il ricorso per essere fondato il primo motivo, inammissibile il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione di Brescia, in diversa composizione e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini indicati.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione per il riesame ed anche per la definizione sulle spese.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4289/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -Ricorrente-- CONTRO [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti G.Galante e A.Piacentini elettivamente domiciliata in Roma via Trionfale n.21 presso lo studio dell'avv. Y>11 E.Carpinelli -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione di Brescia n.3327/65/14, depositata il 19/06/2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del Pi settembre 2021 Rilevato che: Ricorre l'Agenzia, per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia- sezione di Brescia n. 3327/65/2014 depositata il 19 giugno 2014. La vicenda trae origine dalla notifica a [OSCURATO:PERSONA], di due avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, in esito ad accertamento sintetico basato sul c.d. vecchio redditometro, per maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. g:> La contribuente ha opposto gli atti impositivi e la CTP di ne accoglieva il ricorso. La decisione veniva confermata dal giudice regionale che rigettava l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate impugna la sfavorevole decisione deducendo due motivi, che saranno esaminati in motivazione. Resiste la contribuente con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo, l'Ufficio, in riferimento all'art. 360, comma primo, n.5, c.p.c., deduce omesso esame di un fatto decisivo, per aver mancato, la CTR, di esaminare le circostanze in base alle quali l'Ufficio aveva ritenuto che non fosse provata: a) né la disponibilità dell'intera somma, asseritamente ricevuta in donazione dalla madre, di euro 272.600,00; b) né che la parte di tale somma rinvenuta dagli accertatori riversati sul conto corrente della contribuente, risulti essere stata utilizzata per l'acquisto dell'appartamento in Dalmine di mq.203,00. Giova ricordare che i beni ritenuti dai verificatori indice di maggior capacità contributiva sono costituiti dalla disponibilità di un'autovettura (considerata al 50% in quanto bene strumentale) e di un'abitazione acquistata nel 2004 in Dalmine, al prezzo di euro 260.000,00, a nome della figlia, ma dalla contribuente posseduta quale usufruttuaria. La parte, a giustificazione della sua capacità di spesa, in particolare in relazione all'acquisto dell'immobile, aveva dedotto d'aver ricevuto nel 2004 dalla madre complessivi euro 272.600,00. Di tale importo, euro 185.000 risultavano essere state oggetto di una donazione el.eia~e del 27/01/2004. L'Ufficio aveva, per contro, rilevato (come indicato nello "stralcio" dell'appello incorporato nel ricorso, per autosufficienza), che solo parte dell' importo donato (e cioè euro 103.400,00) risultava confluita sul conto corrente della Pellegrinelli; che solo la disponibilità di tale somma poteva, perciò, ritenersi provata; che di essa, euro 65.000 erano stati utilizzati per la sottoscrizione di titoli e che la restante parte risultava oggetto dell'emissione di assegni, che per il loro importo - sostiene l'Ufficio - non potevano considerarsi destinati a spese familiari correnti e di mantenimento dei beni posseduti. Nel quadro degli elementi caratterizzanti la vicenda, l'Ufficio ha evidenziato che la circostanza che l'appartamento fosse parzialmente destinato ad ufficio per l' attività di agente immobiliare della ricorrente, era stata già considerata ai fini del calcolo sintetico, ragguagliato alla sola metratura, risultante dalla visura catastale prodotta dalla contribuente, destinata ad abitazione A/2 e non era stata considerata quella classificata A/10. E dunque, l'Ufficio aveva dedotto (anche) in appello due "fatti" a motivo dell'accertamento sintetico: a) che sul conto corrente della contribuente non risultasse pervenuta l'intera somma di 272.600,00 pervenutale dalla madre ; b) che non risultava documentalmente alcun collegamento tra la maggiore disponibilità di cui la ricorrente aveva goduto e l' acquisto dell'appartamento. In particolare, l'Ufficio (come ricorda a pag. 7 del ricorso), aveva lamentato «che la documentazione prodotta dalla contribuente non fosse sufficiente a provare, da un lato, la provenienza dalla madre dell'intero importo do euro 272.600,00 e dall'altro, in ogni caso, il mancato impiego di tali somme per finalità di investimento non computate fra gli incrementi patrimoniali ai fini della determinazione sintetica dei redditi» Ora, la giurisprudenza di questa Corte, per superare la presunzione dell'Ufficio, afferma che non sia sufficiente solo che il contribuente dia prova della diponibilità di maggiori risorse, ma che provi anche, documentalmente, quanto meno la possibilitYtfie le ulteriori risorse, di cui abbia avuto la disponibilità, (fr• r grv.To _%/14•4 siano ~u tilizzate, in tutto o in parte, per la spesa o la manutenzione degli incrementi patrimoniali accertati. (Cass. 2020/16637; 2018/ 18097). La CTR, per contro, ha omesso una siffatta verifica, non vagliando i fatti dedotti dall'Ufficio, che se valutati avrebbero escluso un collegamento tra la somma donata e gli incrementi patrimoniali. Il primo motivo è perciò fondato. Il secondo motivo è rubricato in riferimento all'art.360 n.4, ma dalla lettura della sua formulazione, in realtà, è riferibile al n.5, per non aver la CTR «compiutamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto idonea la prova offerta dalla contribuente». In tal modo si censura, in sostanza, una motivazione insufficiente e quindi è da ritenere inammissibile in relazione sia a come è rubricato sia in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. Pertanto, accoglie il ricorso per essere fondato il primo motivo, inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione di Brescia, in diversa composizione e per la definizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini indicati. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione per il riesame ed anche per la definizione sulle spese. Così de
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