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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08446/2026

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O I - G.M.

LANCISI - G. SALESI, in persona del DirettoreGenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLORENZO GNOCCHINI;- ricorrente -2026 contro831 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede diIPPOLITI CARLA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 110/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 193/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27588/2022Numero di raccolta generale 8446/20261.

Con sentenza n. 110 del 12/5/2022 la Corte di Appello diData pubblicazione 04/04/2026Ancona, pronunciando, in sede di rinvio da Cass. n. 9490/2020,sugli appelli proposti avverso le sentenze del Tribunale diAncona nn. 180 e 181 del 19/3/2013, in parziale riforma dellestesse:a) dichiarava la nullità dei contratti di collaborazione sottoscritti traCarla Ippoliti e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l’AziendaOspedaliero-[OSCURATO:PERSONA]

I. G.M.Lancisi e G. Salesi, dall’altro;b) condannava l’Azienda, per entrambi i lavoratori (nel caso dellaIppoliti, in favore dell’erede [OSCURATO:PERSONA]): i) allaregolarizzazione contributiva conseguente alla naturasubordinata del rapporto, e parametrata al livello riconosciuto;ii) al pagamento di differenze retributive; iii) al pagamento diindennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità.2.

Le attrici avevano lavorato per l’Azienda dal 1999 e vilavoravano ancora all’epoca dell’introduzione dei giudizi nel2011, rispettivamente come psicologa e medico, presso laS.O.D. di Dietetica e [OSCURATO:PERSONA] dell’Azienda, in forza dicontratti di collaborazione coordinata e continuativareiteratamente prorogati o rinnovati, contratti che avevanosostenuto dissimulare rapporti di lavoro subordinato.3.

Il Tribunale aveva riqualificato il rapporto e condannatol’Azienda al risarcimento del danno nella misura di 15 mensilità,ed alle differenze retributive conseguenti la riqualificazione.4.

La Corte di Appello, nel 2014, in parziale riforma, avevariformato il capo di sentenza relativo al risarcimento, rigettandotale capo di domanda, perché la riqualificazione noncomportava, di per sé, una ragione di danno.Numero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/20265.

L’Azienda era ricorsa per cassazione censurando,N umseorot tdoi r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026vari profili, l’accertamento dell’illegittimità dei contratti dicollaborazione e la riqualificazione dei rapporti; il rigettodell’eccezione di prescrizione; la regolazione delle spese.6.

La sentenza di legittimità aveva cassato il capo delladecisione di appello che aveva accertato la natura subordinatadei rapporti, giudicando che non fossero stati osservati i princìpiregolatori della materia, che aveva richiamato.

Aveva dunquerinviato per un nuovo accertamento che rivalutasse la questionealla luce dei criteri enunciati.I ricorsi incidentali proposti dalle lavoratrici, censuranti ilmancato riconoscimento del danno ulteriore ed il mancatoriconoscimento dello straordinario, nonché, quanto all’erededella Ippoliti, il mancato riconoscimento del danno biologico,erano stati giudicati assorbiti, perché dipendenti dalla questioneprincipale.7.

La Corte di rinvio giudicava che alla luce dei criteriimpartiti dalla sentenza rescindente il giudice di prime cureavesse correttamente ritenuto i rapporti in questione di naturasubordinata.quinquennale, quanto alle differenze maturate prima del giugno2006, posto che il primo atto interruttivo era del 30/5/2011.Infondate erano peraltro le contestazioni sul “quantum”.Infondato era anche l’appello incidentale delle lavoratrici inpunto di disconoscimento dello straordinario.La Corte affermava che le lavoratrici avevano altresì diritto alla«ricostruzione contributiva previdenziale», come ribadito dallasentenza remittente, a nulla rilevando il computo delledifferenze retributive al lordo, come tale non comprendente lacontribuzione a carico del datore.Numero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026Dalla riqualificazione dei rapporti discendeva, secondo l’aNurmt.e ro3 d6i r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026del TUPI, la necessità di riconoscere il danno presunto secondol’art. 32 della legge n.183/2010, da riconoscersi nella misuramassima alla luce dei parametri di legge e della notevole duratadell’illecito.La Corte territoriale rigettava infine il motivo di appelloincidentale proposto dalla Ippoliti in punto di mancatoriconoscimento del danno non patrimoniale.Regolava, infine, le spese liquidandole per l’intero per ciascunodei tre gradi di giudizio, e condannando l’Azienda al pagamento,in favore delle controparti, dei relativi due terzi, secondo«parziale e reciproca soccombenza».8.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda conricorso notificato il 10/11/2022 ed affidato a due motivi.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale unicoerede di [OSCURATO:PERSONA], con controricorso.10.

Le parti hanno presentato memoria.11.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324c.p.c., 36 del d.lgs n.165/2001, 3 della legge n.335/95 edell’art. 24 della Costituzione.12.

Il capo della sentenza impugnata che condanna l’Aziendaalla regolarizzazione contributiva è censurato perché:a) la regolarizzazione contributiva sulle differenze retributive nonera mai stata chiesta né ottenuta nei precedenti gradi digiudizio.

La sentenza di primo grado aveva respinto unadomanda di costituzione della rendita vitalizia proposta qualeforma di risarcimento in forma specifica del danno previdenzialeda omissione contributiva, perché la condanna di differenzeretributive al lordo comprendeva i contributi a caricodell’Azienda, da versare all’Inps per la parte non prescritta edNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026alla lavoratrice per quella prescritta; e perché il Ndumaenron doi r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026previdenziale non si verificava prima della perdita totale oparziale della pensione.

Le lavoratrici nell’appello incidentaleavevano reiterato una domanda di risarcimento del danno,specificando, peraltro, che tale domanda non richiedeva ilcontraddittorio necessario con l’Inps.

La Corte di Appello nullaaveva statuito sul punto.

La Corte di legittimità rescindenteaveva dichiarato assorbiti i motivi di ricorso incidentale deilavoratori, che non attenevano peraltro in alcun modo al risvoltoprevidenziale della questione.

Di conseguenza sulla statuizionenegativa del Tribunale sul punto era caduto il giudicato; e lasentenza impugnata aveva accolto una domanda mai proposta,tanto più che - peraltro inevitabilmente – le parti lavoratriciavevano riproposto la sola domanda risarcitoria;b) nessuna regolarizzazione contributiva era comunquepossibile, posto che tutti i contributi sulle differenze retributivericonosciute erano ormai ampiamente prescritti secondo l’art. 3,comma 9 della legge n.335/95;c) neppure sul punto era possibile pronunciare in assenza dicontraddittorio con l’Inps.13.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,Cost. 24 e

111.14. Si lamenta la contrarietà a diritto della regolazione dellespese, perché la sentenza rescindente aveva accolto,unitamente gli altri, il sesto motivo di ricorso propostodall’Azienda sullo stesso punto, col quale si era contestata lacondanna dell’Azienda al pagamento della metà delle spese diappello, e delle spese di primo grado, malgrado ilriconoscimento della soccombenza reciproca, sulla base dellapretesa prevalenza di quella dell’Azienda, visto che l’appelloNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026principale era stato sia pure parzialmente accolto, mentreN qumueerol ldoi r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026incidentale era stato interamente rigettato.

La Corte di rinvio, siassume, aveva quindi errato perché, «pur riscrivendo daccapola motivazione della prima sentenza cassata aggiungendone laparte mancante....», e pur accogliendo l’eccezione diprescrizione, e quindi dando nuovamente atto dellasoccombenza reciproca, aveva addirittura aggravato laposizione dell’Azienda condannandola per due terzi per tutti igradi, compreso quello di legittimità nel quale essa era risultatainteramente vittoriosa, così in sostanza censurandola per averproposto legittimamente un ricorso per cassazione contro unasentenza in quella sede riconosciuta viziata nella motivazione;ciò sarebbe arbitrario ed irrazionale.15.

Riguardo al primo motivo i controricorrenti riportano leproprie conclusioni quali rassegnate in primo grado in terminiconfermativi dell’assunto che avessero formulato, sul pianoprevidenziale, una domanda risarcitoria, ma eccepisconol’inammissibilità del motivo per erroneo riferimento al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., mentre in denegata ipotesi sitrattava di error in procedendo denunziabile solo sub n. 4) intermini di nullità del capo di sentenza; e perché l’eccezione,formulata esclusivamente sul tenore delle conclusioni, nonsoddisferebbe i criteri formali necessari alla verifica del vizio,anche al fine di escludere che si fosse trattato di unainterpretazione del capo di domanda.Deducono peraltro anche l’infondatezza del motivo, perché laIppoliti, alla pag. 50 del ricorso, sia pure sub paragrafo“risarcimento del danno” avrebbe dedotto, in via principale, ildiritto alla regolarizzazione contributiva ed altrettanto avrebbefatto la Busni alla pag.47 del proprio ricorso, sicché la Corte diAppello in sede di rinvio aveva interpretato la domanda alla luceNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026dell’esame complessivo dell’atto, in modo conforme a dirNiutmtoer;o dei r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026d'altronde l’obbligo contributivo era legato inevitabilmente aquello retributivo.

Il motivo era infondato anche sotto il profilodel giudicato, perché la sentenza rescindente avevainteramente cassato la sentenza di appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Corte rileva che la disamina del primo motivo di ricorsorichiede, sia in punto di verifica della denunciata violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia inpunto di verifica della denuncia di violazione di giudicatointerno, l’esame diretto degli atti processuali rilevanti, conparticolare riguardo ai ricorsi introduttivi dei giudizi di primogrado e della sentenza di primo grado, posto che sul punto leparti svolgono allegazioni divergenti.

Non essendo pervenuti ifascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, se ne deve disporrel’acquisizione, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione deifascicoli d’ufficio dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O I - G.M. LANCISI - G. SALESI, in persona del DirettoreGenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLORENZO GNOCCHINI;- ricorrente -2026 contro831 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede diIPPOLITI CARLA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 110/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 193/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27588/2022Numero di raccolta generale 8446/20261. Con sentenza n. 110 del 12/5/2022 la Corte di Appello diData pubblicazione 04/04/2026Ancona, pronunciando, in sede di rinvio da Cass. n. 9490/2020,sugli appelli proposti avverso le sentenze del Tribunale diAncona nn. 180 e 181 del 19/3/2013, in parziale riforma dellestesse:a) dichiarava la nullità dei contratti di collaborazione sottoscritti traCarla Ippoliti e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l’AziendaOspedaliero-[OSCURATO:PERSONA] I. G.M.Lancisi e G. Salesi, dall’altro;b) condannava l’Azienda, per entrambi i lavoratori (nel caso dellaIppoliti, in favore dell’erede [OSCURATO:PERSONA]): i) allaregolarizzazione contributiva conseguente alla naturasubordinata del rapporto, e parametrata al livello riconosciuto;ii) al pagamento di differenze retributive; iii) al pagamento diindennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità.2. Le attrici avevano lavorato per l’Azienda dal 1999 e vilavoravano ancora all’epoca dell’introduzione dei giudizi nel2011, rispettivamente come psicologa e medico, presso laS.O.D. di Dietetica e [OSCURATO:PERSONA] dell’Azienda, in forza dicontratti di collaborazione coordinata e continuativareiteratamente prorogati o rinnovati, contratti che avevanosostenuto dissimulare rapporti di lavoro subordinato.3. Il Tribunale aveva riqualificato il rapporto e condannatol’Azienda al risarcimento del danno nella misura di 15 mensilità,ed alle differenze retributive conseguenti la riqualificazione.4. La Corte di Appello, nel 2014, in parziale riforma, avevariformato il capo di sentenza relativo al risarcimento, rigettandotale capo di domanda, perché la riqualificazione noncomportava, di per sé, una ragione di danno.Numero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/20265. L’Azienda era ricorsa per cassazione censurando,N umseorot tdoi r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026vari profili, l’accertamento dell’illegittimità dei contratti dicollaborazione e la riqualificazione dei rapporti; il rigettodell’eccezione di prescrizione; la regolazione delle spese.6. La sentenza di legittimità aveva cassato il capo delladecisione di appello che aveva accertato la natura subordinatadei rapporti, giudicando che non fossero stati osservati i princìpiregolatori della materia, che aveva richiamato. Aveva dunquerinviato per un nuovo accertamento che rivalutasse la questionealla luce dei criteri enunciati.I ricorsi incidentali proposti dalle lavoratrici, censuranti ilmancato riconoscimento del danno ulteriore ed il mancatoriconoscimento dello straordinario, nonché, quanto all’erededella Ippoliti, il mancato riconoscimento del danno biologico,erano stati giudicati assorbiti, perché dipendenti dalla questioneprincipale.7. La Corte di rinvio giudicava che alla luce dei criteriimpartiti dalla sentenza rescindente il giudice di prime cureavesse correttamente ritenuto i rapporti in questione di naturasubordinata.quinquennale, quanto alle differenze maturate prima del giugno2006, posto che il primo atto interruttivo era del 30/5/2011.Infondate erano peraltro le contestazioni sul “quantum”.Infondato era anche l’appello incidentale delle lavoratrici inpunto di disconoscimento dello straordinario.La Corte affermava che le lavoratrici avevano altresì diritto alla«ricostruzione contributiva previdenziale», come ribadito dallasentenza remittente, a nulla rilevando il computo delledifferenze retributive al lordo, come tale non comprendente lacontribuzione a carico del datore.Numero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026Dalla riqualificazione dei rapporti discendeva, secondo l’aNurmt.e ro3 d6i r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026del TUPI, la necessità di riconoscere il danno presunto secondol’art. 32 della legge n.183/2010, da riconoscersi nella misuramassima alla luce dei parametri di legge e della notevole duratadell’illecito.La Corte territoriale rigettava infine il motivo di appelloincidentale proposto dalla Ippoliti in punto di mancatoriconoscimento del danno non patrimoniale.Regolava, infine, le spese liquidandole per l’intero per ciascunodei tre gradi di giudizio, e condannando l’Azienda al pagamento,in favore delle controparti, dei relativi due terzi, secondo«parziale e reciproca soccombenza».8. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda conricorso notificato il 10/11/2022 ed affidato a due motivi.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale unicoerede di [OSCURATO:PERSONA], con controricorso.10. Le parti hanno presentato memoria.11. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324c.p.c., 36 del d.lgs n.165/2001, 3 della legge n.335/95 edell’art. 24 della Costituzione.12. Il capo della sentenza impugnata che condanna l’Aziendaalla regolarizzazione contributiva è censurato perché:a) la regolarizzazione contributiva sulle differenze retributive nonera mai stata chiesta né ottenuta nei precedenti gradi digiudizio. La sentenza di primo grado aveva respinto unadomanda di costituzione della rendita vitalizia proposta qualeforma di risarcimento in forma specifica del danno previdenzialeda omissione contributiva, perché la condanna di differenzeretributive al lordo comprendeva i contributi a caricodell’Azienda, da versare all’Inps per la parte non prescritta edNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026alla lavoratrice per quella prescritta; e perché il Ndumaenron doi r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026previdenziale non si verificava prima della perdita totale oparziale della pensione. Le lavoratrici nell’appello incidentaleavevano reiterato una domanda di risarcimento del danno,specificando, peraltro, che tale domanda non richiedeva ilcontraddittorio necessario con l’Inps. La Corte di Appello nullaaveva statuito sul punto. La Corte di legittimità rescindenteaveva dichiarato assorbiti i motivi di ricorso incidentale deilavoratori, che non attenevano peraltro in alcun modo al risvoltoprevidenziale della questione. Di conseguenza sulla statuizionenegativa del Tribunale sul punto era caduto il giudicato; e lasentenza impugnata aveva accolto una domanda mai proposta,tanto più che - peraltro inevitabilmente – le parti lavoratriciavevano riproposto la sola domanda risarcitoria;b) nessuna regolarizzazione contributiva era comunquepossibile, posto che tutti i contributi sulle differenze retributivericonosciute erano ormai ampiamente prescritti secondo l’art. 3,comma 9 della legge n.335/95;c) neppure sul punto era possibile pronunciare in assenza dicontraddittorio con l’Inps.13. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,Cost. 24 e 111.14. Si lamenta la contrarietà a diritto della regolazione dellespese, perché la sentenza rescindente aveva accolto,unitamente gli altri, il sesto motivo di ricorso propostodall’Azienda sullo stesso punto, col quale si era contestata lacondanna dell’Azienda al pagamento della metà delle spese diappello, e delle spese di primo grado, malgrado ilriconoscimento della soccombenza reciproca, sulla base dellapretesa prevalenza di quella dell’Azienda, visto che l’appelloNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026principale era stato sia pure parzialmente accolto, mentreN qumueerol ldoi r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026incidentale era stato interamente rigettato. La Corte di rinvio, siassume, aveva quindi errato perché, «pur riscrivendo daccapola motivazione della prima sentenza cassata aggiungendone laparte mancante....», e pur accogliendo l’eccezione diprescrizione, e quindi dando nuovamente atto dellasoccombenza reciproca, aveva addirittura aggravato laposizione dell’Azienda condannandola per due terzi per tutti igradi, compreso quello di legittimità nel quale essa era risultatainteramente vittoriosa, così in sostanza censurandola per averproposto legittimamente un ricorso per cassazione contro unasentenza in quella sede riconosciuta viziata nella motivazione;ciò sarebbe arbitrario ed irrazionale.15. Riguardo al primo motivo i controricorrenti riportano leproprie conclusioni quali rassegnate in primo grado in terminiconfermativi dell’assunto che avessero formulato, sul pianoprevidenziale, una domanda risarcitoria, ma eccepisconol’inammissibilità del motivo per erroneo riferimento al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., mentre in denegata ipotesi sitrattava di error in procedendo denunziabile solo sub n. 4) intermini di nullità del capo di sentenza; e perché l’eccezione,formulata esclusivamente sul tenore delle conclusioni, nonsoddisferebbe i criteri formali necessari alla verifica del vizio,anche al fine di escludere che si fosse trattato di unainterpretazione del capo di domanda.Deducono peraltro anche l’infondatezza del motivo, perché laIppoliti, alla pag. 50 del ricorso, sia pure sub paragrafo“risarcimento del danno” avrebbe dedotto, in via principale, ildiritto alla regolarizzazione contributiva ed altrettanto avrebbefatto la Busni alla pag.47 del proprio ricorso, sicché la Corte diAppello in sede di rinvio aveva interpretato la domanda alla luceNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026dell’esame complessivo dell’atto, in modo conforme a dirNiutmtoer;o dei r accolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026d'altronde l’obbligo contributivo era legato inevitabilmente aquello retributivo. Il motivo era infondato anche sotto il profilodel giudicato, perché la sentenza rescindente avevainteramente cassato la sentenza di appello.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte rileva che la disamina del primo motivo di ricorsorichiede, sia in punto di verifica della denunciata violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia inpunto di verifica della denuncia di violazione di giudicatointerno, l’esame diretto degli atti processuali rilevanti, conparticolare riguardo ai ricorsi introduttivi dei giudizi di primogrado e della sentenza di primo grado, posto che sul punto leparti svolgono allegazioni divergenti. Non essendo pervenuti ifascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, se ne deve disporrel’acquisizione, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione deifascicoli d’ufficio dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 27588/2022Numero sezionale 831/2026Numero di raccolta generale 8446/2026Data pubblicazione 04/04/2026
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