CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 06766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11026/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n. 1265/2021 depositata il 18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 08.10.2002 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA] impugnavano innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Macerata l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, con il quale si richiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, oltre alle sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 per omesso versamento in auto-liquidazione, per un complessivo ammontare di € 15.377,61. Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso. L’appello proposto dall’Ufficio è stato egualmente respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione che veniva accolto con sentenza n. 24801/2014, che cassava con rinvio. La CTR delle Marche in sede di rinvio accoglieva l’appello, con la seguente motivazione: “La proposta di cessione dei beni culturali era dunque inammissibile, in quanto fuori termine, ed il contribuente avrebbe dovuto pagare le imposte di successione nei modi ordinari. L'inammissibilità della richiesta di pagamento delle imposte ipo-catastali mediante cessione di beni culturali, ha per conseguenza l'originario dovere della parte contribuente di pagare le stesse entro il termine massimo di sei mesi dal decesso del de cuius. Si giustifica, pertanto, l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, notificato agli eredi il 25/06/2002, con il quale venivano richieste le imposte, gli interessi e le sanzioni, essendo il pagamento di tali somme conseguenza automatica dell'accettazione di eredità e non essendo avvenuto nei termini di legge. In tale contesto, l'avviso di liquidazione è giustificato dall'oggettivo mancato pagamento di quanto dovuto sulla base del valore dei beni caduti in successione, mentre si configura come eccezione quella della parte contribuente che ha affermato ab origine di non essere tenuta al pagamento monetario, essendo in attesa della decisione del Ministero sulla propria richiesta di pagamento attraverso la modalità alternativa più volte citata” con compensazionedelle spese di giudizio. Avverso la pronuncia n. 1265/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche in data 04 ottobre 2021, depositata il giorno 18 ottobre 2021, non notificata, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando controricorso e ricorso incidentalecondizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver il Collegio regionale dichiarato l’inammissibilità della proposta di cessione dei beni culturali avanzata dal ricorrente a motivo della supposta presentazione tardiva della medesima. 1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, del combinato disposto di cui agli artt. 485 c.c., 31, comma 2, lett. c) del d.lgs. 31.10.1990, n. 346, per aver i giudici regionali fatto malgoverno delle disposizioni normative citate, che - ove correttamente interpretate - avrebbero consentito ai giudici marchigiani di ritenere tempestiva la presentazione della proposta di cessione dei beni culturali. 1.3 Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, dell’art. 57 D. Lgs. 546/1992 , per aver i giudici regionali accolto l’eccezione diretta a far rilevare la tardività della proposta di cessione dei beni culturali, da intendersi come eccezione nuova proposta dall’Ufficio soltanto nell’atto di costituzione nel giudizio di riassunzione. 1.4 Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’ufficio si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 346 (TU Successioni e Donazioni) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui sarebbero incorsi i giudici regionali che avevano così escluso la possibilità del pagamento dell’imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali. 2. Con memoria del 05.02.2026, parte ricorrente, premettendo di essersi avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di aver depositato la domanda di definizione con allegato il relativo versamento dell’unica rata e di aver notificato la stessa all’Ufficio che non gli aveva notificato il diniego alla definizione. 3. Come è noto, il comma 1 dell'art. 5 della legge 130/2022 prevede che “le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Il comma 2 prevede che “le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti ((...)) innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 3). Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva (comma 4). L’ adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi dellalegge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 5). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 7). Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9). L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11). 4. Nella specie, il contribuente ha documentato il pagamento dell’importo dovuto, deducendo di aver notificato l’istanza di definizione agevolata con il relativo versamento all’Ufficio che non gli ha notificato alcun diniego alla definizione. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del