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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13728/2026

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entato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ GERARDINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LABATEELENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 214/2024 della CORTE D’APPELLO di REGGIOCALABRIA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 533/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTA1.

Gli odierni intimati, collaboratori professionali sanitari inquadrati incategoria D – [OSCURATO:PERSONA] Sanità 2016-2018, agivano in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna del Grande OspedaleMetropolitano “Bianchi – Melacrino - Morelli” al risarcimento del danno peril demansionamento subito per essere stati adibiti allo svolgimento dimansioni inferiori proprie della categoria del personale ausiliario OSS.A sostegno della domanda deducevano che, a causa della carenza delpersonale di supporto con qualifica OSS, dalla presa di servizio e fino al2018 si erano occupati dello svolgimento di mansioni igienico-sanitarie edomestico-alberghiere non previste per la categoria di inquadramento.2.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che lo svolgimento dil’esercizio della professione infermieristica.3.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza diprimo grado, accoglieva parzialmente l’impugnazione dei lavoratoriritenendo che, a fronte di specifica allegazione circa lo svolgimentoquotidiano di attività rientranti nelle qualifiche inferiori mai contestate dalGrande [OSCURATO:PERSONA], sussistessero i presupposti per ritenereconcretizzato un illegittimo demansionamento.Richiamava un proprio precedente relativo a fattispecie del tuttosovrapponibile (sentenza n. 212/2024 resa in causa n. 421/2022) e neriproduceva le argomentazioni.Rilevava che il G.O.M. non aveva mai contestato l’adibizione allemansioni inferiori limitandosi ad evidenziare che ciò era dipesodall’assenza di operatori socio-sanitari (assunti a far data dal 2018).RGN 17667/2024Pag.2Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026Precisava che le mansioni inferiori alle quali erano adibiti i lavoratorinon avevano carattere marginale o residuale ma rilevanza quantitativaapprezzabile poiché le stesse erano state svolte in modo sistematico, perfar fronte ad esigenze strutturali e non in via temporanea.Richiamava il principio affermato da Cass. n. 8910/2019 secondo cui«L’utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di unlavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanchecomplementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera nonparticolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore,ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative (quali l’addettoalle pulizie) non presenti nell’organico aziendale, non può ritenersirispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2013cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, ancheconnotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti,che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti allivello o alla qualifica rivestita».Quanto alla prova del danno da demansionamento, riteneva che gliappellanti avessero correttamente indicato elementi gravi, univoci econcordanti idonei a dimostrare la lesione della loro dignità professionale.Utilizzava, ai fini della quantificazione del danno, il criterio basato sullamisura percentuale della retribuzione, che stimava congruo fissare nel15% della retribuzione mensile percepita nel periodo in considerazione (inluogo del 50%, richiesto dai lavoratori).Delimitava il periodo di riferimento a partire dai dieci anni precedentila lettera di messa in mora del 20.05.2020 e fino al 31.05.2018 (per Arnò,Ielo, Vazzana), lo riteneva frazionato in due segmenti per la Quattrone(dal 20.05.2010 al 01.12.2012 e poi dal 01.11.2015 fino al 31.05.2018),lo computava per la Mallamace dal 20.05.2010 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per laLabate dal gennaio 2016 al 31.5.2018 e per il Nucera dal 21.09.2014 al31.08.2015 e dal 01.04.2016 al 31.5.2018; infine per la Condello e laRGN 17667/2024Pag.3Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026Nocera riteneva che il danno dovesse essere risarcito dal 20.5.2010 fino aldeposito del ricorso (20.05.2020).4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi cui hanno resistito con controricorso ilavoratori.5.

Le parti hanno depositato memore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n.165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ.

Sideduce che la sentenza della Corte reggina è illegittima essendo incorsanella violazione e/o falsa applicazione delle norme suddette in quanto,nell’affermare il diritto dei lavoratori alla tutela risarcitoria in virtù deldedotto demansionamento, ha ritenuto assolto l’onere di allegazionegravante sui lavoratori.2.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art.416 cod. proc. civ.

Si assume che il principio di non contestazione non puòoperare se non in presenza di una specifica allegazione, nella speciemancante.3.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 156 cod. proc. civ. e all’art. 111 della Costituzione.

Sisostiene che la motivazione sarebbe solo apparente perché ancorata aduna non contestazione erroneamente valorizzata.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1,n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e416 c.p.c. in relazione all’art. 2697 cod. civ.

Si ribadisce che vi era statal’omessa allegazione dei fatti necessari per far comprendere in qualitermini il demansionamento si era verificato.RGN 17667/2024Pag.4Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/20265.

Il quinto motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.M. n. 739/1994, dell’art.4 del d.lgs. n. 281/1997 e dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 402/2001, inrelazione alle disposizioni di cui all’Allegato A dell’[OSCURATO:PERSONA]Regionidel 22 febbraio 2001 e all’[OSCURATO:PERSONA]Regioni del 16 gennaio 2003.

Siaddebita alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto eterogeneele mansioni degli OSS rispetto a quelle dell’infermiere, posto che le duefigure professionali si integrano ed anche attività collaterali come laalimentazione del paziente non autonomo o la sua deambulazione possonoessere svolte dall’infermiere.6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223,1226, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 416 cod. proc. civ.

Siripropone la questione del difetto di allegazione con riguardo al danno.7.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamenteconnessi, sono infondati.8.

Occorre innanzitutto rilevare che non sono pertinenti i richiami aCass. n. 23431/2025 e 25176/2025 perché quelle pronunce si sonolimitate a ritenere inammissibili i ricorsi per cassazione, per comeformulati, e non hanno pronunciato sulla correttezza delle argomentazioniche i giudici di merito avevano utilizzato per rigettare le domande né tantomeno le hanno fatto proprie.9.

Per il resto si osserva che la Corte territoriale non è incorsa inalcuna delle violazioni di legge denunciate.10.

Occorre premettere che è stato da questa Corte chiarito (v.

Cass.n. 121288/2025 richiamata da Cass. n. 87/2026) che la richiesta disvolgimento di mansioni inferiori (di OSS) per essere legittima deverispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concretae non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livelloRGN 17667/2024Pag.5Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoriapertinente (v. anche Cass. n. 19419/2020).Ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sonoche le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente omarginalmente» (Cass. n. 17774/2006; Cass. n. 22901/2022; si vedaanche Cass. n. 8910/2019, quest’ultima in tema di lavoro privato, ma conprincipi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all’art.2103 c.c. dal d.lgs. n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili ancheall’impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa«non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019,cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano allareiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, dellanecessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo«prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006 cit.).Le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese nel loro insiemecoerente.Deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se«marginali», ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto allemansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità nonricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia piùampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamentodatoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificantidell’inquadramento - sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiestaagli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, inquanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratorerispetto all’utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nellatutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività: ciòperò solo a ben determinate condizioni.Intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenutiprofessionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere; èRGN 17667/2024Pag.6Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere adun’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunquea scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur inpresenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (ancoraCass. 19419/2020).Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori violainfatti in sé, sul piano qualitativo, che è quello che rileva, il diritto dellavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se siarispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attivitàproprie dell’inquadramento.È stato così espresso il seguente principio (qui condiviso): «nelpubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo doveredi leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sottesoall’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto aquelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non sianocompletamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettivaesigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre larichiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto allequando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente dellemenzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori siameramente occasionale» (Cass. n. 12128/2025 cit.).11.

Nello specifico, in coerenza con tali premesse, la Corte territorialeha ritenuto, in fatto, che ai lavoratori «per molti anni» erano state chiestele prestazioni proprie degli OSS, anche secondo le corrispondentideclaratorie collettive, quali «il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti deipazienti dimessi, il trasporto dei degenti all’interno o all’esterno dellastruttura ospedaliera, l’alimentazione e la cura dell’igiene personale deipazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche conproblemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali daRGN 17667/2024Pag.7Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, deirifiuti» e ciò con una «rilevanza quantitativa apprezzabile per l’assenzatotale fino al maggio 2018, di personale di categoria B o Bs che sioccupasse di tali incombenze».Ha quindi ritenuto che i suddetti compiti svolti - e non contestatidall’azienda - erano «certamente estranei alla propria qualifica, ben piùampi di quelli, indicati a titolo di esempio dalla difesa dell’appellato comemeramente accessori e strettamente legati all’attività infermieristica(gettare la siringa utilizzata nell’apposito contenitore dei rifiuti odisinfettare il fagiolo dopo aver somministrato un farmaco per viaintramuscolare)».12.

Quanto, poi, alle censure relative all’onere di allegazione, va dettoche esso va adempiuto nei limiti necessari per identificarel’inadempimento che si addebita al datore di lavoro e sotto questo profilola sentenza impugnata non merita censura, giacché dallo stesso ricorso sidesume che gli originari ricorrenti avevano sufficientemente individuato leragioni per le quali ritenevano di avere subito una mortificazione dellaprofessionalità.13.

Sono dunque infondati il primo, il secondo, il terzo ed il quartomotivo di ricorso, incentrati sulla carenza di allegazioni dell’attointroduttivo.14.

Il quinto motivo, che in sostanza fa leva sul carattere noneterogeneo delle mansioni delle due categorie professionali, si fonda suuna lettura parziale della motivazione della sentenza impugnata che, comesopra riportato, ha in sostanza ritenuto che le attività di caratteremateriale proprie degli OSS esulassero dalla professionalità della categoriasuperiore.15.

Quanto, infine, al danno valgono le considerazioni espresse daCass. n. 12128/2025 cit.RGN 17667/2024Pag.8Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte territoriale ha chiaramente ed esplicitamente individuato glielementi da cui desumere il pregiudizio alla professionalità (la durata neltempo di tale adibizione - protrattasi per oltre un decennio -, la rilevanzaqualitativa del demansionamento, giacché le mansioni inferiori sidiscostavano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia ecompetenza in maniera apprezzabile; la pubblicità di taledemansionamento, tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguitedinnanzi ai degenti determinavano naturalmente la confusione dei ruoli el’aspettativa in capo ai pazienti e ai visitatori che gli infermierinelle loro incombenze), con ragionamento presuntivo non implausibile edestinato ad integrare come tale una non sindacabile valutazione delmerito (v.

Cass. n. 25743/2018; Cass. n. 24585/2019; Cass. n.21128/2025 cit.) che ha sorretto anche la stima, inevitabilmenteequitativa, del pregiudizio riscontrato.

Anche da questo punto di vista ilcriterio utilizzato (attribuzione di una percentuale calcolata sullaretribuzione) è consono al corretto intento di porre in relazione la misuradel ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione èelemento di riscontro.16.

In definitiva il ricorso va respinto.17.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.18.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.200,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%, dacorrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.RGN 17667/2024Pag.9Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 17667/2024Pag.10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ GERARDINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LABATEELENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 214/2024 della CORTE D’APPELLO di REGGIOCALABRIA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 533/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTA1. Gli odierni intimati, collaboratori professionali sanitari inquadrati incategoria D – [OSCURATO:PERSONA] Sanità 2016-2018, agivano in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna del Grande OspedaleMetropolitano “Bianchi – Melacrino - Morelli” al risarcimento del danno peril demansionamento subito per essere stati adibiti allo svolgimento dimansioni inferiori proprie della categoria del personale ausiliario OSS.A sostegno della domanda deducevano che, a causa della carenza delpersonale di supporto con qualifica OSS, dalla presa di servizio e fino al2018 si erano occupati dello svolgimento di mansioni igienico-sanitarie edomestico-alberghiere non previste per la categoria di inquadramento.2. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che lo svolgimento dil’esercizio della professione infermieristica.3. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza diprimo grado, accoglieva parzialmente l’impugnazione dei lavoratoriritenendo che, a fronte di specifica allegazione circa lo svolgimentoquotidiano di attività rientranti nelle qualifiche inferiori mai contestate dalGrande [OSCURATO:PERSONA], sussistessero i presupposti per ritenereconcretizzato un illegittimo demansionamento.Richiamava un proprio precedente relativo a fattispecie del tuttosovrapponibile (sentenza n. 212/2024 resa in causa n. 421/2022) e neriproduceva le argomentazioni.Rilevava che il G.O.M. non aveva mai contestato l’adibizione allemansioni inferiori limitandosi ad evidenziare che ciò era dipesodall’assenza di operatori socio-sanitari (assunti a far data dal 2018).RGN 17667/2024Pag.2Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026Precisava che le mansioni inferiori alle quali erano adibiti i lavoratorinon avevano carattere marginale o residuale ma rilevanza quantitativaapprezzabile poiché le stesse erano state svolte in modo sistematico, perfar fronte ad esigenze strutturali e non in via temporanea.Richiamava il principio affermato da Cass. n. 8910/2019 secondo cui«L’utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di unlavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanchecomplementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera nonparticolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore,ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative (quali l’addettoalle pulizie) non presenti nell’organico aziendale, non può ritenersirispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2013cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, ancheconnotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti,che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti allivello o alla qualifica rivestita».Quanto alla prova del danno da demansionamento, riteneva che gliappellanti avessero correttamente indicato elementi gravi, univoci econcordanti idonei a dimostrare la lesione della loro dignità professionale.Utilizzava, ai fini della quantificazione del danno, il criterio basato sullamisura percentuale della retribuzione, che stimava congruo fissare nel15% della retribuzione mensile percepita nel periodo in considerazione (inluogo del 50%, richiesto dai lavoratori).Delimitava il periodo di riferimento a partire dai dieci anni precedentila lettera di messa in mora del 20.05.2020 e fino al 31.05.2018 (per Arnò,Ielo, Vazzana), lo riteneva frazionato in due segmenti per la Quattrone(dal 20.05.2010 al 01.12.2012 e poi dal 01.11.2015 fino al 31.05.2018),lo computava per la Mallamace dal 20.05.2010 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per laLabate dal gennaio 2016 al 31.5.2018 e per il Nucera dal 21.09.2014 al31.08.2015 e dal 01.04.2016 al 31.5.2018; infine per la Condello e laRGN 17667/2024Pag.3Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026Nocera riteneva che il danno dovesse essere risarcito dal 20.5.2010 fino aldeposito del ricorso (20.05.2020).4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi cui hanno resistito con controricorso ilavoratori.5. Le parti hanno depositato memore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n.165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. Sideduce che la sentenza della Corte reggina è illegittima essendo incorsanella violazione e/o falsa applicazione delle norme suddette in quanto,nell’affermare il diritto dei lavoratori alla tutela risarcitoria in virtù deldedotto demansionamento, ha ritenuto assolto l’onere di allegazionegravante sui lavoratori.2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art.416 cod. proc. civ. Si assume che il principio di non contestazione non puòoperare se non in presenza di una specifica allegazione, nella speciemancante.3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 156 cod. proc. civ. e all’art. 111 della Costituzione. Sisostiene che la motivazione sarebbe solo apparente perché ancorata aduna non contestazione erroneamente valorizzata.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1,n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e416 c.p.c. in relazione all’art. 2697 cod. civ. Si ribadisce che vi era statal’omessa allegazione dei fatti necessari per far comprendere in qualitermini il demansionamento si era verificato.RGN 17667/2024Pag.4Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/20265. Il quinto motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.M. n. 739/1994, dell’art.4 del d.lgs. n. 281/1997 e dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 402/2001, inrelazione alle disposizioni di cui all’Allegato A dell’[OSCURATO:PERSONA]Regionidel 22 febbraio 2001 e all’[OSCURATO:PERSONA]Regioni del 16 gennaio 2003. Siaddebita alla sentenza gravata di avere erroneamente ritenuto eterogeneele mansioni degli OSS rispetto a quelle dell’infermiere, posto che le duefigure professionali si integrano ed anche attività collaterali come laalimentazione del paziente non autonomo o la sua deambulazione possonoessere svolte dall’infermiere.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223,1226, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 416 cod. proc. civ. Siripropone la questione del difetto di allegazione con riguardo al danno.7. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamenteconnessi, sono infondati.8. Occorre innanzitutto rilevare che non sono pertinenti i richiami aCass. n. 23431/2025 e 25176/2025 perché quelle pronunce si sonolimitate a ritenere inammissibili i ricorsi per cassazione, per comeformulati, e non hanno pronunciato sulla correttezza delle argomentazioniche i giudici di merito avevano utilizzato per rigettare le domande né tantomeno le hanno fatto proprie.9. Per il resto si osserva che la Corte territoriale non è incorsa inalcuna delle violazioni di legge denunciate.10. Occorre premettere che è stato da questa Corte chiarito (v. Cass.n. 121288/2025 richiamata da Cass. n. 87/2026) che la richiesta disvolgimento di mansioni inferiori (di OSS) per essere legittima deverispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concretae non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livelloRGN 17667/2024Pag.5Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoriapertinente (v. anche Cass. n. 19419/2020).Ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sonoche le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente omarginalmente» (Cass. n. 17774/2006; Cass. n. 22901/2022; si vedaanche Cass. n. 8910/2019, quest’ultima in tema di lavoro privato, ma conprincipi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all’art.2103 c.c. dal d.lgs. n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili ancheall’impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa«non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019,cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano allareiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, dellanecessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo«prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006 cit.).Le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese nel loro insiemecoerente.Deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se«marginali», ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto allemansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità nonricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia piùampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamentodatoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificantidell’inquadramento - sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiestaagli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, inquanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratorerispetto all’utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nellatutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività: ciòperò solo a ben determinate condizioni.Intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenutiprofessionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere; èRGN 17667/2024Pag.6Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere adun’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunquea scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur inpresenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (ancoraCass. 19419/2020).Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori violainfatti in sé, sul piano qualitativo, che è quello che rileva, il diritto dellavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se siarispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attivitàproprie dell’inquadramento.È stato così espresso il seguente principio (qui condiviso): «nelpubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo doveredi leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sottesoall’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto aquelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non sianocompletamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettivaesigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre larichiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto allequando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente dellemenzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori siameramente occasionale» (Cass. n. 12128/2025 cit.).11. Nello specifico, in coerenza con tali premesse, la Corte territorialeha ritenuto, in fatto, che ai lavoratori «per molti anni» erano state chiestele prestazioni proprie degli OSS, anche secondo le corrispondentideclaratorie collettive, quali «il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti deipazienti dimessi, il trasporto dei degenti all’interno o all’esterno dellastruttura ospedaliera, l’alimentazione e la cura dell’igiene personale deipazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche conproblemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali daRGN 17667/2024Pag.7Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, deirifiuti» e ciò con una «rilevanza quantitativa apprezzabile per l’assenzatotale fino al maggio 2018, di personale di categoria B o Bs che sioccupasse di tali incombenze».Ha quindi ritenuto che i suddetti compiti svolti - e non contestatidall’azienda - erano «certamente estranei alla propria qualifica, ben piùampi di quelli, indicati a titolo di esempio dalla difesa dell’appellato comemeramente accessori e strettamente legati all’attività infermieristica(gettare la siringa utilizzata nell’apposito contenitore dei rifiuti odisinfettare il fagiolo dopo aver somministrato un farmaco per viaintramuscolare)».12. Quanto, poi, alle censure relative all’onere di allegazione, va dettoche esso va adempiuto nei limiti necessari per identificarel’inadempimento che si addebita al datore di lavoro e sotto questo profilola sentenza impugnata non merita censura, giacché dallo stesso ricorso sidesume che gli originari ricorrenti avevano sufficientemente individuato leragioni per le quali ritenevano di avere subito una mortificazione dellaprofessionalità.13. Sono dunque infondati il primo, il secondo, il terzo ed il quartomotivo di ricorso, incentrati sulla carenza di allegazioni dell’attointroduttivo.14. Il quinto motivo, che in sostanza fa leva sul carattere noneterogeneo delle mansioni delle due categorie professionali, si fonda suuna lettura parziale della motivazione della sentenza impugnata che, comesopra riportato, ha in sostanza ritenuto che le attività di caratteremateriale proprie degli OSS esulassero dalla professionalità della categoriasuperiore.15. Quanto, infine, al danno valgono le considerazioni espresse daCass. n. 12128/2025 cit.RGN 17667/2024Pag.8Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte territoriale ha chiaramente ed esplicitamente individuato glielementi da cui desumere il pregiudizio alla professionalità (la durata neltempo di tale adibizione - protrattasi per oltre un decennio -, la rilevanzaqualitativa del demansionamento, giacché le mansioni inferiori sidiscostavano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia ecompetenza in maniera apprezzabile; la pubblicità di taledemansionamento, tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguitedinnanzi ai degenti determinavano naturalmente la confusione dei ruoli el’aspettativa in capo ai pazienti e ai visitatori che gli infermierinelle loro incombenze), con ragionamento presuntivo non implausibile edestinato ad integrare come tale una non sindacabile valutazione delmerito (v. Cass. n. 25743/2018; Cass. n. 24585/2019; Cass. n.21128/2025 cit.) che ha sorretto anche la stima, inevitabilmenteequitativa, del pregiudizio riscontrato. Anche da questo punto di vista ilcriterio utilizzato (attribuzione di una percentuale calcolata sullaretribuzione) è consono al corretto intento di porre in relazione la misuradel ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione èelemento di riscontro.16. In definitiva il ricorso va respinto.17. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.18. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.200,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%, dacorrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.RGN 17667/2024Pag.9Numero registro generale 17667/2024Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 13728/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 17667/2024Pag.10