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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 26500/2022

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CCC•- , DECRETO Rep. sul ricorso 6902-2021 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- con troricorrente - 55 avverso la sentenza n. 1677/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/09/2020; R.G.N. 6902/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dai difensori, depositato in data 21 luglio 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno Q1.7e,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCC•- , DECRETO Rep. sul ricorso 6902-2021 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- con troricorrente - 55 avverso la sentenza n. 1677/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/09/2020; R.G.N. 6902/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dai difensori, depositato in data 21 luglio 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dalla controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Q1.7e,
Decreto Cassazione n. 26500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris