CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 1967
Cassazione n. 34410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1963 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023, la Corte d'appello di Napoli riget- tava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, relativa alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17 ottobre 1997, irr. 2 marzo 1998, sospendendo l'ordine di demolizione fino all'esecutività del provvedimento. 2. Si premette, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che l'ordinanza ricòrsa ha deciso sull'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], condannata con l'emarginata sen- tenza, che aveva disposto l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate e consistenti nella costruzione di un manufatto in aderenza di mt. 5x5 composto da piano terra e 1° piano, previa demolizione del muro di tompagno posteriore. Con il predetto incidente di esecuzione, si instava per la sospensione o la revoca del predetto ordine demolitorio sia perché la sanzione demolitoria sarebbe estinta per prescrizione ex art. 173, cod. pen. sia perché i lavori erano stati ulti- mati nei termini di cui alla I. n. 326 del 2003, con tempestiva presentazione della relativa domanda di sanatoria, ciò che avrebbe imposto la sospensione dell'ordine demolitorio in attesa della definizione del procedimento amministrativo. La Corte d'appello di Napoli, con una prima ordinanza emessa il 29 novembre 2021, aveva rigettato detta istanza, che veniva tuttavia annullata senza rinvio da questa Corte con sentenza emessa il 4 maggio 2022, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli. 3. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difen- sore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 3.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 171, cod. proc. pen., attesa la nullità dell'ordine demolitorio per omessa notifica a tutti gli eredi. In sintesi, si vuole la difesa dei ricorrenti per avere individuato la Corte d'appello quali eredi della [OSCURATO:PERSONA] soltanto i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove, tra gli eredi della defunta, vi è anche la signora [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe mai ricevuto notifica dell'ordine di demoli- zione, non potendo dunque proporre alcuna richiesta di revoca del predetto ordine ne'esperire ogni altra procedura eventualmente necessaria all'esercizio dei propri diritti quale erede della de cuius. 3.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per inosservanza del principio di proporzionalità. In sintesi, si sostiene che l'ordine di demolizione pregiudicherebbe irrime- diabilmente i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, oggetto di tutela convenzionale in base all'articolo 8 della Cedu nonché di tutela costituzionale, riconducibile agli articoli 2 e 3 Cost., con riferimento al diritto all'abitazione. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte e della Corte europea dei diritti dell'uomo, si sostiene che l'ampliamento dell'immobile di pro- prietà della [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell'ordine dennolitorio, venne ultimato in data anteriore al 31 marzo 2013 e, dunque, nei termini di legge di cui al richiesto condono. La domanda di condono, proposta da soggetto pienamente legittimato, venne presentata alla competente autorità amministrativa, evidenziandosi l'as- senza di cause di non condonabilità assoluta e rilevandosi l'assoluta assenza di consapevolezza della violazione di legge da parte dell'interessata. Allo stato po- trebbe assolutamente dirsi gerarchicamente prevalente il diritto all'abitazione, che risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato dall'esecuzione dell'ordine demolito- do, dovendosi a tal proposito osservare che l'intervento realizzato configurava senza dubbio un abuso minore trattandosi di un manufatto in aderenza di metri 5 x 5. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19 aprile 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Osserva il PG che il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente atteso che l'ordine di demolizione non fu notificato a tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]- paolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Va premesso che questa Corte, con sentenza n. 20741/2022, ha disposto l'annullamento senza rinvio della precedente ordinanza del 29 novembre 2021 con cui la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, aveva confermato l'ordine di demolizione emesso dalla Corte territoriale con sentenza del 17 ottobre 1997, irrevocabile il 2 marzo 1998, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli eredi odierni ricorrenti. Detto annullamento era stato motivato da motivi di ordine processuale, per l'avvenuta celebrazione dell'udienza del 18 novembre 2021, avanti alla Corte territoriale, alle ore 10,14 e nell'assenza dei difensori di fiducia, anziché alle ore 12,30 come da pregresso provvedimento di rinvio, rilevando la lesione dei diritti di difesa. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso viene eccepita una nullità non dedotta dinanzi al giudice dell'esecuzione, ver- sandosi pertanto nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Deve, quindi, essere affermato che in tema di ricorso per cassa- zione avverso provvedimenti emessi a seguito di incidente di esecuzione, è pre- clusa la deduzione di questioni nuove (nella specie, non proposte con l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione), non esaminate in sede di inci- dente di esecuzione, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. Sussiste, peraltro, un'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto non legittimato. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ricevuto mandato fiduciario a proporre ricorso per cassazione nell'interesse dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già espresse in precedenza. La questione relativa all'asserito difetto di proporzionalità dell'ordine demo- litorio ed alla violazione del diritto all'abitazione e del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, infatti, è stata dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione e non ha formato oggetto dell'incidente di esecuzione svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Napoli in data 15 dicembre 2023. Ricorre, pertanto, la medesima causa di inammissibilità di cui all'art. 606, co. 3, cod. proc. pen. 4. In ogni caso, peraltro, con riferimento alle doglianze afferenti al merito della vicenda - segnatamente la tempestività e legittimità della domanda di con- dono - si tratta di censure puramente contestative, con cui si chiede a questa Corte una rivalutazione di quanto già emerso in sede di incidente di esecuzione.Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata che il Procuratore Generale della Corte d'appello di Napoli, nel parere negativo sull'istanza proposta, aveva rilevato come con nota prot. 615682 del 2.08.2017, il Comune di Napoli aveva comunicato che le istanze di condono erano state rigettate e il provvedimento di diniego della sa- natoria era stato regolarmente notificato alla parte. La successiva documentazione richiesta dalla Corte d'appello e trasmessa dal Comune di Napoli in data 18 ottobre 2021 con numero di prot. 753190, ha confermato che, in relazione al fabbricato in oggetto, erano state presentate due istanze di condono dalla Pietropaolo, la prima, in data 30 aprile 1986, relativa ad ampliamento tramite realizzazione di un vano cucina sul terrazzo a livello di pertinenza per una superficie di 48 mq. ed alla ristrutturazione dell'appartamento una superficie di 61,52 mq.; la seconda, pre- sentata in data 30 marzo 2004, relativa all'ampliamento della cucina piccolo ter- razzo e sottostante cantinola per 34,26 mq. Il provvedimento di rigetto del con- dono emesso in data 16 maggio 2017 è stato poi impugnato innanzi al [OSCURATO:PERSONA]- pania da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi aventi causa della richie- dente, deceduta il 21 settembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso relativo alla se- conda istanza di condono accogliendo quello relativo alla prima. Il Comune e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la decisione del Tar, ed il Consiglio di Stato, in data 20 mag- gio 2021, confermava, in relazione ad entrambe le istanze, il diniego del permesso di costruire. La Corte d'appello ha dunque rappresentato che allo stato non vi fossero atti amministrativi incompatibili con l'ordinanza di demolizione, né fossero emersi ulteriori elementi da cui poter prevedere e desumere la sanabilità delle opere di cui si discute, essendo invece emersi elementi decisamente contrari. Ne consegue, pertanto, che comunque, pur prescindendo dalla novità della questione dedotta, quanto rappresentato nel secondo motivo è del tutto privo di pregio. 5. Il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre