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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30290/2026

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ato a BIELLA il 29/09/1977 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di occultamento delle scritture contabili, evidenziando in particolare che le fatture del 2019 sono state redatte in formato elettronico e sono quindi presenti nel sistema di interscambio.

Le doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, RG. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893).

Quanto all'affermazione della responsabilità, la Corte territoriale ha ritenuto che la prova del reato emergesse dal rinvenimento di fatture attive e passive presso soggetti terzi.

Poiché la normativa fiscale impone l'emissione e la conservazione della fattura in duplice esemplare, il rinvenimento di una copia presso il destinatario consente logicamente di presumere l'esistenza dell'altra presso l'emittente; il mancato reperimento di quest'ultima legittima, pertanto, l'inferenza del suo occultamento o della sua distruzione.

Tale conclusione è stata ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva inizialmente affermato di custodire le fatture presso la propria abitazione, salvo poi prospettarne lo smarrimento, fornendo così una versione difensiva contraddittoria.

Irrilevante è stata, inoltre, la successiva riserva di effettuare ulteriori ricerche, rimasta priva di qualsiasi seguito.

Elementi fattuali dai quali il giudice a quo ha inferito la sussistenza del dolo specifico di evasione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, ha ritenuto congrua la pena, già determinata dal primo giudice nel minimo edittale, escludendo ogni ulteriore riduzione in considerazione della recidiva contestata, ostativa al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche già concesse in termini favorevoli.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a BIELLA il 29/09/1977 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, per aver, in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di occultamento delle scritture contabili, evidenziando in particolare che le fatture del 2019 sono state redatte in formato elettronico e sono quindi presenti nel sistema di interscambio. Le doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, RG. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Quanto all'affermazione della responsabilità, la Corte territoriale ha ritenuto che la prova del reato emergesse dal rinvenimento di fatture attive e passive presso soggetti terzi. Poiché la normativa fiscale impone l'emissione e la conservazione della fattura in duplice esemplare, il rinvenimento di una copia presso il destinatario consente logicamente di presumere l'esistenza dell'altra presso l'emittente; il mancato reperimento di quest'ultima legittima, pertanto, l'inferenza del suo occultamento o della sua distruzione. Tale conclusione è stata ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva inizialmente affermato di custodire le fatture presso la propria abitazione, salvo poi prospettarne lo smarrimento, fornendo così una versione difensiva contraddittoria. Irrilevante è stata, inoltre, la successiva riserva di effettuare ulteriori ricerche, rimasta priva di qualsiasi seguito. Elementi fattuali dai quali il giudice a quo ha inferito la sussistenza del dolo specifico di evasione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, ha ritenuto congrua la pena, già determinata dal primo giudice nel minimo edittale, escludendo ogni ulteriore riduzione in considerazione della recidiva contestata, ostativa al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche già concesse in termini favorevoli. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M
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