CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena determinata nel minimo edittale per il reato di ricettazione. Considerato che il primo motivo di ricorso risulta incomprensibile in quanto si fa riferimento a una determinazione della pena da parte dei giudici di merito completamente diversa dalla decisione sul punto del Tribunale, integralmente confermata dalla Corte territoriale, cosicché non è dato comprendere neppure la doglianza sulla violazione del divieto di reformatio in peius; osservato che con l'atto di appello non era stato chiesto il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. e che l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (così come della sospensione condizionale della pena) non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione se l'espletamento del potere-dovere attribuito al giudice, di ufficio, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). preso atto che è incomprensibile anche il motivo in ordine alla esclusione della recidiva, non contestata né applicata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso