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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28460/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23531-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1289/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23531 sez.

ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 17 aprile 2020, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettando l'impugnazione proposta dal Panico averso la statuizione resa dal Tribunale in punto spese di lite, che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, quelle spese compensava tra le parti nella misura di 1/4; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la disposta compensazione sorretta da adeguata motivazione potendo rientrare nella formula legale che richiede quella statuizione fondata su "gravi ed eccezionali ragioni", come interpretata all'esito della pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018, il comportamento processuale dell'Istituto qualificato virtuoso consistito nel riconoscimento nelle more del giudizio della prestazione previdenziale oggetto del medesimo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Panico, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, asserendo non essere questa sorretta da motivazione congrua anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; che il motivo merita accoglimento in considerazione dei limiti in cui la pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018 ha t ritenuto di dover superare la rigidità dell'elencazione tassativa delle ipotesi giustificatìve della compensazione delle spese di lite di cui alla formulazione allora vigente dell'art. 92 c.p.c., limiti che si concretano nell'ammissibilità del riferimento ad altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa sottesa a quelle all'epoca esplicitamente espresse ovvero "l'assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", cui la motivazione addotta non appare riconducibile, come pure la stessa sembra esulare dal c.d, principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti", cui questa Corte avrebbe fatto riferimento in alcuni precedenti (cfr. Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006) e la motivazione addotta dalla Corte territoriale vorrebbe ricondursi, rilevando semmai tale principio nel senso fatto proprio anche da questa Corte in più occasioni (cfr., ex multis, Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) per cui deve sopportare le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo, come sarebbe nel caso di specie ove, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si leggesse il comportamento dell'Istituto, non nel senso di aver anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta, ma di aver dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale; - che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23531-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1289/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23531 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 17 aprile 2020, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettando l'impugnazione proposta dal Panico averso la statuizione resa dal Tribunale in punto spese di lite, che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, quelle spese compensava tra le parti nella misura di 1/4; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la disposta compensazione sorretta da adeguata motivazione potendo rientrare nella formula legale che richiede quella statuizione fondata su "gravi ed eccezionali ragioni", come interpretata all'esito della pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018, il comportamento processuale dell'Istituto qualificato virtuoso consistito nel riconoscimento nelle more del giudizio della prestazione previdenziale oggetto del medesimo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Panico, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, asserendo non essere questa sorretta da motivazione congrua anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; che il motivo merita accoglimento in considerazione dei limiti in cui la pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018 ha t ritenuto di dover superare la rigidità dell'elencazione tassativa delle ipotesi giustificatìve della compensazione delle spese di lite di cui alla formulazione allora vigente dell'art. 92 c.p.c., limiti che si concretano nell'ammissibilità del riferimento ad altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa sottesa a quelle all'epoca esplicitamente espresse ovvero "l'assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", cui la motivazione addotta non appare riconducibile, come pure la stessa sembra esulare dal c.d, principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti", cui questa Corte avrebbe fatto riferimento in alcuni precedenti (cfr. Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006) e la motivazione addotta dalla Corte territoriale vorrebbe ricondursi, rilevando semmai tale principio nel senso fatto proprio anche da questa Corte in più occasioni (cfr., ex multis, Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) per cui deve sopportare le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo, come sarebbe nel caso di specie ove, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si leggesse il comportamento dell'Istituto, non nel senso di aver anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta, ma di aver dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale; - che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione Così deciso in Roma, n
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