CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35736/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 45671/2021 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contrattuale. 2. L' imputato a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo tre motivi. 2.1. Con primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, per avere i giudici confermato l'affermazione della sua responsabilità non valutando adeguatamente i complessivi elementi probatori ed omettendo di esaminare gli specifici motivi di censura. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a mezzo acquisizione del verbale di s.i.t. del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi sono generici, aspecifici e comunque manifestamente infondati. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabìlmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). Ciò premesso va rilevato che corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con una motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed aderendo alla ricostruzione operata dai giudici di primo grado ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine contestata truffa on line avendo lo stesso condotto, tramite il sito subito.it, le trattative per la vendita di quattro cerchi in lega il cui prezzo è stato corrisposto dalla vittima senza ottenere la consegna delle merce. I giudici di appello hanno chiarito che risultava significativamente intestato al ricorrente l' IBAN attraverso il quale il ricorrente aveva cercato di ottenere l' accredito della prezzo da parte della p.o. e che la circostanza della intestazione della utenza utilizzata per la truffa ad un terzo soggetto non appariva circostanza dirimente. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabili, quindi, nè la dedotta contraddittorietà della motivazione né profili di travisamento delle prove anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001).Occorre, del resto, rilevare che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1184 del 03/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275114 - 01 Nel caso in esame i giudici di appello a fronte dei molteplici elementi emersi a carico del Grassi del tutto legittimamente hanno ritenuto di non dare corso ad alcun supplemento istruttorio. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor