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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1215/2025

ECLI:EU:C:2025:563
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 10 luglio 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 66 – Ambito di applicazione ratione temporis – Azione giudiziaria intentata da un ricorrente – Emissione di un’ingiunzione di pagamento – Opposizione di un convenuto a tale ingiunzione diretta al riesame della causa di cui trattasi – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Articolo 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Articolo 22, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili – Ricorso diretto al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile situato in uno Stato membro – Convenuto domiciliato in un altro Stato membro » Nella causa C‑99/24 [Chmieka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Koszalin, prima sezione civile, Polonia), con decisione del 31 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2024, nel procedimento

G.M.K.-Z.B.M.

contro S.O., LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e S. Noë, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del capo II e dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché delle disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la G.M.K.-Z.B.M., un’entità municipale polacca, e S.O., una persona fisica domiciliata nei [OSCURATO:PERSONA], in merito al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un bene immobile situato in Polonia.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento n. 44/2001 3 I considerando 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 erano così formulati: «(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...) (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (...) (15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)». 4 Il capo II del regolamento n. 44/2001, intitolato «Competenza», conteneva una sezione 1, a sua volta intitolata «Disposizioni generali» e nella quale figuravano gli articoli da 2 a 4 di tale regolamento. 5 L’articolo 2 di detto regolamento, al paragrafo 1, prevedeva quanto segue: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». 6 L’articolo 3 del medesimo regolamento, al paragrafo, 1 disponeva quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del [capo II]». 7 La sezione 2 del capo II del regolamento n. 44/2001 era intitolata «Competenze speciali» e comprendeva gli articoli da 5 a 7 di tale regolamento. 8 Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (...)». 9 L’articolo 6 del medesimo regolamento prevedeva quanto segue: «La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; (...)». 10 La sezione 6 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Competenze esclusive», conteneva l’articolo 22 di quest’ultimo, che disponeva quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro; (...)».

Regolamento n. 1215/2012 11 Il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001. 12 Il considerando 34 del regolamento n. 1215/2012 così recita: «È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], il regolamento [n. 44/2001] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie.

Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea». 13 Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene una sezione 2, a sua volta intitolata «Competenze speciali» e nella quale figurano gli articoli da 7 a 9 di tale regolamento. 14 Ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (...) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (...)». 15 L’articolo 8 del medesimo regolamento prevede quanto segue: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; (...)». 16 La sezione 6 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenze esclusive», contiene l’articolo 24 di tale regolamento, che dispone quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro; (...)». 17 Contenuto nel capo VI di detto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», l’articolo 66 di quest’ultimo prevede quanto segue: «1.

Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2. In deroga all’articolo 80, il regolamento [n. 44/2001] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».

Diritto polacco Legge sulla tutela dei diritti dei locatari 18 L’articolo 18, paragrafo 1, della ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (legge sulla tutela dei diritti dei locatari, sul patrimonio abitativo dei comuni e sulla modifica del codice civile) del 21 giugno 2001 (Dz.

U. n. 71, posizione 733), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela dei diritti degli inquilini»), prevede quanto segue: «Chiunque occupi locali senza titolo è tenuto al pagamento di un’indennità mensile fino alla data di liberazione dei locali».

Codice di procedura civile 19 L’articolo 505 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede quanto segue: «§

1. Il convenuto può proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento. §

2. L’ingiunzione di pagamento cessa di produrre effetti nella parte contestata mediante opposizione.

L’opposizione proposta da uno solo dei convenuti in una stessa causa e rispetto a una o ad alcune delle pretese che sono state accolte fa cessare gli effetti dell’ingiunzione solo rispetto a tali pretese. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 Nel corso del 1994, T.O., una persona fisica, ha concluso con la G.M.K.-Z.B.M., un’entità municipale polacca, un contratto di locazione avente ad oggetto un alloggio situato a Koszalin (Polonia), nel quale tale persona ha abitato con i suoi tre figli, tra cui S.O.

Tale contratto è stato successivamente risolto da detta entità municipale.

Nel corso del 2007, l’espulsione degli occupanti da tale alloggio è stata disposta da un giudice polacco, ma, secondo detta entità municipale, questi ultimi non hanno tuttavia lasciato i locali. 21 Il 15 marzo 2013 la G.M.K.-Z.B.M. ha adito il Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Koszalin, prima sezione civile, Polonia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto al pagamento di un’indennità.

Con tale ricorso, apparentemente fondato sull’articolo 18 della legge sulla tutela dei diritti dei locatari, la G.M.K.-Z.B.M. ha chiesto che T.O. e i suoi tre figli fossero condannati a versarle una siffatta indennità per l’occupazione in assenza di contratto dell’alloggio di cui trattasi durante il 2011 e il 2012.

Il ricorso indicava un indirizzo di domicilio di tutti questi convenuti in Polonia. 22 A seguito di detto ricorso è stata emessa un’ingiunzione di pagamento.

Quest’ultima è stata ricevuta, in Polonia, da uno dei suddetti convenuti, in nome e per conto di tutti gli altri.

Tale ingiunzione, non essendo stata all’epoca oggetto di opposizione, è stata dichiarata definitiva ed esecutiva. 23 Il 7 luglio 2023 S.O. ha validamente proposto opposizione a detta ingiunzione di pagamento, in forza dell’articolo 505 del codice di procedura civile, ai fini del riesame della causa e del rigetto del ricorso del 15 marzo 2013 in quanto irricevibile.

S.O. ha sollevato un’eccezione di incompetenza dei giudici polacchi, sostenendo di essere residente esclusivamente nei [OSCURATO:PERSONA] dal 2007.

S.O. ha aggiunto di non aver mai concluso un contratto di locazione relativo all’alloggio in questione. 24 Per contro, la G.M.K.-Z.B.M. ha affermato che i giudici polacchi erano competenti.

Tale entità ha osservato che il legame tra i convenuti di cui trattasi è talmente stretto, in quanto sono parenti e hanno convissuto in tale abitazione, che occorreva esaminare congiuntamente le domande di pagamento da essa presentate nei loro confronti. 25 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sull’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 44/2001 rispetto a quello del regolamento n. 1215/2012, che lo ha sostituito, e, più precisamente, sull’interpretazione della nozione di «azioni proposte» di cui all’articolo 66 di quest’ultimo regolamento.

Esso chiede se tale nozione si riferisca, nel caso di specie, al ricorso per risarcimento danni, proposto dalla ricorrente nel procedimento principale il 15 marzo 2013, o all’opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa a seguito di tale ricorso, proposta da S.O. il 7 luglio 2023 ai fini del riesame della causa di cui trattasi. 26 In secondo luogo, il giudice del rinvio cerca di stabilire se dalle disposizioni del capo II del regolamento n. 44/2001, o da quelle del capo II del regolamento n. 1215/2012, qualora quest’ultimo risulti applicabile, discenda che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro investito di un ricorso diretto al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile situato in tale altro Stato membro. 27 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se un siffatto ricorso rientri nella nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, o dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

La sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236), indicherebbe che tale nozione comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 o dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

Tuttavia, da una giurisprudenza polacca risulterebbe che, alla luce della legge relativa alla tutela dei diritti dei locatari, il fatto di risiedere nei locali altrui senza valido titolo non costituisce un illecito. 28 In secondo luogo, tale giudice chiede se dall’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 o dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 possa risultare che esso dovrebbe esaminare il ricorso di cui è investito in modo da statuire congiuntamente nei confronti di tutte le persone interessate da tale ricorso che hanno risieduto nell’alloggio di cui trattasi.

Dal diritto polacco deriverebbe la possibilità che siano pronunciate sentenze diverse nei confronti di ciascuna di tali persone, in funzione del fatto che l’individuo interessato abbia occupato o meno tale alloggio dopo la risoluzione del contratto di locazione di cui trattasi, poiché non vi sarebbe responsabilità solidale tra dette persone.

Una siffatta possibilità potrebbe deporre contro l’applicabilità di tali disposizioni al procedimento principale, quale fondamento della competenza internazionale di detto giudice. 29 In terzo luogo, il giudice del rinvio intende stabilire se un ricorso diretto al pagamento di un’indennità per l’occupazione, senza valido titolo, di un immobile altrui, dopo la risoluzione di un relativo contratto di locazione, costituisca un’azione «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili», ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, o dell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Secondo tale giudice, una siffatta interpretazione potrebbe essere respinta alla luce della sentenza del 3 ottobre 2013, Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633). 30 Infine, detto giudice indica che, nell’ipotesi in cui nessuna delle disposizioni dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 menzionate ai punti da 27 a 29 della presente sentenza consentisse di fondare la competenza dei giudici polacchi, esso respingerà in quanto irricevibile il ricorso proposto il 15 marzo 2013 dalla ricorrente nel procedimento principale. 31 In tali circostanze, il Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Koszalin, prima sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 66 del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che per “proposizione di un’azione giudiziaria” si intende la presentazione di una domanda da parte dell’attore in una causa civile oppure la presentazione di una richiesta di riesame di tale causa da parte del convenuto dopo la sua chiusura definitiva.

In funzione della risposta alla questione precedente: 2) Se le disposizioni di cui al capo II del regolamento [n. 44/2001] o, se del caso, le disposizioni di cui al capo II del regolamento [n. 1215/2012] debbano essere interpretate nel senso che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro in una causa avente ad oggetto il pagamento di un’indennità per l’uso in assenza di contratto di un bene immobile situato in tale altro Stato membro».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’applicabilità ratione temporis di tale regolamento, un’azione giudiziaria deve considerarsi intentata, ai sensi di tale disposizione, alla data in cui il ricorrente ha proposto la sua azione, in una causa che è stata successivamente oggetto di una decisione, o alla data in cui il convenuto ha successivamente proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame di tale causa. 33 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012 prevede, al suo paragrafo 1, che tale regolamento si applica, in particolare, alle azioni proposte a decorrere dal 10 gennaio 2015.

Il paragrafo 2 di tale articolo 66 aggiunge che il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nelle azioni proposte prima di tale data. 34 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la ricorrente nel procedimento principale lo ha investito di un ricorso per risarcimento danni, il 15 marzo 2013, e che uno dei quattro convenuti oggetto di tale ricorso, ossia S.O., ha validamente proposto opposizione dinanzi a tale giudice, il 7 luglio 2023, avverso l’ingiunzione di pagamento che era stata emessa a seguito di detto ricorso. 35 La formulazione della prima questione riguarda l’ipotesi in cui «la causa» avviata dal ricorso considerato sia stata oggetto di una «chiusura definitiva».

Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, l’opposizione proposta da S.O. ai fini di un riesame di tale causa è valida, cosicché l’ingiunzione di pagamento contestata sembra aver cessato di produrre i suoi effetti nei confronti di tale persona, in forza dell’articolo 505, paragrafo 2, del codice di procedura civile. 36 In tale contesto, occorre stabilire se, ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 44/2001 o del regolamento n. 1215/2012, la data determinante per individuare l’azione di cui all’articolo 66 di quest’ultimo sia quella in cui il ricorrente ha proposto il ricorso sfociato in una decisione emessa da un giudice o quella in cui il convenuto ha proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame, da parte di tale giudice, della causa di cui trattasi. 37 Orbene, nell’ambito di una siffatta verifica della competenza diretta di un giudice di uno Stato membro, al fine di stabilire se è applicabile ratione temporis il regolamento n. 44/2001 o il regolamento n. 1215/2012 in forza dell’articolo 66, paragrafo 1, di quest’ultimo, occorre fare riferimento alla data di proposizione dell’azione di cui tale giudice è investito (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑551/15, EU:C:2017:193, punti 25 e 26, nonché del 7 novembre 2019, Guaitoli e a., C‑213/18, EU:C:2019:927, punto 29). 38 Più in particolare, ai fini dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, un’opposizione proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro che contenga, conformemente alle norme di procedura nazionali applicabili, una domanda di riesame della causa di cui trattasi, come quella in questione nel procedimento principale, deve essere considerata in continuità con il ricorso iniziale, dal momento che tale domanda proposta dal convenuto è un atto che introduce un procedimento che costituisce non già un procedimento indipendente da quello avviato con tale ricorso iniziale, bensì il prolungamento di quest’ultimo. 39 Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte da cui risulta che, nell’ambito dell’applicazione di detto articolo 66, paragrafo 1, un giudice che statuisce in appello deve determinare la propria competenza internazionale in continuità con quella del giudice adito in primo grado, cosicché la data di proposizione del procedimento iniziale deve essere presa come criterio di riferimento (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑341/16, EU:C:2017:738, punti 3, 4, 20 e 22, nonché del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punti 16, 28, 34 e 36). 40 Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’applicabilità ratione temporis di tale regolamento, un’azione giudiziaria deve considerarsi intentata, ai sensi di tale disposizione, alla data in cui il ricorrente ha proposto la sua azione, in una causa che è stata successivamente oggetto di una decisione, e non alla data in cui il convenuto ha successivamente proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame di detta causa.

Sulla seconda questione Sull’individuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione 41 Nell’ambito della sua seconda questione, il giudice del rinvio si interroga sulla propria competenza in modo alternativo, in funzione della risposta fornita dalla Corte alla prima questione, o ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento n. 44/2001, più in particolare dell’articolo 5, punto 3, dell’articolo 6, punto 1, e dell’articolo 22, punto 1, primo comma, di quest’ultimo, o ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento n. 1215/2012, più in particolare dell’articolo 7, punto 2, dell’articolo 8, punto 1, e dell’articolo 24, punto 1, primo comma, di quest’ultimo. 42 Dalla risposta fornita alla prima questione risulta che si deve ritenere che, nel procedimento principale, l’azione giudiziaria sia stata intentata, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, alla data di presentazione del ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, vale a dire il 15 marzo 2013.

Ne consegue che sono le disposizioni del regolamento n. 44/2001 ad essere applicabili ratione temporis a tale controversia e a dover quindi essere interpretate per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi su quest’ultima. 43 Tuttavia, dal considerando 34 del regolamento n. 1215/2012 risulta che, poiché quest’ultimo ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001, che ha a sua volta sostituito la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di uno di tali strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, Mahá, C‑494/23, EU:C:2024:848, punto 27, nonché del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑536/23, EU:C:2025:293, punto 24 e giurisprudenza citata).

Orbene, una siffatta equivalenza sussiste tra, da un lato, l’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 nonché, dall’altro, rispettivamente l’articolo 7, punto 2, l’articolo 8, punto 1, e l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012. 44 Ciò precisato, risulta che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che una di tali disposizioni è applicabile a un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato. 45 Occorre interpretare in successione l’articolo 22, punto 1, primo comma, poi l’articolo 5, punto 3, e l’articolo 6, punto 1, di tale regolamento.

Sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 46 Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 a un’azione giudiziaria come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre ricordare che, in forza di tale disposizione, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile di cui trattasi è situato dispongono di una competenza esclusiva a conoscere delle azioni «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili», a prescindere dal domicilio delle parti. 47 Tale articolo 22 figura nella sezione 6 del capo II del regolamento n. 44/2001, la quale contiene un certo numero di norme sulla competenza esclusiva, che derogano alla regola generale di competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il domicilio del convenuto, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo, nonché alla luce dei considerando 11 e 12 di detto regolamento.

Tenuto conto del suo carattere derogatorio, detto articolo 22, punto 1, primo comma, non deve essere interpretato in senso più ampio di quanto non richieda la sua finalità (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 19, nonché del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑497/22, EU:C:2023:873, punto 25). 48 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha evidenziato considerazioni di buona amministrazione della giustizia, sottolineando che il motivo essenziale della competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l’immobile di cui trattasi è la circostanza che il giudice del luogo di ubicazione del bene è quello che si trova nella condizione più adatta, tenuto conto della prossimità, per avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e per applicare le norme e gli usi che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione del bene.

Per quanto concerne, in particolare, i contratti di locazione di immobili, tale competenza esclusiva è giustificata, in particolare, dalla complessità del rapporto proprietario-locatario e dal fatto che tale rapporto è disciplinato da normative particolari, alcune delle quali hanno carattere imperativo, dello Stato in cui si trova l’immobile oggetto del contratto di locazione (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punti 25 e 30, nonché del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑497/22, EU:C:2023:873, punti 26 e 27). 49 Conformemente a una giurisprudenza costante, in primo luogo, l’espressione «in materia di diritti reali immobiliari», che figura all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in modo autonomo, al fine di garantirne un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

La norma sulla competenza esclusiva prevista da tale disposizione riguarda soltanto le azioni concernenti siffatti diritti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che mirano, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l’esistenza di altri diritti reali su tale bene e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di tali diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo.

Ai fini dell’applicazione di detta disposizione, non è sufficiente che l’azione di cui trattasi riguardi un diritto reale immobiliare o che quest’ultima abbia un nesso con un immobile.

Occorre che tale azione sia fondata su un diritto reale, che grava su un bene materiale e produce i suoi effetti nei confronti di tutti, e non su un diritto personale, il quale può essere fatto valere solo nei confronti del debitore (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 21; del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punti 30, 31 e 34, nonché del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punti 97, 99 e 100). 50 In secondo luogo, per stabilire se una controversia riguardi «contratti d’affitto di immobili», ai sensi dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, occorre esaminare, da un lato, se tale controversia verta su un contratto di locazione di immobili e, dall’altro, se l’oggetto di detta controversia sia direttamente connesso ai diritti e agli obblighi derivanti da tale contratto di affitto, poiché non è sufficiente che la stessa controversia abbia un nesso con un siffatto contratto.

La norma sulla competenza prevista da tale disposizione riguarda quindi le contestazioni vertenti sulle condizioni di godimento di un immobile, vale a dire, in particolare, quelle tra locatori e locatari relativamente all’esistenza o all’interpretazione di contratti d’affitto, alla riparazione dei danni provocati da un locatario o all’evacuazione del bene locato (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑497/22, EU:C:2023:873, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata). 51 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che l’azione dinanzi ad esso pendente verte sul pagamento di un’indennità per l’occupazione di un alloggio dopo la fine di un relativo contratto di locazione.

È pacifico che, a partire dalla data in cui l’entità municipale proprietaria di tale alloggio ha risolto il contratto di locazione da essa stipulato con T.O., i quattro convenuti chiamati in giudizio per effetto del ricorso iniziale, vale a dire T.O. e i suoi tre figli, sono divenuti occupanti senza valido titolo di detto alloggio, a condizione che vi risiedessero ancora, e non avevano quindi più alcun diritto su quest’ultimo.

Inoltre, sembra pacifico che S.O. non ha personalmente concluso tale contratto di locazione, dovendosi ricordare che ella è figlia della firmataria di detto contratto, né ha aderito successivamente a quest’ultimo, cosicché deve essere qualificata come terzo rispetto a tale rapporto contrattuale. 52 Orbene, si deve ritenere che una siffatta azione, diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un bene immobile dopo la risoluzione di un relativo contratto di locazione, non rientri nell’ambito di applicazione della norma sulla competenza esclusiva prevista all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001. 53 Infatti, sotto un primo profilo, una siffatta analisi soddisfa il requisito di un’interpretazione restrittiva della norma derogatoria contenuta in tale disposizione ed è compatibile con gli obiettivi perseguiti da quest’ultima, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 47 e 48 della presente sentenza.

In particolare, l’esame di una siffatta azione di risarcimento non richiede indagini in loco e non richiede né la valutazione di fatti né l’applicazione di norme e di usi del luogo di ubicazione del bene immobile di cui trattasi tali da giustificare la competenza esclusiva di un giudice dello Stato membro nel cui territorio tale bene è situato (v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a., C‑722/17, EU:C:2019:577, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza citata). 54 Sotto un secondo profilo, tale analisi è conforme alle interpretazioni dell’espressione «in materia di diritti reali immobiliari» e della nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, ricordate ai punti 49 e 50 della presente sentenza.

Infatti, da un lato, un’azione diretta al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile, dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a quest’ultimo, non rientra in tale espressione, in quanto una siffatta azione è fondata non già su un diritto reale, produttivo di effetti nei confronti di tutti, bensì su un diritto personale, che può essere invocato solo contro il presunto debitore al quale tale pagamento è richiesto.

Dall’altro lato, un’azione come quella proposta contro S.O., che ha la qualità di terzo rispetto al contratto risolto, non può essere ricompresa nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale articolo 22, punto 1, primo comma, in quanto una siffatta azione non si ricollega direttamente ai diritti e agli obblighi derivanti da un contratto di locazione e non è quindi fondata sul rapporto proprietario-locatario (v., per analogia, per quanto concerne la disposizione equivalente a detto articolo 22, punto 1, primo comma, che figura all’articolo 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles, sentenza del 9 giugno 1994, Lieber, C‑292/93, EU:C:1994:241, punti 15 e 20, nonché ordinanza del 5 aprile 2001, Gaillard, C‑518/99, EU:C:2001:209, punto 20). 55 Sotto un terzo profilo, detta analisi è corroborata dalla relazione del sig.

P. Schlosser sulla convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71).

Dal punto 163 di tale relazione risulta che le azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione di diritti reali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, equivalente all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, poiché l’esistenza e la sostanza del diritto reale, nella maggior parte dei casi la proprietà, hanno in tale contesto solo un’importanza incidentale. 56 Di conseguenza, l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato, non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» e non rientra nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale disposizione.

Sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 57 Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 a un’azione giudiziaria come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre ricordare che da tale disposizione risulta che, «in materia di illeciti civili dolosi o colposi», una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. 58 Conformemente a una giurisprudenza costante, la regola di competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punto 23 nonché giurisprudenza citata).

Pertanto, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, è irrilevante la circostanza che una giurisprudenza nazionale, come quella vertente sulla legge relativa alla tutela dei diritti dei locatari, qualifichi o meno come «illecito» il fatto di risiedere nei locali altrui senza valido titolo. 59 Sempre secondo costante giurisprudenza, da un lato, tale regola di competenza speciale, in quanto deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto enunciata nell’articolo 2 di tale regolamento, deve essere interpretata restrittivamente e, dall’altro, detta regola è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica l’attribuzione di competenza a tali giudici per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione delle prove (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punti da 23 a 25 nonché giurisprudenza citata). 60 Come rilevato dal giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi domanda che, da un lato, non si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento e, dall’altro, miri a far valere la responsabilità di un convenuto, cosicché occorre verificare se queste due condizioni siano soddisfatte (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punti 83 e 85, nonché del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata). 61 Per quanto riguarda la prima di dette condizioni, la Corte ha precisato che la nozione autonoma di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi domanda fondata su un obbligo liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 52, nonché del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punto 44). 62 Nel caso di specie, una domanda di indennità come quella proposta dalla ricorrente nel procedimento principale contro S.O. non rientra in tale nozione di «materia contrattuale», in quanto una siffatta domanda è fondata sulla circostanza che una persona avrebbe occupato un immobile senza il libero consenso del proprietario espresso sotto forma di contratto di locazione. 63 Per quanto riguarda la seconda condizione enunciata al punto 60 della presente sentenza, è già stato dichiarato che un’azione mira a far valere la responsabilità di un convenuto quando un evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sia imputabile al convenuto, in quanto gli viene contestata un’azione o un’omissione contraria a un dovere o a un divieto imposto dalla legge.

Infatti, deve essere possibile accertare un nesso causale tra il danno e il fatto illecito dal quale esso trae origine, senza che occorra al riguardo distinguere specificamente la «materia degli illeciti civili colposi», ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punti da 52 a 54 nonché giurisprudenza citata). 64 Nel caso di specie, una domanda di pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile altrui si fonda su un’obbligazione che trae origine da un evento dannoso, obbligazione che non è sorta indipendentemente dal comportamento del convenuto, sicché può essere accertato un nesso causale tra il danno asserito e un’eventuale azione od omissione illecita commessa da tale convenuto (v., a contrario , sentenza del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punto 55). 65 Poiché le due condizioni menzionate al punto 60 della presente sentenza sono quindi soddisfatte in una situazione come quella di cui al procedimento principale, come rilevato dal governo polacco e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. 66 Di conseguenza, nel procedimento principale, il giudice del rinvio potrebbe, in linea di principio, dichiararsi competente sulla base di tale articolo 5, punto 3, in quanto giudice del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi di tale disposizione, poiché l’immobile di cui trattasi è situato in Polonia e più precisamente nella circoscrizione territoriale di tale giudice.

Al riguardo, occorre ricordare, da un lato, che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui il danno asserito si è concretizzato sia quello dell’evento generatore di tale danno.

Dall’altro lato, detta disposizione consente di fondare la competenza di un giudice sulla base del luogo in cui si è verificato l’asserito danno rispetto a tutti i soggetti presumibilmente responsabili, a condizione che detto danno si verifichi nella circoscrizione del giudice adito (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2018, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 42, e del 4 luglio 2024, MOL, C‑425/22, EU:C:2024:578, punto 26). 67 Tuttavia, alla luce degli elementi di fatto esposti dal giudice del rinvio, è necessario precisare, per fornire una risposta utile a quest’ultimo, che spetterà ad esso verificare se, nella controversia di cui è adito, un «evento dannoso sia avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, a causa della condotta di S.O. e, più precisamente, se S.O. abbia occupato personalmente l’immobile di cui trattasi nel periodo in questione nel procedimento principale, vale a dire negli anni 2011 e 2012.

Alla luce della decisione di rinvio, non è escluso che S.O. abbia risieduto esclusivamente nei [OSCURATO:PERSONA] durante tale periodo.

Orbene, in assenza di una siffatta occupazione da parte sua, non può essere individuato alcuno dei fattori di collegamento che rendono tale articolo 5, punto 3, applicabile nei confronti di S.O. 68 Da quanto precede risulta che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi di tale disposizione.

Sull’interpretazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 69 Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 a un’azione giudiziaria come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre ricordare che tale disposizione prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili. 70 L’obiettivo della regola di competenza speciale enunciata all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 risponde, conformemente ai considerando 12 e 15 di tale regolamento, all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare che siano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 61, nonché del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punto 20 e giurisprudenza citata). 71 Poiché tale norma sulla competenza speciale deroga alla competenza di principio del foro del domicilio del convenuto enunciata all’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, essa deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Affinché le decisioni possano essere considerate «incompatibili», ai sensi dell’articolo 6, punto 1, di tale regolamento, deve sussistere una divergenza nella soluzione delle controversie che si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto.

La sola circostanza che l’esito di uno dei procedimenti di cui trattasi possa avere un’influenza su quello dell’altro non è sufficiente per qualificare come «incompatibili» le decisioni da adottare nell’ambito di questi due procedimenti (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punti 63, 65 e 66, nonché del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punti 21 e 22 nonché giurisprudenza citata). 72 Inoltre, detto articolo 6, punto 1, non può consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e, quindi, di eludere la regola di competenza contenuta in tale disposizione.

Il giudice adito può constatare tale elusione solo in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che il ricorrente abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punti 23 e 24 nonché giurisprudenza citata). 73 Pertanto, spetta al giudice del rinvio, da un lato, valutare l’esistenza di una stessa situazione di fatto e di diritto tenendo conto a tal fine di tutti gli elementi pertinenti della causa di cui è investito, senza valutare né la ricevibilità né la fondatezza dell’azione di cui trattasi e, dall’altro, assicurarsi che le domande proposte contro una pluralità di convenuti non mirino a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

Tuttavia, la Corte può fornire a tale giudice gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che sono utili ai fini di tale valutazione (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 64, e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punti 25 e 41 nonché giurisprudenza citata). 74 Nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che i giudici polacchi sono competenti a livello internazionale, in quanto il collegamento tra i quattro convenuti che essa ha inizialmente chiamato in giudizio, con il suo ricorso del 15 marzo 2013, è così stretto che occorrerebbe giudicare contemporaneamente le domande di corresponsione di un’indennità proposte nei loro confronti, allo scopo di evitare divergenze in caso di sentenze pronunciate in procedimenti distinti.

Come menzionato al punto 28 della presente sentenza, il giudice del rinvio dubita della necessità di un esame congiunto di tali domande, osservando tuttavia che i convenuti interessati sono i membri di una stessa famiglia e che in passato hanno risieduto insieme nell’alloggio la cui occupazione suscita dette domande. 75 Fatte salve le verifiche che spetta a tale giudice effettuare, è giocoforza constatare che sembra poco probabile che alla data di proposizione di tale ricorso sia esistita una stessa situazione di fatto e di diritto da cui deriverebbe il rischio che decisioni «incompatibili», ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, siano emesse in diversi Stati membri se le domande di cui trattasi fossero decise separatamente, il che giustificherebbe l’applicazione della regola di competenza speciale prevista da tale disposizione. 76 Infatti, è vero che le domande di corresponsione di un’indennità proposte dalla ricorrente nel procedimento principale contro le quattro persone interessate da detto ricorso sono legate tra loro dal loro oggetto, essendo lo scopo di tali domande identico.

Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza delle disposizioni di diritto polacco applicabili, da un lato, tali domande sono dissociabili nella misura in cui potrebbero essere pronunciate sentenze diverse nei confronti di tali persone, in funzione dell’occupazione o meno da parte di ciascuna di esse dell’alloggio di cui trattasi durante il periodo di riferimento, e, dall’altro, non esiste una responsabilità solidale tra loro, il che sembra implicare un esame individuale dei fatti contestati.

Nelle sue osservazioni scritte, il governo polacco sembra confermare, in sostanza, che il diritto nazionale consente di adottare decisioni individuali nei confronti di dette persone, a seconda che dagli accertamenti di fatto del giudice adito risulti che ciascuna di esse occupava o meno l’alloggio in questione. 77 Pertanto, occorre interpretare l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 nel senso che tale disposizione è applicabile solo se, alla data di proposizione di un’azione con la quale un ricorrente ha chiamato in giudizio più convenuti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, esisteva una medesima situazione di fatto e di diritto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione di tutte le domande proposte nei confronti di tali convenuti contemporaneamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se tali domande fossero decise separatamente in diversi Stati membri, circostanza che spetta al giudice adito verificare. 78 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che: – un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato, non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» e non rientra nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale articolo 22, punto 1, primo comma; – una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi di tale articolo 5, punto 3, e – tale articolo 6, punto 1, è applicabile solo se, alla data di proposizione di un’azione con la quale un ricorrente ha chiamato in giudizio più convenuti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, esisteva una medesima situazione di fatto e di diritto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione di tutte le domande proposte nei confronti di tali convenuti contemporaneamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se tali domande fossero decise separatamente in diversi Stati membri.

Sulle spese 79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: ai fini della determinazione dell’applicabilità ratione temporis di tale regolamento, un’azione giudiziaria deve considerarsi intentata, ai sensi di tale disposizione, alla data in cui il ricorrente ha proposto la sua azione, in una causa che è stata successivamente oggetto di una decisione, e non alla data in cui il convenuto ha successivamente proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame di tale causa. 2) L’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che: – un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato, non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» e non rientra nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale articolo 22, punto 1, primo comma; – una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi di tale articolo 5, punto 3, e – tale articolo 6, punto 1, è applicabile solo se, alla data di proposizione di un’azione con la quale un ricorrente ha chiamato in giudizio più convenuti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, esisteva una medesima situazione di fatto e di diritto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione di tutte le domande proposte nei confronti di tali convenuti contemporaneamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se tali domande fossero decise separatamente in diversi Stati membri.

Firme * Lingua processuale: il polacco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 10 luglio 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 66 – Ambito di applicazione ratione temporis – Azione giudiziaria intentata da un ricorrente – Emissione di un’ingiunzione di pagamento – Opposizione di un convenuto a tale ingiunzione diretta al riesame della causa di cui trattasi – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Articolo 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Articolo 22, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili – Ricorso diretto al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile situato in uno Stato membro – Convenuto domiciliato in un altro Stato membro » Nella causa C‑99/24 [Chmieka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Koszalin, prima sezione civile, Polonia), con decisione del 31 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2024, nel procedimento G.M.K.-Z.B.M. contro S.O., LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e S. Noë, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del capo II e dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché delle disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la G.M.K.-Z.B.M., un’entità municipale polacca, e S.O., una persona fisica domiciliata nei [OSCURATO:PERSONA], in merito al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un bene immobile situato in Polonia. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento n. 44/2001 3 I considerando 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 erano così formulati: «(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...) (12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (...) (15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)». 4 Il capo II del regolamento n. 44/2001, intitolato «Competenza», conteneva una sezione 1, a sua volta intitolata «Disposizioni generali» e nella quale figuravano gli articoli da 2 a 4 di tale regolamento. 5 L’articolo 2 di detto regolamento, al paragrafo 1, prevedeva quanto segue: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». 6 L’articolo 3 del medesimo regolamento, al paragrafo, 1 disponeva quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del [capo II]». 7 La sezione 2 del capo II del regolamento n. 44/2001 era intitolata «Competenze speciali» e comprendeva gli articoli da 5 a 7 di tale regolamento. 8 Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1)      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...) 3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (...)». 9 L’articolo 6 del medesimo regolamento prevedeva quanto segue: «La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1)      in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; (...)». 10 La sezione 6 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Competenze esclusive», conteneva l’articolo 22 di quest’ultimo, che disponeva quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro; (...)». Regolamento n. 1215/2012 11 Il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001. 12 Il considerando 34 del regolamento n. 1215/2012 così recita: «È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], il regolamento [n. 44/2001] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea». 13 Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene una sezione 2, a sua volta intitolata «Competenze speciali» e nella quale figurano gli articoli da 7 a 9 di tale regolamento. 14 Ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (...) 2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (...)». 15 L’articolo 8 del medesimo regolamento prevede quanto segue: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1)      in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; (...)». 16 La sezione 6 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenze esclusive», contiene l’articolo 24 di tale regolamento, che dispone quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro; (...)». 17 Contenuto nel capo VI di detto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», l’articolo 66 di quest’ultimo prevede quanto segue: «1.      Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. 2.      In deroga all’articolo 80, il regolamento [n. 44/2001] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione». Diritto polacco Legge sulla tutela dei diritti dei locatari 18 L’articolo 18, paragrafo 1, della ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (legge sulla tutela dei diritti dei locatari, sul patrimonio abitativo dei comuni e sulla modifica del codice civile) del 21 giugno 2001 (Dz. U. n. 71, posizione 733), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela dei diritti degli inquilini»), prevede quanto segue: «Chiunque occupi locali senza titolo è tenuto al pagamento di un’indennità mensile fino alla data di liberazione dei locali». Codice di procedura civile 19 L’articolo 505 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede quanto segue: «§ 1.      Il convenuto può proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento. § 2.      L’ingiunzione di pagamento cessa di produrre effetti nella parte contestata mediante opposizione. L’opposizione proposta da uno solo dei convenuti in una stessa causa e rispetto a una o ad alcune delle pretese che sono state accolte fa cessare gli effetti dell’ingiunzione solo rispetto a tali pretese. (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 Nel corso del 1994, T.O., una persona fisica, ha concluso con la G.M.K.-Z.B.M., un’entità municipale polacca, un contratto di locazione avente ad oggetto un alloggio situato a Koszalin (Polonia), nel quale tale persona ha abitato con i suoi tre figli, tra cui S.O. Tale contratto è stato successivamente risolto da detta entità municipale. Nel corso del 2007, l’espulsione degli occupanti da tale alloggio è stata disposta da un giudice polacco, ma, secondo detta entità municipale, questi ultimi non hanno tuttavia lasciato i locali. 21 Il 15 marzo 2013 la G.M.K.-Z.B.M. ha adito il Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Koszalin, prima sezione civile, Polonia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto al pagamento di un’indennità. Con tale ricorso, apparentemente fondato sull’articolo 18 della legge sulla tutela dei diritti dei locatari, la G.M.K.-Z.B.M. ha chiesto che T.O. e i suoi tre figli fossero condannati a versarle una siffatta indennità per l’occupazione in assenza di contratto dell’alloggio di cui trattasi durante il 2011 e il 2012. Il ricorso indicava un indirizzo di domicilio di tutti questi convenuti in Polonia. 22 A seguito di detto ricorso è stata emessa un’ingiunzione di pagamento. Quest’ultima è stata ricevuta, in Polonia, da uno dei suddetti convenuti, in nome e per conto di tutti gli altri. Tale ingiunzione, non essendo stata all’epoca oggetto di opposizione, è stata dichiarata definitiva ed esecutiva. 23 Il 7 luglio 2023 S.O. ha validamente proposto opposizione a detta ingiunzione di pagamento, in forza dell’articolo 505 del codice di procedura civile, ai fini del riesame della causa e del rigetto del ricorso del 15 marzo 2013 in quanto irricevibile. S.O. ha sollevato un’eccezione di incompetenza dei giudici polacchi, sostenendo di essere residente esclusivamente nei [OSCURATO:PERSONA] dal 2007. S.O. ha aggiunto di non aver mai concluso un contratto di locazione relativo all’alloggio in questione. 24 Per contro, la G.M.K.-Z.B.M. ha affermato che i giudici polacchi erano competenti. Tale entità ha osservato che il legame tra i convenuti di cui trattasi è talmente stretto, in quanto sono parenti e hanno convissuto in tale abitazione, che occorreva esaminare congiuntamente le domande di pagamento da essa presentate nei loro confronti. 25 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sull’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 44/2001 rispetto a quello del regolamento n. 1215/2012, che lo ha sostituito, e, più precisamente, sull’interpretazione della nozione di «azioni proposte» di cui all’articolo 66 di quest’ultimo regolamento. Esso chiede se tale nozione si riferisca, nel caso di specie, al ricorso per risarcimento danni, proposto dalla ricorrente nel procedimento principale il 15 marzo 2013, o all’opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa a seguito di tale ricorso, proposta da S.O. il 7 luglio 2023 ai fini del riesame della causa di cui trattasi. 26 In secondo luogo, il giudice del rinvio cerca di stabilire se dalle disposizioni del capo II del regolamento n. 44/2001, o da quelle del capo II del regolamento n. 1215/2012, qualora quest’ultimo risulti applicabile, discenda che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro investito di un ricorso diretto al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile situato in tale altro Stato membro. 27 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se un siffatto ricorso rientri nella nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, o dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. La sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236), indicherebbe che tale nozione comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 o dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, da una giurisprudenza polacca risulterebbe che, alla luce della legge relativa alla tutela dei diritti dei locatari, il fatto di risiedere nei locali altrui senza valido titolo non costituisce un illecito. 28 In secondo luogo, tale giudice chiede se dall’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 o dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 possa risultare che esso dovrebbe esaminare il ricorso di cui è investito in modo da statuire congiuntamente nei confronti di tutte le persone interessate da tale ricorso che hanno risieduto nell’alloggio di cui trattasi. Dal diritto polacco deriverebbe la possibilità che siano pronunciate sentenze diverse nei confronti di ciascuna di tali persone, in funzione del fatto che l’individuo interessato abbia occupato o meno tale alloggio dopo la risoluzione del contratto di locazione di cui trattasi, poiché non vi sarebbe responsabilità solidale tra dette persone. Una siffatta possibilità potrebbe deporre contro l’applicabilità di tali disposizioni al procedimento principale, quale fondamento della competenza internazionale di detto giudice. 29 In terzo luogo, il giudice del rinvio intende stabilire se un ricorso diretto al pagamento di un’indennità per l’occupazione, senza valido titolo, di un immobile altrui, dopo la risoluzione di un relativo contratto di locazione, costituisca un’azione «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili», ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, o dell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. Secondo tale giudice, una siffatta interpretazione potrebbe essere respinta alla luce della sentenza del 3 ottobre 2013, Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633). 30 Infine, detto giudice indica che, nell’ipotesi in cui nessuna delle disposizioni dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 menzionate ai punti da 27 a 29 della presente sentenza consentisse di fondare la competenza dei giudici polacchi, esso respingerà in quanto irricevibile il ricorso proposto il 15 marzo 2013 dalla ricorrente nel procedimento principale. 31 In tali circostanze, il Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Koszalin, prima sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 66 del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che per “proposizione di un’azione giudiziaria” si intende la presentazione di una domanda da parte dell’attore in una causa civile oppure la presentazione di una richiesta di riesame di tale causa da parte del convenuto dopo la sua chiusura definitiva. In funzione della risposta alla questione precedente: 2)      Se le disposizioni di cui al capo II del regolamento [n. 44/2001] o, se del caso, le disposizioni di cui al capo II del regolamento [n. 1215/2012] debbano essere interpretate nel senso che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro in una causa avente ad oggetto il pagamento di un’indennità per l’uso in assenza di contratto di un bene immobile situato in tale altro Stato membro». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’applicabilità ratione temporis di tale regolamento, un’azione giudiziaria deve considerarsi intentata, ai sensi di tale disposizione, alla data in cui il ricorrente ha proposto la sua azione, in una causa che è stata successivamente oggetto di una decisione, o alla data in cui il convenuto ha successivamente proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame di tale causa. 33 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012 prevede, al suo paragrafo 1, che tale regolamento si applica, in particolare, alle azioni proposte a decorrere dal 10 gennaio 2015. Il paragrafo 2 di tale articolo 66 aggiunge che il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nelle azioni proposte prima di tale data. 34 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la ricorrente nel procedimento principale lo ha investito di un ricorso per risarcimento danni, il 15 marzo 2013, e che uno dei quattro convenuti oggetto di tale ricorso, ossia S.O., ha validamente proposto opposizione dinanzi a tale giudice, il 7 luglio 2023, avverso l’ingiunzione di pagamento che era stata emessa a seguito di detto ricorso. 35 La formulazione della prima questione riguarda l’ipotesi in cui «la causa» avviata dal ricorso considerato sia stata oggetto di una «chiusura definitiva». Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, l’opposizione proposta da S.O. ai fini di un riesame di tale causa è valida, cosicché l’ingiunzione di pagamento contestata sembra aver cessato di produrre i suoi effetti nei confronti di tale persona, in forza dell’articolo 505, paragrafo 2, del codice di procedura civile. 36 In tale contesto, occorre stabilire se, ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 44/2001 o del regolamento n. 1215/2012, la data determinante per individuare l’azione di cui all’articolo 66 di quest’ultimo sia quella in cui il ricorrente ha proposto il ricorso sfociato in una decisione emessa da un giudice o quella in cui il convenuto ha proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame, da parte di tale giudice, della causa di cui trattasi. 37 Orbene, nell’ambito di una siffatta verifica della competenza diretta di un giudice di uno Stato membro, al fine di stabilire se è applicabile ratione temporis il regolamento n. 44/2001 o il regolamento n. 1215/2012 in forza dell’articolo 66, paragrafo 1, di quest’ultimo, occorre fare riferimento alla data di proposizione dell’azione di cui tale giudice è investito (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑551/15, EU:C:2017:193, punti 25 e 26, nonché del 7 novembre 2019, Guaitoli e a., C‑213/18, EU:C:2019:927, punto 29). 38 Più in particolare, ai fini dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, un’opposizione proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro che contenga, conformemente alle norme di procedura nazionali applicabili, una domanda di riesame della causa di cui trattasi, come quella in questione nel procedimento principale, deve essere considerata in continuità con il ricorso iniziale, dal momento che tale domanda proposta dal convenuto è un atto che introduce un procedimento che costituisce non già un procedimento indipendente da quello avviato con tale ricorso iniziale, bensì il prolungamento di quest’ultimo. 39 Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte da cui risulta che, nell’ambito dell’applicazione di detto articolo 66, paragrafo 1, un giudice che statuisce in appello deve determinare la propria competenza internazionale in continuità con quella del giudice adito in primo grado, cosicché la data di proposizione del procedimento iniziale deve essere presa come criterio di riferimento (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑341/16, EU:C:2017:738, punti 3, 4, 20 e 22, nonché del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punti 16, 28, 34 e 36). 40 Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’applicabilità ratione temporis di tale regolamento, un’azione giudiziaria deve considerarsi intentata, ai sensi di tale disposizione, alla data in cui il ricorrente ha proposto la sua azione, in una causa che è stata successivamente oggetto di una decisione, e non alla data in cui il convenuto ha successivamente proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame di detta causa. Sulla seconda questione Sull’individuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione 41 Nell’ambito della sua seconda questione, il giudice del rinvio si interroga sulla propria competenza in modo alternativo, in funzione della risposta fornita dalla Corte alla prima questione, o ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento n. 44/2001, più in particolare dell’articolo 5, punto 3, dell’articolo 6, punto 1, e dell’articolo 22, punto 1, primo comma, di quest’ultimo, o ai sensi delle disposizioni del capo II del regolamento n. 1215/2012, più in particolare dell’articolo 7, punto 2, dell’articolo 8, punto 1, e dell’articolo 24, punto 1, primo comma, di quest’ultimo. 42 Dalla risposta fornita alla prima questione risulta che si deve ritenere che, nel procedimento principale, l’azione giudiziaria sia stata intentata, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, alla data di presentazione del ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, vale a dire il 15 marzo 2013. Ne consegue che sono le disposizioni del regolamento n. 44/2001 ad essere applicabili ratione temporis a tale controversia e a dover quindi essere interpretate per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi su quest’ultima. 43 Tuttavia, dal considerando 34 del regolamento n. 1215/2012 risulta che, poiché quest’ultimo ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001, che ha a sua volta sostituito la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di uno di tali strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, Mahá, C‑494/23, EU:C:2024:848, punto 27, nonché del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑536/23, EU:C:2025:293, punto 24 e giurisprudenza citata). Orbene, una siffatta equivalenza sussiste tra, da un lato, l’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 nonché, dall’altro, rispettivamente l’articolo 7, punto 2, l’articolo 8, punto 1, e l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012. 44 Ciò precisato, risulta che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che una di tali disposizioni è applicabile a un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato. 45 Occorre interpretare in successione l’articolo 22, punto 1, primo comma, poi l’articolo 5, punto 3, e l’articolo 6, punto 1, di tale regolamento. Sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 46 Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 a un’azione giudiziaria come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre ricordare che, in forza di tale disposizione, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile di cui trattasi è situato dispongono di una competenza esclusiva a conoscere delle azioni «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili», a prescindere dal domicilio delle parti. 47 Tale articolo 22 figura nella sezione 6 del capo II del regolamento n. 44/2001, la quale contiene un certo numero di norme sulla competenza esclusiva, che derogano alla regola generale di competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il domicilio del convenuto, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo, nonché alla luce dei considerando 11 e 12 di detto regolamento. Tenuto conto del suo carattere derogatorio, detto articolo 22, punto 1, primo comma, non deve essere interpretato in senso più ampio di quanto non richieda la sua finalità (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 19, nonché del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑497/22, EU:C:2023:873, punto 25). 48 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha evidenziato considerazioni di buona amministrazione della giustizia, sottolineando che il motivo essenziale della competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato l’immobile di cui trattasi è la circostanza che il giudice del luogo di ubicazione del bene è quello che si trova nella condizione più adatta, tenuto conto della prossimità, per avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e per applicare le norme e gli usi che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione del bene. Per quanto concerne, in particolare, i contratti di locazione di immobili, tale competenza esclusiva è giustificata, in particolare, dalla complessità del rapporto proprietario-locatario e dal fatto che tale rapporto è disciplinato da normative particolari, alcune delle quali hanno carattere imperativo, dello Stato in cui si trova l’immobile oggetto del contratto di locazione (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punti 25 e 30, nonché del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑497/22, EU:C:2023:873, punti 26 e 27). 49 Conformemente a una giurisprudenza costante, in primo luogo, l’espressione «in materia di diritti reali immobiliari», che figura all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in modo autonomo, al fine di garantirne un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. La norma sulla competenza esclusiva prevista da tale disposizione riguarda soltanto le azioni concernenti siffatti diritti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che mirano, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l’esistenza di altri diritti reali su tale bene e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di tali diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo. Ai fini dell’applicazione di detta disposizione, non è sufficiente che l’azione di cui trattasi riguardi un diritto reale immobiliare o che quest’ultima abbia un nesso con un immobile. Occorre che tale azione sia fondata su un diritto reale, che grava su un bene materiale e produce i suoi effetti nei confronti di tutti, e non su un diritto personale, il quale può essere fatto valere solo nei confronti del debitore (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 21; del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punti 30, 31 e 34, nonché del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punti 97, 99 e 100). 50 In secondo luogo, per stabilire se una controversia riguardi «contratti d’affitto di immobili», ai sensi dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, occorre esaminare, da un lato, se tale controversia verta su un contratto di locazione di immobili e, dall’altro, se l’oggetto di detta controversia sia direttamente connesso ai diritti e agli obblighi derivanti da tale contratto di affitto, poiché non è sufficiente che la stessa controversia abbia un nesso con un siffatto contratto. La norma sulla competenza prevista da tale disposizione riguarda quindi le contestazioni vertenti sulle condizioni di godimento di un immobile, vale a dire, in particolare, quelle tra locatori e locatari relativamente all’esistenza o all’interpretazione di contratti d’affitto, alla riparazione dei danni provocati da un locatario o all’evacuazione del bene locato (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑497/22, EU:C:2023:873, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza citata). 51 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che l’azione dinanzi ad esso pendente verte sul pagamento di un’indennità per l’occupazione di un alloggio dopo la fine di un relativo contratto di locazione. È pacifico che, a partire dalla data in cui l’entità municipale proprietaria di tale alloggio ha risolto il contratto di locazione da essa stipulato con T.O., i quattro convenuti chiamati in giudizio per effetto del ricorso iniziale, vale a dire T.O. e i suoi tre figli, sono divenuti occupanti senza valido titolo di detto alloggio, a condizione che vi risiedessero ancora, e non avevano quindi più alcun diritto su quest’ultimo. Inoltre, sembra pacifico che S.O. non ha personalmente concluso tale contratto di locazione, dovendosi ricordare che ella è figlia della firmataria di detto contratto, né ha aderito successivamente a quest’ultimo, cosicché deve essere qualificata come terzo rispetto a tale rapporto contrattuale. 52 Orbene, si deve ritenere che una siffatta azione, diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un bene immobile dopo la risoluzione di un relativo contratto di locazione, non rientri nell’ambito di applicazione della norma sulla competenza esclusiva prevista all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001. 53 Infatti, sotto un primo profilo, una siffatta analisi soddisfa il requisito di un’interpretazione restrittiva della norma derogatoria contenuta in tale disposizione ed è compatibile con gli obiettivi perseguiti da quest’ultima, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 47 e 48 della presente sentenza. In particolare, l’esame di una siffatta azione di risarcimento non richiede indagini in loco e non richiede né la valutazione di fatti né l’applicazione di norme e di usi del luogo di ubicazione del bene immobile di cui trattasi tali da giustificare la competenza esclusiva di un giudice dello Stato membro nel cui territorio tale bene è situato (v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a., C‑722/17, EU:C:2019:577, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza citata). 54 Sotto un secondo profilo, tale analisi è conforme alle interpretazioni dell’espressione «in materia di diritti reali immobiliari» e della nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, ricordate ai punti 49 e 50 della presente sentenza. Infatti, da un lato, un’azione diretta al pagamento di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile, dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a quest’ultimo, non rientra in tale espressione, in quanto una siffatta azione è fondata non già su un diritto reale, produttivo di effetti nei confronti di tutti, bensì su un diritto personale, che può essere invocato solo contro il presunto debitore al quale tale pagamento è richiesto. Dall’altro lato, un’azione come quella proposta contro S.O., che ha la qualità di terzo rispetto al contratto risolto, non può essere ricompresa nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale articolo 22, punto 1, primo comma, in quanto una siffatta azione non si ricollega direttamente ai diritti e agli obblighi derivanti da un contratto di locazione e non è quindi fondata sul rapporto proprietario-locatario (v., per analogia, per quanto concerne la disposizione equivalente a detto articolo 22, punto 1, primo comma, che figura all’articolo 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles, sentenza del 9 giugno 1994, Lieber, C‑292/93, EU:C:1994:241, punti 15 e 20, nonché ordinanza del 5 aprile 2001, Gaillard, C‑518/99, EU:C:2001:209, punto 20). 55 Sotto un terzo profilo, detta analisi è corroborata dalla relazione del sig. P. Schlosser sulla convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71). Dal punto 163 di tale relazione risulta che le azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione di diritti reali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, equivalente all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, poiché l’esistenza e la sostanza del diritto reale, nella maggior parte dei casi la proprietà, hanno in tale contesto solo un’importanza incidentale. 56 Di conseguenza, l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato, non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» e non rientra nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale disposizione. Sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 57 Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 a un’azione giudiziaria come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre ricordare che da tale disposizione risulta che, «in materia di illeciti civili dolosi o colposi», una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. 58 Conformemente a una giurisprudenza costante, la regola di competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punto 23 nonché giurisprudenza citata). Pertanto, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, è irrilevante la circostanza che una giurisprudenza nazionale, come quella vertente sulla legge relativa alla tutela dei diritti dei locatari, qualifichi o meno come «illecito» il fatto di risiedere nei locali altrui senza valido titolo. 59 Sempre secondo costante giurisprudenza, da un lato, tale regola di competenza speciale, in quanto deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto enunciata nell’articolo 2 di tale regolamento, deve essere interpretata restrittivamente e, dall’altro, detta regola è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica l’attribuzione di competenza a tali giudici per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione delle prove (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punti da 23 a 25 nonché giurisprudenza citata). 60 Come rilevato dal giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi domanda che, da un lato, non si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento e, dall’altro, miri a far valere la responsabilità di un convenuto, cosicché occorre verificare se queste due condizioni siano soddisfatte (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punti 83 e 85, nonché del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata). 61 Per quanto riguarda la prima di dette condizioni, la Corte ha precisato che la nozione autonoma di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi domanda fondata su un obbligo liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 52, nonché del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punto 44). 62 Nel caso di specie, una domanda di indennità come quella proposta dalla ricorrente nel procedimento principale contro S.O. non rientra in tale nozione di «materia contrattuale», in quanto una siffatta domanda è fondata sulla circostanza che una persona avrebbe occupato un immobile senza il libero consenso del proprietario espresso sotto forma di contratto di locazione. 63 Per quanto riguarda la seconda condizione enunciata al punto 60 della presente sentenza, è già stato dichiarato che un’azione mira a far valere la responsabilità di un convenuto quando un evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sia imputabile al convenuto, in quanto gli viene contestata un’azione o un’omissione contraria a un dovere o a un divieto imposto dalla legge. Infatti, deve essere possibile accertare un nesso causale tra il danno e il fatto illecito dal quale esso trae origine, senza che occorra al riguardo distinguere specificamente la «materia degli illeciti civili colposi», ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punti da 52 a 54 nonché giurisprudenza citata). 64 Nel caso di specie, una domanda di pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile altrui si fonda su un’obbligazione che trae origine da un evento dannoso, obbligazione che non è sorta indipendentemente dal comportamento del convenuto, sicché può essere accertato un nesso causale tra il danno asserito e un’eventuale azione od omissione illecita commessa da tale convenuto (v., a contrario , sentenza del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME, C‑242/20, EU:C:2021:985, punto 55). 65 Poiché le due condizioni menzionate al punto 60 della presente sentenza sono quindi soddisfatte in una situazione come quella di cui al procedimento principale, come rilevato dal governo polacco e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. 66 Di conseguenza, nel procedimento principale, il giudice del rinvio potrebbe, in linea di principio, dichiararsi competente sulla base di tale articolo 5, punto 3, in quanto giudice del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi di tale disposizione, poiché l’immobile di cui trattasi è situato in Polonia e più precisamente nella circoscrizione territoriale di tale giudice. Al riguardo, occorre ricordare, da un lato, che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui il danno asserito si è concretizzato sia quello dell’evento generatore di tale danno. Dall’altro lato, detta disposizione consente di fondare la competenza di un giudice sulla base del luogo in cui si è verificato l’asserito danno rispetto a tutti i soggetti presumibilmente responsabili, a condizione che detto danno si verifichi nella circoscrizione del giudice adito (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2018, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 42, e del 4 luglio 2024, MOL, C‑425/22, EU:C:2024:578, punto 26). 67 Tuttavia, alla luce degli elementi di fatto esposti dal giudice del rinvio, è necessario precisare, per fornire una risposta utile a quest’ultimo, che spetterà ad esso verificare se, nella controversia di cui è adito, un «evento dannoso sia avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, a causa della condotta di S.O. e, più precisamente, se S.O. abbia occupato personalmente l’immobile di cui trattasi nel periodo in questione nel procedimento principale, vale a dire negli anni 2011 e 2012. Alla luce della decisione di rinvio, non è escluso che S.O. abbia risieduto esclusivamente nei [OSCURATO:PERSONA] durante tale periodo. Orbene, in assenza di una siffatta occupazione da parte sua, non può essere individuato alcuno dei fattori di collegamento che rendono tale articolo 5, punto 3, applicabile nei confronti di S.O. 68 Da quanto precede risulta che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi di tale disposizione. Sull’interpretazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 69 Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 a un’azione giudiziaria come quella di cui al punto 44 della presente sentenza, occorre ricordare che tale disposizione prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili. 70 L’obiettivo della regola di competenza speciale enunciata all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 risponde, conformemente ai considerando 12 e 15 di tale regolamento, all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare che siano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 61, nonché del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punto 20 e giurisprudenza citata). 71 Poiché tale norma sulla competenza speciale deroga alla competenza di principio del foro del domicilio del convenuto enunciata all’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, essa deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Affinché le decisioni possano essere considerate «incompatibili», ai sensi dell’articolo 6, punto 1, di tale regolamento, deve sussistere una divergenza nella soluzione delle controversie che si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto. La sola circostanza che l’esito di uno dei procedimenti di cui trattasi possa avere un’influenza su quello dell’altro non è sufficiente per qualificare come «incompatibili» le decisioni da adottare nell’ambito di questi due procedimenti (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punti 63, 65 e 66, nonché del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punti 21 e 22 nonché giurisprudenza citata). 72 Inoltre, detto articolo 6, punto 1, non può consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e, quindi, di eludere la regola di competenza contenuta in tale disposizione. Il giudice adito può constatare tale elusione solo in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che il ricorrente abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punti 23 e 24 nonché giurisprudenza citata). 73 Pertanto, spetta al giudice del rinvio, da un lato, valutare l’esistenza di una stessa situazione di fatto e di diritto tenendo conto a tal fine di tutti gli elementi pertinenti della causa di cui è investito, senza valutare né la ricevibilità né la fondatezza dell’azione di cui trattasi e, dall’altro, assicurarsi che le domande proposte contro una pluralità di convenuti non mirino a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, la Corte può fornire a tale giudice gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che sono utili ai fini di tale valutazione (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 64, e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑393/23, EU:C:2025:85, punti 25 e 41 nonché giurisprudenza citata). 74 Nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che i giudici polacchi sono competenti a livello internazionale, in quanto il collegamento tra i quattro convenuti che essa ha inizialmente chiamato in giudizio, con il suo ricorso del 15 marzo 2013, è così stretto che occorrerebbe giudicare contemporaneamente le domande di corresponsione di un’indennità proposte nei loro confronti, allo scopo di evitare divergenze in caso di sentenze pronunciate in procedimenti distinti. Come menzionato al punto 28 della presente sentenza, il giudice del rinvio dubita della necessità di un esame congiunto di tali domande, osservando tuttavia che i convenuti interessati sono i membri di una stessa famiglia e che in passato hanno risieduto insieme nell’alloggio la cui occupazione suscita dette domande. 75 Fatte salve le verifiche che spetta a tale giudice effettuare, è giocoforza constatare che sembra poco probabile che alla data di proposizione di tale ricorso sia esistita una stessa situazione di fatto e di diritto da cui deriverebbe il rischio che decisioni «incompatibili», ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, siano emesse in diversi Stati membri se le domande di cui trattasi fossero decise separatamente, il che giustificherebbe l’applicazione della regola di competenza speciale prevista da tale disposizione. 76 Infatti, è vero che le domande di corresponsione di un’indennità proposte dalla ricorrente nel procedimento principale contro le quattro persone interessate da detto ricorso sono legate tra loro dal loro oggetto, essendo lo scopo di tali domande identico. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza delle disposizioni di diritto polacco applicabili, da un lato, tali domande sono dissociabili nella misura in cui potrebbero essere pronunciate sentenze diverse nei confronti di tali persone, in funzione dell’occupazione o meno da parte di ciascuna di esse dell’alloggio di cui trattasi durante il periodo di riferimento, e, dall’altro, non esiste una responsabilità solidale tra loro, il che sembra implicare un esame individuale dei fatti contestati. Nelle sue osservazioni scritte, il governo polacco sembra confermare, in sostanza, che il diritto nazionale consente di adottare decisioni individuali nei confronti di dette persone, a seconda che dagli accertamenti di fatto del giudice adito risulti che ciascuna di esse occupava o meno l’alloggio in questione. 77 Pertanto, occorre interpretare l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 nel senso che tale disposizione è applicabile solo se, alla data di proposizione di un’azione con la quale un ricorrente ha chiamato in giudizio più convenuti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, esisteva una medesima situazione di fatto e di diritto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione di tutte le domande proposte nei confronti di tali convenuti contemporaneamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se tali domande fossero decise separatamente in diversi Stati membri, circostanza che spetta al giudice adito verificare. 78 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che: –        un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato, non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» e non rientra nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale articolo 22, punto 1, primo comma; –        una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi di tale articolo 5, punto 3, e –        tale articolo 6, punto 1, è applicabile solo se, alla data di proposizione di un’azione con la quale un ricorrente ha chiamato in giudizio più convenuti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, esisteva una medesima situazione di fatto e di diritto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione di tutte le domande proposte nei confronti di tali convenuti contemporaneamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se tali domande fossero decise separatamente in diversi Stati membri. Sulle spese 79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: ai fini della determinazione dell’applicabilità ratione temporis di tale regolamento, un’azione giudiziaria deve considerarsi intentata, ai sensi di tale disposizione, alla data in cui il ricorrente ha proposto la sua azione, in una causa che è stata successivamente oggetto di una decisione, e non alla data in cui il convenuto ha successivamente proposto, avverso tale decisione, un’opposizione diretta al riesame di tale causa. 2) L’articolo 5, punto 3, l’articolo 6, punto 1, e l’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che: – un’azione giudiziaria diretta al pagamento di un’indennità in ragione dell’occupazione in assenza di contratto di un immobile dopo la risoluzione di un contratto di locazione relativo a tale immobile, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto interessato, non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» e non rientra nella nozione di «contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale articolo 22, punto 1, primo comma; – una domanda di corresponsione di un’indennità per l’occupazione in assenza di contratto di un immobile deve essere considerata rientrante nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi di tale articolo 5, punto 3, e – tale articolo 6, punto 1, è applicabile solo se, alla data di proposizione di un’azione con la quale un ricorrente ha chiamato in giudizio più convenuti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, esisteva una medesima situazione di fatto e di diritto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione di tutte le domande proposte nei confronti di tali convenuti contemporaneamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere incompatibili se tali domande fossero decise separatamente in diversi Stati membri. Firme * Lingua processuale: il polacco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1215/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris