Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 04635/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10450/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1205/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10450/2022 Numero sezionale 501/2026 Numero di raccolta generale 4635/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 14/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10450/2022 Numero sezionale 501/2026 Numero di raccolta generale 4635/2026 Data pubblicazione 02/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10450/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1205/2022 depositata il 15/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10450/2022 Numero sezionale 501/2026 Numero di raccolta generale 4635/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 14/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10450/2022 Numero sezionale 501/2026 Numero di raccolta generale 4635/2026 Data pubblicazione 02/03/2026