CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 03608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Locri; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27/04/2021 il Tribunale di Locri respingeva l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca della confisca di un immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA], ubicato a Platì, in contrada Remoto. L'originaria confisca era stata disposta, ai sensi dell'art. 12 -sexies decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Torino il 10/03/1995 nei confronti, tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il respingimento dell'istanza veniva giustificato dal Tribunale di Locri dall'assenza di elementi di novità, rilevanti ai sensi dell'art. 12 -sexies decreto- legge n. 306 del 1992, idonei a determinare una modifica del compendio processuale che aveva legittimato l'originaria ablazione del bene immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'unità immobiliare confiscata ex art. 12 -sexies decreto-legge n. 306 del 1992 intestata fittiziamente ad [OSCURATO:PERSONA], omettendo di confrontarsi con le censure difensive finalizzate a dimostrare la legittima disponibilità del bene in capo alla ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'esistenza del nesso di derivazione del bene confiscato dal delitto di cui all'art. 74 stup., per il quale era intervenuta la condanna di [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere esclusa, risalendo la costruzione dell'immobile, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, a un'epoca antecedente al reato presupposto. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'irrilevanza della documentazione previdenziale prodotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a corredo della consulenza tecnica di parte redatta dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a dimostrare che la ricorrente, al momento dell'acquisto del bene confiscato, svolgendo l'attività lavorativa di bracciante agricola, disponeva di risorse economiche idonee a consentirle l'acquisizione dell'immobile. 2.1. Queste argomentazioni venivano richiamate nella memoria difensiva datata 16/11/2021, con cui la difesa della ricorrente ribadiva le ragioni, poste a fondamento dell'originario atto di impugnazione, che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con cui il Tribunale di Locri non si era confrontata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che la revoca della confisca disposta ex art. 12 decreto-legge n. 306 del 1992 trae il suo fondamento sistematico dalla sostanziale omogeneità esistente tra lo strumento ablatorio di cui si discute e la confisca di prevenzione, disposta ai sensi dell' art. 2-ter legge 31 maggio 1975, n. 575, affermata, fin da epoca risalente, dalle Sezioni Unite, sull'assunto della comune natura dei due istituti «sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo [...]» (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239923-01). Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce in un filone giurisprudenziale che trae origine dall'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2- ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 - 01). Deve, al contempo, evidenziarsi che, nelle ipotesi di confisca di cui all'art. 12- sexies decreto-legge n. 306 del 1992, restano fuori dall'accertamento coperto dal giudicato di condanna, suscettibile di revoca, le situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura che attengono all'assenza di giustificazione in ordine alla provenienza dei beni, al loro valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221-01). Ne discende che l'ammissibilità e la valutabilità di una richiesta di revoca di un provvedimento di confisca emesso ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, tendente a rimuovere ex tunc un vizio genetico del provvedimento ablatorio, postula che la pretesa del soggetto inciso si fondi su argomenti o su fatti connotati da novità, la cui deduzione non risulti preclusa dal divieto di ne bis in idem, che deve ritenersi valido per qualsivoglia provvedimento suscettibile di divenire definitivo, seppure non assistito dalla garanzia processuale del giudicato formale. 3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente deve rilevarsi che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non prospettava elementi di novità processuale, rilevanti ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, idonei a determinare la revoca del provvedimento ablatorio presupposto, tali non potendo ritenersi le censure difensive, articolate mediante tre motivi di ricorso, relative alla legittima disponibilità dell'immobile confiscato in capo alla ricorrente e all'inesistenza del nesso di derivazione del bene sottoposto ad ablazione dal delitto di cui all'art. 74 stup. Deve, invero, rilevarsi che il Tribunale di Locri si soffermava in termini ineccepibili sull'assenza di elementi di novità rispetto alla precedente richiesta di revoca della confisca, che era stata decisa con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando che non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che il terreno su cui era stato edificato l'immobile controverso era stato acquisito dalla prevenuta mediante donazione. Si evidenziava, in proposito, che l'attestazione di questo atto di liberalità - recante la data del 09/07/1996 e sottoscritta dai coniugi Pochì-Agresta - era successiva alla contestazione associativa ex art. 74 T.U. stup., per la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nel procedimento di cognizione presupposto, conclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Torino il 10/03/1995, riguardante l'arco temporale compreso tra il 1990 e il 1993. Parimenti priva di rilievo processuale doveva ritenersi la documentazione previdenziale prodotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],, a corredo della consulenza tecnica di parte redatta dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a dimostrare che la ricorrente, al momento dell'acquisto del bene confiscato, disponeva di risorse economiche idonee a consentirle l'acquisizione dell'immobile controverso. Si evidenziava, in proposito, che la documentazione previdenziale prodotta dalla difesa del ricorrente non consentiva di quantificare i redditi da lavoro percepiti da [OSCURATO:PERSONA], quale bracciante agricola, all'epoca in cui l'immobile confiscato era stato edificato e rendeva irrilevanti le conclusioni dell'architetto Zito sul valore del bene controverso, che, peraltro, risultavano corroborate dalle sole dichiarazioni della ricorrente. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di Locri, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che i redditi lavorativi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] «non appaiono in ogni caso idonei a permettere [...] di provvedere autonomamente alla costruzione e alla gestione dell'abitazione, anche tenuto conto del breve periodo di tempo in cui la stessa risultava occupata [...]». Ne discende che, rebus sic stantibus, l'unico elemento di novità è costituito dalla consulenza tecnica di parte, redatta dall'architetto Zito, fondata sulle dichiarazioni rese dalla prevenuta, che, oltre a essere sprovviste di attendibilità, risultavano già presenti nel fascicolo processuale ed erano prive di quelle connotazioni indispensabili per attivare lo strumento controverso, postulando la rivalutazione di elementi già acquisiti. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la confisca disposta ex art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 «è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice» (Sez. 1, n. 27357 del 28/01/2021, Famà, Rv. 281634-01). La consulenza tecnica dell'architetto Zito, pertanto, appare priva di quelle connotazioni di novità idonee a legittimare il provvedimento revocatorio invocato, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in materia di giudizio di revisione, secondo cui, non costituisce una nuova prova, una diversa valutazione tecnico-scientifica dei dati processuali già apprezzati ai fini dell'adozione del provvedimento decisorio, con la conseguenza che siffatte valutazioni «possono proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su nuovi elementi di prova non conosciuti o non valutati dal giudice, poiché, le nuove valutazioni, altrimenti, si risolvono esclusivamente in apprezzamenti critici di emergenze oggettive già conosciute e apprezzate nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità [...]» (Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244152-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali