CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono il difetto di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla sussistenza della minaccia nella condotta di estorsione contestata, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi, le ragioni del loro convincimento sulla sussistenza della minaccia costitutiva del delitto di estorsione contestato (si vedano pagg. 9 e 10 sulle frasi dal contenuto intimidatorio rivolte dall'imputato alla vittima e sulla minaccia implicita data dalla presenza a ridosso dell'abitazione per costringerlo a corrispondergli l'ingiusto profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca