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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 20950/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15035-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3923/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 235/2015; Oggetto R.G.N.15035/2019 Cron.

Rep.

Ud.28/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il diritto dello stesso ricorrente all'inquadramento nel primo livello CCNL [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive per €32.433,72 , oltre accessori e spese, compensate per la metà.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con un motivo di ricorso al quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Motivi della decisione.

Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto congiunto di rinunzia del 17 maggio 2024 con il quale la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese e con incondizionata accettazione d a parte d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15035-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3923/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 235/2015; Oggetto R.G.N.15035/2019 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento dell'anzianità di servizio a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il diritto dello stesso ricorrente all'inquadramento nel primo livello CCNL [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive per €32.433,72 , oltre accessori e spese, compensate per la metà. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con un motivo di ricorso al quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto congiunto di rinunzia del 17 maggio 2024 con il quale la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese e con incondizionata accettazione d a parte d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
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