CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 27 maggio 209 che aveva riconosciuto POGGI Francesco colpevole del reato p. e p. dall'art. 73 comma V DPR 309/1990. 2. Considerato che l'unico motivo, riguardante la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato in quanto la decisione è sorretta da adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto che la Corte territoriale ha giustificato la sua decisione facendo menzione dei numerosi precedenti penali dell'imputato tra cui i delitti di rapina, furto e violazione di norme sulle armi e dell'applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, evidenziando che l'ulteriore episodio criminoso di cui all'odierno giudizio costituisce l'ennesima manifestazione di capacità criminale mai sopita ed espressione di una ingravescente condizione di pericolosità dell'imputato (pag. 4), uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità che delinea i profili di emersione del maggiore disvalore derivante dalla ripetizione del crimine. 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0