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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 ottobre 2023

Cassazione n. 34784/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5818/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. STOPPANI, 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4797/2019 depositata il 11/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso, rubricato con n.

R.G. 05818 /2020 , è stato fissato per la Camera di Consiglio del07/11/2023.

2. Nelle more del presente giudizio di cassazione , le parti sono pervenute ad una transazione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito dei necessari poteri, ha depositato presso la Cancellaria di questa Corte, in data 23/10/2023 , atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., domandando l’estinzione del processo.

4. La rinuncia di cui al punto che precede è stata comunicata dalla cancelleria alle parti costituite in data 23/10/2023.

5. Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.

6. In difetto di contestazioni circa l’intervenuta transazione, ritiene il Collegio di non far luogo a pronuncia sulle spese (come consentito dall’art. 391, 2° co. c.p.c.) pur in difetto di tempestiva adesione alla rinuncia delle controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5818/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. STOPPANI, 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4797/2019 depositata il 11/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso, rubricato con n. R.G. 05818 /2020 , è stato fissato per la Camera di Consiglio del07/11/2023. 2. Nelle more del presente giudizio di cassazione , le parti sono pervenute ad una transazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito dei necessari poteri, ha depositato presso la Cancellaria di questa Corte, in data 23/10/2023 , atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., domandando l’estinzione del processo. 4. La rinuncia di cui al punto che precede è stata comunicata dalla cancelleria alle parti costituite in data 23/10/2023. 5. Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. 6. In difetto di contestazioni circa l’intervenuta transazione, ritiene il Collegio di non far luogo a pronuncia sulle spese (come consentito dall’art. 391, 2° co. c.p.c.) pur in difetto di tempestiva adesione alla rinuncia delle controricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara estin
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