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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22173/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23/02/2024, ha confermato la sentenza del 20/05/2020 del Tribunale di Lecce pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificato il fatto contestato, perché deteneva, per fini di spaccio, 4,11 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish da cui era possibile ricavare 7,4 dosi. --che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo con un primo motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 604 cod. proc pen., avendo il giudice a quo ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione sulla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; 1/40- --che, con un secondo motivo, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e/o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte di appello valutato lo stato di incensuratezza dell'imputata né l'occasionalità del reato e la minima offensività dello stesso, trattandosi di cessione di sostanza a titolo gratuito in favore del proprio compagno; --che, con un terzo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non avendo la Corte di appello valutato che la cessione dei 4 grammi di hashish era destinata al fidanzato ed era a titolo gratuito e comunque, del valore massimo di venti euro; t4,4L. --che, con un quarto motivo, lamenta violazione di legge ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 7, del d.P.R. 309 del 1990, non avendo la Corte di appello riconosciuto la menzionata circostanza attenuante nonostante sia emerso che la ricorrente, all'inizio della perquisizione personale, abbia spontaneamente consegnato alla Polizia fenitenziaria la sostanza stupefacente al momento del controllo; --che, quanto al primo e al secondo motivo, la Corte di appello ha correttamente respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, integrando la motivazione in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità effettuata dal primo giudice, evidenziando che la sostanza stupefacente è stata introdotta dalla Geri all'interno della [OSCURATO:PERSONA]• al fine di cederla ad un detenuto, di talché il danno non può essere ritenuto esiguo; --che, quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che, a prescindere dal valore della res e dalla mancata corresponsione di un prezzo, la condotta contestata è espressiva di particolare pericolosità e gravità, in quanto la donna aveva introdotto un quantitativo di sostanza stupefacente all'interno di un istituto penitenziario, valorizzando così il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale t / tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa, che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata.

Al riguardo, si ricorda che la valutazione richiesta all'interprete ai fini dell'art. 62 1n.4/cod. pen. concerne tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano, compresi i risvolti di natura criminale, che vanno riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, a prescindere da una prospettiva puramente patrikniale (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034). --che, quanto al quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 posto che la Geri non ha fornito alcun contributo collaborativo utile per l'individuazione del soggetto o dei soggetti che le avevano ceduto la sostanza stupefacente ma si è limitata a consegnare spontaneamente la sostanza da lei detenuta solo dopo essere stata segnalata dall'unità cinofila, sicchè il rinvenimento della sostanza, anche ove l'imputata non avesse consegnata, sarebbe stato inevitabile; --che, pertanto, le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata ( tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893); --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23/02/2024, ha confermato la sentenza del 20/05/2020 del Tribunale di Lecce pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificato il fatto contestato, perché deteneva, per fini di spaccio, 4,11 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish da cui era possibile ricavare 7,4 dosi. --che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo con un primo motivo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 604 cod. proc pen., avendo il giudice a quo ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione sulla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; 1/40- --che, con un secondo motivo, la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e/o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte di appello valutato lo stato di incensuratezza dell'imputata né l'occasionalità del reato e la minima offensività dello stesso, trattandosi di cessione di sostanza a titolo gratuito in favore del proprio compagno; --che, con un terzo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non avendo la Corte di appello valutato che la cessione dei 4 grammi di hashish era destinata al fidanzato ed era a titolo gratuito e comunque, del valore massimo di venti euro; t4,4L. --che, con un quarto motivo, lamenta violazione di legge ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 7, del d.P.R. 309 del 1990, non avendo la Corte di appello riconosciuto la menzionata circostanza attenuante nonostante sia emerso che la ricorrente, all'inizio della perquisizione personale, abbia spontaneamente consegnato alla Polizia fenitenziaria la sostanza stupefacente al momento del controllo; --che, quanto al primo e al secondo motivo, la Corte di appello ha correttamente respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, integrando la motivazione in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità effettuata dal primo giudice, evidenziando che la sostanza stupefacente è stata introdotta dalla Geri all'interno della [OSCURATO:PERSONA]• al fine di cederla ad un detenuto, di talché il danno non può essere ritenuto esiguo; --che, quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che, a prescindere dal valore della res e dalla mancata corresponsione di un prezzo, la condotta contestata è espressiva di particolare pericolosità e gravità, in quanto la donna aveva introdotto un quantitativo di sostanza stupefacente all'interno di un istituto penitenziario, valorizzando così il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale t / tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa, che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata. Al riguardo, si ricorda che la valutazione richiesta all'interprete ai fini dell'art. 62 1n.4/cod. pen. concerne tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano, compresi i risvolti di natura criminale, che vanno riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, a prescindere da una prospettiva puramente patrikniale (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034). --che, quanto al quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990 posto che la Geri non ha fornito alcun contributo collaborativo utile per l'individuazione del soggetto o dei soggetti che le avevano ceduto la sostanza stupefacente ma si è limitata a consegnare spontaneamente la sostanza da lei detenuta solo dopo essere stata segnalata dall'unità cinofila, sicchè il rinvenimento della sostanza, anche ove l'imputata non avesse consegnata, sarebbe stato inevitabile; --che, pertanto, le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata ( tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893); --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 f
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