CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23848-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 317/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23848 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- , Rg 23848/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Vercelli con pronuncia nr 10/2018, emessa in sede di riassunzione a seguito di sentenze di annullamento di sentenze di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio da parte della CTR del Piemonte ( sentenza nr 336/2014 ) accoglieva i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] annullando alcune cartelle di pagamento e avvisi di accertamento . Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR del Piemonte che, con sentenza 317/2020, dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi Ha resistito con controricorso/illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Diritto [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli ad 38 comma terzo del dlgs nr 546/1992 e dell'ad 50 327,comma I c.p.c. in relazione all'ad 58 della I. nr 69/2009 contestando la ritenuta tardività dell'appello in quanto, essendo iniziati i giudizi prima del 4 luglio 2009, ad esso doveva applicarsi il termine di impugnazione annuale e non già semestrale come ritenuto dalla Commissione regionale. i Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 53 comma secondo e 22 del dlgs nr 546/1992 sul termine del deposito di appello e dell'ad 112 c.p.c. per avere sovrapposto il concetto di deposito a quello di notifica in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il presente giudizio consegue all'annullamento della sentenza della CTP di Vercelli per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando la CTR la nullità assoluta dei (separati) giudizi di primo grado in cui non era stata rispettata la regola del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone (Cass. civ. sez. un., n. 10145/2012). Proprio perché la violazione della norma sul litisconsorzio necessario determina la nullità dell'intero procedimento, ne consegue il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383 c.p.c. comma III (Cass. s.u. 1052/2007; Cass.16910/2011). In sintesi la ricorrente non ha considerato la distinzione tra il rinvio prosecutorio o proprio (art. 383 c.p.c., comma 1) e rinvio restitutorio di cui all'art. 383 c.p.c., comma 3. Nel primo caso il giudice di rinvio è chiamato a completare il giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda, in applicazione del principio di diritto enunciato. Tale fase, pur dotata di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Cass. 11844/2016 cit.). Per questa ragione il giudizio di rinvio prosecutorio è insensibile alle modifiche processuali medio tempore intervenute (salvo l'eventuale specifico regime transitorio), atteso che, nonostante la sentenza di primo grado abbia perso efficacia, il giudizio di rinvio non è la rinnovazione del primo grado di giudizio, e il procedimento è già stato introdotto secondo le regole processuali in quel momento vigenti.Nel caso del rinvio restitutorio, invece, e segnatamente nel caso in esame, è dichiarata la nullità dell'intero procedimento e di conseguenza il nuovo giudice si trova ad istruire un giudizio nuovo, data l'assenza di un precedente giudizio. Poiché è necessario ricominciare il processo a partire dal momento in cui si è verificata la nullità che non era stata rilevata, con la conseguenza che, retrocesso il processo in primo grado, e diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio, a tale giudizio si applicano le modifiche processuali sopravvenute (Cass. 9991/2017). In tal modo il collegio intende dare continuità al principio già espresso da questa Corte (Ordinanza n. 22407 del 15/10/2020; Cass 2022 nr 1903). Del resto l'applicazione del principio tempus regit processum presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime processuale; invece se, come nel caso di specie, è stato dichiarato nullo il giudizio di primo grado per un vizio originario insanabile, quale la mancata integrazione del contraddittorio, venendo a mancare l'atto originario cade anche il collegamento con il precedente regime processuale e il nuovo processo che si instaura a seguito di rinvio restitutorio ex art. 383 c.p.c., comma 3 è sottoposto alle regole vigenti al momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo. Pertanto, il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado, emessa a seguito del nuovo giudizio che è stato (come pacifico) introdotto dopo il 4 luglio 2009, è quello del rinnovato art. 327 c.p.c. a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 e cioè il termine di sei mesi. Il giudice d'appello, anche in assenza di costituzione della controparte poteva rilevare d'ufficio la inammissibilità dell'appello per intempestività atteso che la questione della tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile dalle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione (Cass. n. 6829/2015).Il secondo motivo è parimenti infondato. Occorre evidenziare al riguardo che la pronuncia di inammissibilità si fonda sulla tardiva notifica del gravame agli odierni controricorrenti per superamento del termine semestrale previsto dall'ad 327 c.p.c. senza che abbia assunto alcon rilievo la successiva fase di deposito. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 5.100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spe