Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 32857/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pello di Venezia;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACOSTANTINI, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullatasenza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Cortedi appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia resa dal locale Tribunale il10/06/2024 per il reato riqualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309.1.1.

Con due motivi strettamente connessi, si deduce la nullità della sentenza diprimo grado e della sentenza di appello per violazione degli artt. 143 e 546 cod.proc. pen., in ragione dell’omessa traduzione di tali atti in lingua conosciutadall’imputato alloglotto.2.

La Corte territoriale ha rigettato la doglianza ritenendo che l’omessatraduzione della sentenza non integri, di per sé, un vizio rilevante, in mancanzadella deduzione di un pregiudizio concreto e attuale, reputato nel caso di specie solopotenziale, considerata la proposizione dell’impugnazione da parte del difensore.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

La motivazione della Corte di appello sul punto non è conforme ai principiaffermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38306 del 29 maggio 2025, secondocui l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato che noncomprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, aisensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., estendendosi l’obbligo ditraduzione anche alle sentenze di appello, giacché il diritto all’assistenza linguisticaopera fino alla decisione definitiva del procedimento.

Le Sezioni Unite hanno, inparticolare, chiarito che, in mancanza di traduzione della sentenza, deve escludersiche la parte sia tenuta ad allegare un pregiudizio concreto ed attuale, poichél’impossibilità per l’imputato di esaminare direttamente l’atto nella lingua a luicomprensibile rende inesigibile la specificazione di doglianze personali: il pregiudizioalle prerogative difensive è, in tal caso, in re ipsa.

Ne consegue che la sentenzaimpugnata, nel subordinare la rilevanza del vizio all’allegazione di un pregiudizionon meramente potenziale e nel ritenere sufficiente la proposizionedell’impugnazione da parte del difensore, ha fatto applicazione di un criterio non piùcompatibile con l’assetto interpretativo tracciato dal Supremo consesso.La nullità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, non investe la decisione insé, ma la sentenza-documento, la cui motivazione, non tradotta, è equiparabile –nei confronti dell’imputato alloglotto – a una motivazione mancante, conconseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del combinato dispostodegli artt. 143 e 546 cod. proc. pen.3.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,nonché la sentenza documento n. 420 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendosi latrasmissione degli atti al suddetto Tribunale, nella fase successiva alladeliberazione, per la traduzione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza documento n. 420del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti diAmechi [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti al suddetto Tribunale, nella fasesuccessiva alla deliberazione, per la traduzione.Così deciso il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Venezia;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCACOSTANTINI, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullatasenza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Cortedi appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia resa dal locale Tribunale il10/06/2024 per il reato riqualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309.1.1. Con due motivi strettamente connessi, si deduce la nullità della sentenza diprimo grado e della sentenza di appello per violazione degli artt. 143 e 546 cod.proc. pen., in ragione dell’omessa traduzione di tali atti in lingua conosciutadall’imputato alloglotto.2. La Corte territoriale ha rigettato la doglianza ritenendo che l’omessatraduzione della sentenza non integri, di per sé, un vizio rilevante, in mancanzadella deduzione di un pregiudizio concreto e attuale, reputato nel caso di specie solopotenziale, considerata la proposizione dell’impugnazione da parte del difensore.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. La motivazione della Corte di appello sul punto non è conforme ai principiaffermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38306 del 29 maggio 2025, secondocui l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato che noncomprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, aisensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., estendendosi l’obbligo ditraduzione anche alle sentenze di appello, giacché il diritto all’assistenza linguisticaopera fino alla decisione definitiva del procedimento. Le Sezioni Unite hanno, inparticolare, chiarito che, in mancanza di traduzione della sentenza, deve escludersiche la parte sia tenuta ad allegare un pregiudizio concreto ed attuale, poichél’impossibilità per l’imputato di esaminare direttamente l’atto nella lingua a luicomprensibile rende inesigibile la specificazione di doglianze personali: il pregiudizioalle prerogative difensive è, in tal caso, in re ipsa. Ne consegue che la sentenzaimpugnata, nel subordinare la rilevanza del vizio all’allegazione di un pregiudizionon meramente potenziale e nel ritenere sufficiente la proposizionedell’impugnazione da parte del difensore, ha fatto applicazione di un criterio non piùcompatibile con l’assetto interpretativo tracciato dal Supremo consesso.La nullità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, non investe la decisione insé, ma la sentenza-documento, la cui motivazione, non tradotta, è equiparabile –nei confronti dell’imputato alloglotto – a una motivazione mancante, conconseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del combinato dispostodegli artt. 143 e 546 cod. proc. pen.3. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,nonché la sentenza documento n. 420 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendosi latrasmissione degli atti al suddetto Tribunale, nella fase successiva alladeliberazione, per la traduzione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza documento n. 420del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti diAmechi [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti al suddetto Tribunale, nella fasesuccessiva alla deliberazione, per la traduzione.Così deciso il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris