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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07045/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen., trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione all'incensurabile rigetto della prospettata versione difensiva in ordine alla resistenza passiva e della mancata consapevolezza di trovarsi al cospetto di personale di polizia giudiziaria (v. pg. 4 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è del pari generica riproposizione in fatto alla quale la Corte ha dato corretta risposta (v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] attiene a questione di fatto non specificamente devoluta in appello; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che il quinto motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alle incensurabili ragioni ostative, in diritto e in fatto, poste a base della decisione (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen., trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione all'incensurabile rigetto della prospettata versione difensiva in ordine alla resistenza passiva e della mancata consapevolezza di trovarsi al cospetto di personale di polizia giudiziaria (v. pg. 4 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è del pari generica riproposizione in fatto alla quale la Corte ha dato corretta risposta (v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] attiene a questione di fatto non specificamente devoluta in appello; Ritenuto che il quarto motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che il quinto motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alle incensurabili ragioni ostative, in diritto e in fatto, poste a base della decisione (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.0
Sentenza Cassazione n. 07045/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris