CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo pec dell’AvvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]Sai [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata ex lege presso gli indirizzi pec degli AvvocatiVincenzo Paltrinieri e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.512/2024 depositatail 07/02/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 9601/2024Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 14439/2026Data pubblicazione 15/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino