CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13387/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n.2282/17della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 21 febbraio 2017, depositata i n data8 marzo e notificata in data 24 marzo 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.13387/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.2282/17 dellaCommissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 21 febbraio 2017, depositatain data 8 marzo e notificata in data 24 marzo 2017, che ha rigettatol’appello dell’ufficio contro l a decision e n.25332/2015della Commissione tributaria provinciale di Napoli , che avevaaccolto il ricorso del l a società avverso il diniego tacito sull’istanza di rimborso ex art. 68 d.lgs. n.546/1994 per 14.553,28 euro. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che ad essere obbligata al rimborso erasempre l'amministrazione finanziaria e non la concessionaria per la riscossione. Secondo i giudici di appello, l’art.68, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 comportava la nascita di un ’ ob bligazione ex lege da indebito, da ritenersi completamente nuova ed autonoma rispetto al precedente versamento provvisorio fatto dalla contribuente. Per tale ragione, non poteva avere alcun pregio giuridico la tesi dell'ufficio finanziario appellante, secondo cui il rimborso dovevaessere eseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il solo fatto che i versamenti provvisori furono dalla contribuente fatti alla concessionaria per la riscossione. La C.t.r. riteneva che la ripartizione di competenze fraEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. el'Agenzia delle Entrate riguardava unicamente i rapporti interni fra le due istituzioni e che spettava all'ente , che si rit eneva incompetente, attivare l'ente ritenuto competente, affinché provvedessesulle richieste di autotutela in genere (e quindi anche di rimborso) del contribuente. Nel caso dispecie, secondo la C.t.r., l'Agenzia delle Entrate aveva solo dichiarato, ma non documentato , di aver trasmesso il provvedimento di sgravio ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presso la quale la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." non aveva trovato alcun rimborso ex art. 68 , co. 2 , d.lgs.n.546/1992, tanto da dover proseguire il giudizio in appello. r.g. n.13387/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo, l ’Agenzia delle entrate ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. 13 aprile 1999 n.112, nonché dell'art. 10 l.27 luglio 2000 n. 212 e degli artt. 68, co. 2, e 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , in relazione all'art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l'assunto dei giudici di secondo grado, secondo cui ad essere obbligata al rimborso è sempre l'amministrazione finanziaria e non la concessionaria per la riscossione, è erroneo. Invero l'art. 26 del d.lgs. n. 112/1999, dispone che se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale . Il sistema dunque prevede che quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall'ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione; contestualmente allo sgravio, l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione; in base al citato articolo 26, il rimborso viene erogato presso l'Agente della riscossione. r.g. n.13387/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] premesso, la ricorrente sostiene che la C.t.r. abbia violato le norme indicate in rubrica. Infatti la società contribuente già dal 06/02/2015, data in cui via PEC aveva comunicato l'accoglimento del reclamo, era a conoscenza dei fatti: ovvero che l'ufficio in data 19/3/14 aveva effettuato lo sgravio della cartella ed emesso l'ordine di rimborso all'[OSCURATO:SOCIETA]. Nonostante ciò la società inoltrava il ricorso sul silenzio-rifiuto senza citare in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. ed,in esito all'udienza relativa al primo ricorso, taceva su quanto l'Agenzia delle Entrate le aveva comunicato. Sostiene la ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA], interpellata dall'ufficio, aveva riferito di non aver ricevuto formale richiesta di restituzione da parte del contribuente, in favore del quale al sistema risulta da tempo un rimborso spettante pari ad euro 21.372,93. Secondo l’Agenzia delle entrate, era evidente il comportamento gravemente scorre tto della società contribuente, la quale, nella piena consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ha proposto ben due ricorsi per ottenere dall'Agenzia delle Entrate un rimborso che era già stato disposto in suo favore dal concessionario della riscossione. Considerata dunque la palese temerarietà della lite, l’ufficio chiede la condanna della società contribuente ai sensi dell'art. 96 ultimo comma cod. proc. civ., precisando che secondo l'interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, primo comma, la condanna ex art. 96, ult. co., può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità senza richiedere la prova del danno. 2. Il motivo èinfondato. Questa Corte, esaminando altra controversia, nella vigenza della disciplina anteriore all’applicabilità del giudizio di ottemperanza anche a fattispecie come quella oggetto di causa -introdotto con d.lgs. n. 156 r.g. n.13387/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 2015-, ha af fermato il principio secondo cui in materia di processo tributario, posto che ild.lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del citato decreto (Cass., sent. 20616/2008). Si è a tal fine specificato che nello stabilire il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza dal contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ne ha accolto il ricorso, la norma, determinando la nascita di un'obbligazione "ex lege" da indebito, escludeva l'assoggettabilità dell'istanza ai termini di decadenza previsti dald.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ritenuta comunque necessaria - prima della novella del 2015 - per poter adire l'autorità giudiziaria in caso di inadempimento dell'Amministrazione (Cass., sent. n. 18027 del 2016; vedi anche Cass., ord. n.30368 del 2018). Nel caso di specie, la società contribuente, deducendo di avere diritto al rimborso d’ufficio delle somme già versate e riconosciute come non dovute da sentenza definitiva emessa in suo favore, decorsi i novanta giorni ha chiesto il rimborso all’ufficio ed impugnato il diniego tacito.Pertanto appare evidente la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in ordine all’impugnativa del diniego tacito di rimborso, come ritenuto dal giudice di prima istanza e confermato dal giudice di seconde cure, che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. Nel merito, appare opportuno evidenziare che la C.t.r. , con accertamento in fatto, ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate , pur riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso, aveva solo r.g. n.13387/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, ma non aveva documentato , di aver trasmesso il provvedimento di sgravio ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presso la quale la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." non aveva trovato alcun rimborso ex art. 68 , co. 2 , d.lgs.n.546/1992. Ogni altra questionesollevata dall’amministrazione non può essere oggetto di esame in questa sede, attenendo all’esecuzione del rimborso. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto la società contribuente è rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si appli