CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 05612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28026/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce s ez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 126/2021depositata il 07/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La società [OSCURATO:SOCIETA]. citava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere – previo accertamento della nullità delle relative clausole del contratto di conto corrente intrattenuto con la stessa - la restituzione della somma da questa indebitamente percepite per interessi ultralegali, capitalizzazioni, commissione di massimo scoperto, valute, spese non dovute e non pattuite per iscritto, interessi usurari. Deduceva di aver intrattenuto sin dal 1979 un rapporto di conto corrente, con affidamento di £. 150.000.000 e dal 17.5.2005 di € 120.000,00 e sosteneva che l’apparente saldo negativo del conto (per € 117.000,00, che erano stati versati solo per evitare l’azione giudiziale), era risultato non dovuto a seguito di corretto ricalcolo del rapporto, dal quale era emerso un saldo positivo di € 165.467,10. La banca convenuta contestava la domanda. 2. ― Il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva, in data 26.2.2015, dichiarava la nullità della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quella relativa alla determinazione del tasso debitorio mediante clausola «uso piazza», e, quindi, l’illegittimità, degli addebiti per interessi anatocistici, ultralegali e anche per c.m.s.; affidava, quindi, al CTU l’incarico di verificare il superamento del tasso soglia e depurare il saldo del conto corrente delle somme indebitamente appostate. All’esito della CTU il Tribunale di Taranto respingeva la domanda ritenendola sfornita di prova. 3. ― La Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, rigettava l’appello principale della Arredoelettrarredo e dichiarava inammissibile l’appello incidentale per difetto di interesse della banca. La Corte di merito ha confermato la valutazione del Tribunale circa il fatto che la domanda di ripetizione dell’indebito fosse rimasta sfornita di prova per la frammentarietà della documentazione prodotta che aveva di fatto impedito la ricostruzione anche parziale del rapporto, ovvero per la parte limitata ai periodi documentati; e ciò perché: a) la produzione solo parziale degli estratti conto rendeva infondata la pretesa del correntista di rifare i conteggi azzerando il saldo iniziale del primo estratto disponibile in assenza di prova che questo fosse pari a zero o comunque non fosse attivo per banca; b) ad un primo estratto conto non aveva fatto seguito la produzione completa degli estratti conto successivi per tutta la durata residua del rapporto: invero, premesso che il rapporto di conto corrente aveva avuto inizio nel 1979, il consulente tecnico aveva rilevato la mancanza degli estratti conto di numerosi periodi tra il 1979 e il 1987, nonché la mancanza completa degli estratti conto del 1988, del 1989 del 1990 e del 1993; e che, benché l’affidamento fosse stato revocato nel maggio 2006, il rapporto di conto corrente era proseguito fino al settembre 2009 ma in giudizio erano stati prodotti gli estratti solo fino al 1.10.2005; in sostanza nel caso in esame v’era stata una produzione "frammentaria" degli estratti conto fino al 2005 e nessuna produzione dall'ottobre 2005 al settembre 2009, quando il conto corrente era stato estinto. c) era irrilevante ex art. 116 II comma c.p.c. la condotta della banca (in tesi, di non aver rilasciato alla cliente la documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B. e non aver ottemperato all’ordine di esibizione del Giudice), perché, da un lato, non risultava che la società, prima del giudizio, avesse fatto richiesta alla banca degli estratti conto (la richiesta stragiudiziale del 15.2.2005 non aveva, invero, ad oggetto i medesimi bensì la documentazione contrattuale); dall’altro, non vi era stato alcun ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, fermo che, quand’anche vi fosse stato, il fatto che la banca l’avesse disatteso sarebbe stato un elemento di prova da solo non sufficiente alla rielaborazione contabile del rapporto. 4. ― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, avendo ritenuto che la mancanza di alcuni estratti conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa rispetto ad un orizzonte temporale di circa 26 anni di durata avesse impedito il ricalcolo del saldo del rapporto al netto del fenomeno anatocistico, avrebbe finito così per penalizzare eccessivamente una parte e avvantaggiare oltre modo l’altra e per disattendere la conclusione cui era pervenuta il CTU - che in nessun modo aveva rilevato l’impossibilità oggettiva del ricalcolo richiesto - senza giustificare il motivo per cui i risultati numerici cui la CTU contabile era pervenuta non fossero attendibili. 2.-Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte di appello errato nel ritenere non provata la domanda di ripetizione della somma di € 117.000,00 quale rimessa solutoria indebita: l’erroneità del ragionamento sulla infondatezza della domanda di ripetizione delle somme a vario titolo indebitamente versate, illustrate nel primo motivo, si riverserebbe, dunque, nella conseguente decisone sulla pretesa ripetizione della predetta somma. 3.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 I comma n.5 c.p.c. in relazione agli art. 2697 c.c. e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello errato a valorizzare la carenza di estratti conto dal 31.10.2005 alla chiusura del conto, poiché a partire dalla predetta data la prosecuzione del rapporto era stata solo formale, senza alcuna operatività effettiva, per il deteriorarsi dei rapporti con la banca: infatti, dopo il versamento della somma di 117.000,00, avvenuto il 19.5.2006, la società in data 22.1.2007 aveva avviato l’azione legale – non avendo più la correntista interesse a movimentare il conto - e nel settembre del 2009 era receduta dal contratto. 4. –I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto evidentemente connessi, sono inammissibili per le ragioni che si vanno a precisare. 4.1. ― Anzitutto detti motivi sono inammissibili laddove invocano impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., quest’ultimo, peraltro, senza alcuna specifica illustrazioneladdove è noto che non può considerarsi ritualmente proposta la censura di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che non contenga anche l’indicazione specifica della domanda (o dell’eccezione o del motivo di appello) asseritamente non esaminata dal giudice, e dell’atto o del verbale in cui la stessa risulta proposta. Quanto, poi, alla prima norma invocata è altrettanto noto il consolidato il principio per cui sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. solo se il giudice di merito applica la regola del giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, «cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento del risultanze istruttorie assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito» (v. per tutte Cass. n. 1634/2020). Nel caso in esame, nulla di tutto ciò si rinviene nella censura, la quale altro non fa che rimettere in discussione il governo del materiale probatorio operato dal giudice di merito (per tutte Cass., Sez. Un. n. 20867/202) laddove – come è altrettanto noto - spetta a quest’ultimo valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria e che ciò deve fare ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento». La ricorrente ― lungi dal censurare una violazione delle regole sulle ripartizione dell'onere probatorio o di quelle che regolano il valore da attribuire alle prove ― muove una censura tutta versata « in fatto » sulla valutazione della sufficienza o meno del materiale probatorio offerto rispetto all’obiettivo di un ricalcolo attendibile del saldo contestato, la quale essendo -appunto - rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità solo se sono errati i criteri giuridici con cui è condotto il ragionamento che lo sostiene o se la motivazione che ne dà conto è affetta da anomalie tali da renderla carente del requisito minimo costituzionalmente previsto, e non allorquando detto convincimento non è condiviso dalla parte che se ne duole. Nella specie la ricorrente invoca (nel secondo e terzo motivo) il vizio motivazionale di cui al nr. 5 dell’art. 360 comma 1 c.p.c. ma la censura è del tutto inammissibile, non solo perché non è illustrato quale sarebbe stato il fatto storico, discusso tra le parti in causa e decisivo il cui «omesso esame» (e non «erroneo» esame) avrebbe viziato la decisione, ma perché la decisione gravata è conforme a quella assunta dal giudice di primo grado (v. art. 360 comma IV c,p.c.). 4.2 ― Né vale in senso diverso il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza di legittimità a conforto della propria censura alla sentenza gravata, giacché questa –anche nella sua evoluzione successiva al ricorso - non consente certo di rimettere in discussione in questa sede una valutazione di merito attinente alla prova dei fatti costitutivi della domanda proposta dalla società correntista E’ vero infatti che questa Corte è pervenuta ad affermare che l’assenza di alcuni estratti conto (inziali o intermedi) non impedisce al giudice di valutare il fondamento della domanda del correntista laddove: (a) sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici o di altre appostazioni appostate a carico del correntista; (b) la mancanza di una parte degli estratti conto sia colmabile altrimenti attraverso il ricorso ad altri elementi di prova o alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; (c) l’utilizzo di tali elementi sia coerente con la distribuzione dell’onere probatorio, e non finisca per gravare una delle parti dell’onere di dimostrare l’eventuale insussistenza di un credito o di un minor debito dell’altra. Dette valutazioni, però, sono di pertinenza del giudice di merito, che dovrà valutare, con ricognizione in fatto che gli spetta in via esclusiva ― eventualmente con l’ausilio di una consulente tecnico esperto in materia contabile ― se sussista la prova delle illegittime appostazioni, se la carenza di alcuni estratti conti sia colmabile con altri elementi di prova in funzione di un risultato attendibile in termini di ricostruzione del saldo finale; e detta valutazione non può essere censurata in sede di legittimità «in fatto», ovvero pretendendo da questa Corte - come è accaduto in questo caso con conseguente inammissibilità della censura - un ulteriore giudizio sulle risultanze probatorie, ma solo eventualmente, sotto il profilo del vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui ― come già detto ― questo è ancora ammissibile. Si può solo aggiungere per chiarezza ulteriore che la doglianza di cui al primo motivo per cui la conclusione cui era pervenuta la Corte d’Appello sarebbe stata «contraddetta» dalla CTU che in alcun modo aveva rilevato l’impossibilità oggettiva del ricalcolo richiesto, è del tutto infondata quale censura alla logicità e coerenza della motivazione, evidente essendo che spetta al giudice valutare l’attendibilità del risultato cui perviene il proprio consulente. 5.- Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 210 c.p.c. per avere la Corte d’Appello errato ad escludere che il Tribunale, nel formulare il quesito conferito al CTU, avesse impartito alla Banca un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: posto che secondo detto quesito il CTU doveva rispondere «sulla base degli estratti conto prodotti e consultando, ove occorra, la documentazione relativa al rapporto nella disponibilità dell'istituto bancario, che si ordina di porre a disposizione del consulente», sarebbe inequivoca l’emissione, appunto di un «ordine» alla Banca di porre a disposizione del consulente la documentazione relativa al rapporto che si trovava nella sua disponibilità. 5.1-Anche il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente anche in tal caso invoca in modo inammissibile il vizio motivazionale di cui al nr. 5 dell’art. 360 comma 1 c.p.c., senza illustrare quale sarebbe stato il fatto storico, discusso tra le parti in causa e decisivo di cui vi sarebbe stato «omesso esame» e deduce, invece, un’erronea valutazione di una risultanza processuale, ovvero del contenuto dell’ordinanza con cui era stato conferito l’incarico e formulato il quesito al CTU, laddove è consolidato il principio per cui attraverso tale norma non può darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito (v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Inoltre, invoca un vizio di violazione di legge sempre con riguardo all’art. 2697 c.c. senza tuttavia – anche in questo caso – muovere una censura in termini di erronea applicazione della regola del giudizio fondata sulla distribuzione dell'onere della prova, bensì anche in tal caso in termini di valutazione compiuta dal giudice nel merito dei fatti portati alla sua attenzione, valutazione compiuta nella specie senza in alcun modo attribuire indebitamente la prova di detti fatti alla parte che non ne era onerata. 6. ― In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a