Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 gennaio 2021

Cassazione n. 36924/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo altresì non condannarsi l'imputato al pagamento di una somma ex art. 616 cpp a favore della cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 8 ottobre 2020 (dep. il 2 gennaio 2021) la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Treviso il 6 dicembre 2012 - appellata da Marco MARSURA - ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) irrogate allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza gravata che ne aveva affermato la responsabilità - quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza del 2 febbraio 2009) - per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta e con la recidiva specifica infraquinquennale e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando otto motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dísp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 216 legge fall. con riguardo all'affermazione dì responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale, relativamente alla mancata rilevazione delle fatture di acquisto e di vendita del 2004, deducendo sul punto altresì l'omessa pronuncia sul primo motivo di appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore.

2.3. Con il terzo motivo sono stati allegati - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta distrazione del saldo di cassa (di euro 20.826,60).

2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla distrazione della somma di euro 105.386,40.

2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla corretta valutazione della prova sulla destinazione delle somme distratte mediante prestiti personali a Oscar DARIO per un acquisto immobiliare in favore della società fallita.2.6.

Con il sesto motivo sono stati assunti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 216 e 217 legge fall. e il vizio di motivazione, poiché erroneamente i fatti non sarebbe stati qualificati come bancarotta semplice.

2.7. Con il settimo motivo sono stati prospettati - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta documentale, «con riguardo al requisito della ricostruibilità del patrimonio».

2.8. Con l'ottavo motivo sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale con particolare riguardo all'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Alla luce della formulazione dei motivi di ricorso, deve anzitutto osservarsi che: - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - nel medesimo vizio di violazione della legge penale sostanziale non può sussumersi la violazione delle norme processuali (che può essere dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. qualora si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) e, segnatamente, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. che rientra nel vizio di motivazione, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di essa a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e), cit. (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02).

Ne deriva che con le doglianze relative all'erronea ricostruzione dei fatti - come meglio si vedrà di seguito - il ricorrente ha a ben vedere censurato la motivazione della sentenza impugnata. 4://

2. Con il primo motivo di ricorso si è rappresentato che: - con l'atto di appello era stata chiesta l'assoluzione del MARSURA dall'imputazione di bancarotta documentale relativa alla mancata rilevazione delle fatture di acquisto e di vendita del 2004, allegando che già il Tribunale aveva ritenuto che invece la rilevazione di esse avesse avuto luogo, quantunque non avesse reso sentenza di assoluzione in parte qua; - la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, così affermando illogicamente la sussistenza di un fatto già riconosciuto insussistente; - dunque, la sentenza impugnata sarebbe viziata per carenza di motivazione.

2.1. La sentenza di appello non ha omesso affatto di pronunciarsi sul motivo di appello, per vero del tutto laconico ai limiti dell'inammissibilità, ma - richiamando le dichiarazioni rese in giudizio dal curatore del fallimento - ha affermato che nel caso di specie non è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale della fallita, rilevando come per l'anno 2004 non risultassero le movimentazioni finanziarie e che per gli anni 2004/2005 vi erano in contabilità lacune informative e le movimentazioni erano descritte in modo cumulativo e parziale.

Il motivo di ricorso in esame si è limitato a reiterare il motivo di appello, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato e senza neppure addurre un travisamento della prova; esso è pertanto inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Ma, più a monte, alla luce di quanto sopra rilevato in virtù di quanto accertato dai Giudici merito, con evidenza difetta ogni interesse del ricorrente sul punto, poiché - anche se si ritenesse che le fatture fossero state in effetti appostate nella contabilità - resterebbe ferma l'irregolare tenuta di quest'ultima ascritta all'imputato anche per l'anno 2004 e, dunque, egli non potrebbe ottenere alcun effetto utile dall'accoglimento della doglianza neppure sotto il profilo della commisurazione della pena già determinata nel minimo edittale.

Non occorre, allora, immorare oltre.

3. Con il secondo motivo, trascrivendo il sesto motivo di appello, il ricorrente ha addotto che: - sarebbero state utilizzate al fine della decisione le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore del fallimento, ritenute ammissive della responsabilità, mai verbalizzate;- la Corte di appello avrebbe richiamato la giurisprudenza secondo la quale alle dichiarazioni in discorso non si applicherebbe l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., ma non avrebbe colto l'essenza del motivo di gravame, ossia la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni stesse da parte del curatore, atteso che alla relazione di quest'ultimo non è allegato un verbale sottoscritto dal MARSURA e comunque nel corpo di essa manca un riferimento esatto, «virgolettato» a quanto l'imputato avrebbe dichiarato e che quindi il curatore ha riassunto in modo approssimativo e inverosimile (come, ad esempio, per quel che attiene ai prestiti agli amici che il MARSURA avrebbe riportato); - di tal ché tali dichiarazioni non possono assumere alcun valore confessorio.

3.1. Anche il motivo in esame è privo di specificità, giacché non tiene effettivamente conto del percorso argomentativo mediante il quale la decisione impugnata (come, per vero, già quella di primo grado) è pervenuta all'affermazione di responsabilità del MARSURA.

Difatti, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la Corte di appello ha fatto riferimento ai dati rassegnati dal curatore del fallimento sulla scorta delle annotazioni rinvenute nella contabilità aziendale, nonché dei dati risultanti dagli estratti conto bancari e dalle matrici degli assegni, puntualizzando che il curatore non si è limitato a una mera presa d'atto delle ammissioni dell'imputato.

Quanto, invece, alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha dato conto delle irregolarità rassegnate dal curatore, senza valorizzare alcuna dichiarazione dell'imputato.

Non occorre, allora, dilungarsi oltre, bastando osservare che il ricorso peraltro non è autosufficiente, non essendo stato compiegato alcun atto a sostegno dell'asserto difensivo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01)-

4. Con il terzo motivo, con riguardo alla distrazione del saldo di cassa pari a euro 20.826,60, il ricorrente ha dedotto che: - la presenza dell'attivo sarebbe stata ritenuta alla luce dell'ultimo aggiornamento contabile al 31 dicembre 2007 (allegato alla relazione ex art. 33 e riportato pure nella relazione del CT della difesa), nonostante si tratti di una bozza di incerta provenienza del bilancio di esercizio del 2007 poi non presentato; - inoltre, il fallimento è intervenuto il 2 febbraio 2009 e sarebbe illogico ritenere che il saldo cassa non abbia subito mutamenti nell'arco di oltre un anno.

4.1. L'allegazione in esame è una reiterazione del terzo motivo di appello che non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata e con quella di primo grado, dalle quali consta che il fatto in esame è stato tratto dall'ultimo aggiornamento contabile (e sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato al curatore debba ritenersi che la disponibilità economica fosse effettiva); e che il MARSURA non ha offerto alcun elemento a sostegno dell'asserito impiego di esso per pagamenti ai fornitori.

5. Con il quarto motivo, con riferimento alla distrazione della somma di euro 105.386,40, si è dedotto che: - la provvista in discorso - che secondo l'imputazione deriverebbe da erogazioni ottenute da UNICREDIT e [OSCURATO:PERSONA] e destinate a impieghi estranei all'oggetto sociale - sarebbe stata determinata dalla somma dei saldi passivi dei conti bancari dell'impresa fallita al 31 dicembre 2005, saldi prima sconosciuti alla contabilità della società e spontaneamente contabilizzati dal 2006; - il curatore ha riferito che i rapporti bancari in parola erano i normali conti operativi della società attraverso i quali «avvenivano normali operazioni sociali e pagamenti nella maggior parte dei casi»; - tale asserto non sarebbe stato tenuto in considerazione dalla Corte di appello, che ha attribuito al MARSURA una dichiarazione - da lui mai resa al curatore - secondo la quale egli avrebbe destinato in toto il saldo de quo ai propri amici e ciò, sempre secondo la Corte territoriale, avrebbe trovato riscontro negli accertamenti eseguiti dal curatore mediante l'acquisizione degli estratti conto e delle matrici degli assegni (spontaneamente consegnate dal MARSURA con confuse annotazioni a matita dei destinatori che non contengono alcuna causale); - tuttavia, il curatore non ha acquisito ed esaminato tutti gli estratti conto e sarebbe stato ignorato quanto esposto nella consulenza tecnica redatta nell'interesse dell'imputato (secondo cui i saldi dei conti correnti comprenderebbero euro 30.502,74 di oneri bancari e finanziamenti dovuti alla società per euro 45.864,00, già nel 2008 l'esposizione verso entrambi gli istituti si era ridotta a meno della metà dell'importo riportato nel capo dì imputazione); - dunque, l'assunto per cui l'intero importo di euro 105.386,00 sia stato distratto mediante prestiti agli amici sarebbe indimostrato ed anzi smentito (e peraltro detto importo comprenderebbe anche euro 18.000,00 dovuti a Enzo NAPOLI a cagione di rapporti commerciali documentati da fatture regolarmente registrate).

5.1. Il motivo in esame - con il quale è stato reiterato quanto dedotto con il quarto motivo di appello - è inammissibile perché ha inteso censurare la decisione impugnata mediante una ricostruzione in fatto, senza addurre in effetti e ritualmente (ossia specificamente indicando gli atti a sostegno del proprio asserto: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) un travisamento della prova.6.

Con il quinto motivo si è censurata la sentenza impugnata, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe compiuto una corretta valutazione della prova su un punto decisivo e, in particolare, sulla destinazione delle somme distratte mediante prestiti personali a Oscar DARIO per un acquisto immobiliare in favore della società fallita.

Ad avviso del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. - «rappresentata e facente capo a» Oscar DARIO - con scrittura privata autenticata del 16 dicembre 2004 aveva promesso in vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile; nella scrittura la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dato quietanza della somma di euro 82.850 versata a titolo di caparra, che sarebbe stata corrisposta non in unica soluzione ma «evidentemente» mediante consegna di successivi assegni all'OSCAR; tuttavia, l'acquisto immobiliare non si sarebbe perfezionato perché la società fallita sarebbe rimasta vittima di un'azione fraudolenta.

Il Tribunale, pur riconoscendo i termini della vicenda, l'ha qualificata come un tentativo di esigere il credito già accumulatosi, valorizzando sul punto le incerte dichiaraziong testimoniali (di Samuele TOSO e del curatore); la Corte di appello si sarebbe determinata nello stesso senso, non considerando le cadenze temporali di quanto accaduto e comunque in maniera illogica.

6.1. Anche il motivo in esame costituisce reiterazione delle doglianze già prospettate con il gravame (cfr. quinto motivo di appello) e si sostanzia in una ricostruzione alternativa del fatto, già disattesa dai Giudici di merito (che hanno esposto le ragioni a sostegno del decisum), che non può essere ritualmente dedotta in questa sede di legittimità,

7. Con il sesto motivo sono state dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta e non anche come bancarotta semplice.

Il ricorrente ha censurato la decisione di appello, poiché essa avrebbe descritto l'imputato come un soggetto «scaltro» e ravvisato un nesso indissolubile tra la bancarotta patrimoniale e quella documentale nell'intento di depauperare il patrimonio della fallita.

Tuttavia, «ben diversa» sarebbe «l'immagine dell'imputato» che è «emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale», in quanto già la deposizione del curatore avrebbe descritto il MARSURA come un imprenditore molto più «sfortunato che disonesto», tanto che fu lo stesso MARSURA a fare emergere l'ammanco di euro 105,386,49, inserendo nella contabilità del 2006 debiti dell'anno 2005 che non erano stati annotati, a descrivere i propri rapporti con soggetti apparentemente estranei all'attività sociale e a consegnare le matrici degli asseati, a ripianare con beni propri gran parte del debito verso le banche; e il suo rapporto con Dario OSCAR fu finalizzato all'acquisto di un immobile e l'imputato fu vittima di una frode.

Dunque, da tali dati dovrebbe trarsi che la condotta del MARSURA fu connotata da imprudenza ma non dal dolo proprio della distrazione, avendo al più consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti, compresi gli ipotetici prestiti dai quali non derivò per lui alcun arricchimento; e nella specie non dovrebbe ravvisarsi neppure la bancarotta fraudolenta documentale, bensì soltanto una tenuta della contabilità incompleta e irregolare che non impedì la ricostruzione del patrimonio.

7.1. Il motivo in esame è inammissibile perché, !ungi dal denunciare una violazione della legge penale, ha addotto una diversa lettura in fatto della vicenda così non muovendo rituali censure alla motivazione della sentenza impugnata.

8. Con il settimo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta documentale, «con riguardo al requisito della ricostruibilità del patrimonio».

Il ricorrente ha rassegnato che la Corte di appello avrebbe ignorato che il curatore ha confermato ampiamente la ricostruibilità del patrimonio e del movimento degli affari atteso che lo stesso curatore: - avrebbe circoscritto agli anni 2004 e 2005 le lacune contabili, dando atto della trasparenza ripristinata nel 2006 con la spontanea emersione delle esposizioni riguardanti gli anni precedenti, che Ozi curatore avrebbe attribuito al cambio di commercialista; - e avrebbe riferito che la contabilità sarebbe stata tenuta «in modo [...] da sprovveduti, pensando di far quadrare i conti e non pensando che se la società andava in fallimento non bisognava fare così.

E lui non sapeva e chi ha fatto queste registrazioni, se era un po' più furbo, le faceva un po' meglio».

Pertanto, non avrebbe dovuto qualificarsi il fatto dell'imputato come bancarotta fraudolenta documentale bensì come bancarotta semplice.

8.1. Il motivo in esame - con il quale è stato a ben vedere dedotto solo il vizio di motivazione a cagione dell'erronea ricostruzione della fattispecie (v. retro. par. 1) - costituisce pedissequa trascrizione dell'ottavo motivo di appello ed è privo di un confronto con l'iter argomentativo della sentenza impugnata che ha disatteso la prospettazione difensiva facendo riferimento alla deposizione del curatore (di cui il ricorrente ha richiamato solo taluni passi), dalla quale ha tratto che: per l'anno 2004 non risultavano le movimentazioni finanziarie dell'impresa, la contabilità degli anni 2004 e 2005 era caratterizzata da lacune informative e le relative movimentazioni erano descritte in modo cumulativo e parziale, essendo stata annotata solo nel 2006 una sopravvenienza passiva verso gli istituti di credito in maniera del tutto generica, le poste creditorie indicate nella contabilità del 2006 non erano reali, il patrimonio non era esattamente ricostruibile poiché comunque in contabilità era appostato un credito di euro 80.000,00 «senza nome».

Ancora la Corte di appello ha dato conto del fatto che la ricostruzione solo parziale effettuata dal curatore, con difficoltà e anche tramite l'acquisizione di documenti presso terzi, non esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione; e ha attribuito al MARSURA la piena consapevolezza della reale situazione finanziaria dell'impresa e la volontà di tenere le scritture contabili con le modalità sopra descritte per rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa in pregiudizio ai creditori.

È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione.

9. Con l'ottavo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione del fatto dell'imputato come bancarotta fraudolenta documentale e non anche come bancarotta semplice con particolare riguardo all'elemento psicologico del reato.

Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie risulta che la tenuta della contabilità era affidata a un professionista esterno (e l'affidamento di essa a un diverso professionista nel 2006 avrebbe fatto emergere i fatti oggetto dì imputazione); e la Corte di appello erroneamente non avrebbe considerato che l'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato è il dolo specifico; di conseguenza, il suo fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.

9.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Non solo perché questa Corte ha già chiarito che l'affidamento della contabilità ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche non esime da responsabilità l'amministratore (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268), ma per la dirimente considerazione che - come pure in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità - la bancarotta fraudolenta documentale per l'irregolare tenuta delle scritture contabili integra un'ipotesi di reato a dolo generico (a differenza della diversa ipotesi di omessa tenuta della contabilità, per cui è prescritto il dolo specifico: cfr. Sez. 5, n. 33114/2020, cit.).

10. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3.000,00, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire al ricorrente medesimo profili di colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo altresì non condannarsi l'imputato al pagamento di una somma ex art. 616 cpp a favore della cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 ottobre 2020 (dep. il 2 gennaio 2021) la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Treviso il 6 dicembre 2012 - appellata da Marco MARSURA - ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) irrogate allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza gravata che ne aveva affermato la responsabilità - quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza del 2 febbraio 2009) - per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta e con la recidiva specifica infraquinquennale e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando otto motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dísp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 216 legge fall. con riguardo all'affermazione dì responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale, relativamente alla mancata rilevazione delle fatture di acquisto e di vendita del 2004, deducendo sul punto altresì l'omessa pronuncia sul primo motivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore. 2.3. Con il terzo motivo sono stati allegati - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta distrazione del saldo di cassa (di euro 20.826,60). 2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla distrazione della somma di euro 105.386,40. 2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla corretta valutazione della prova sulla destinazione delle somme distratte mediante prestiti personali a Oscar DARIO per un acquisto immobiliare in favore della società fallita.2.6. Con il sesto motivo sono stati assunti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 216 e 217 legge fall. e il vizio di motivazione, poiché erroneamente i fatti non sarebbe stati qualificati come bancarotta semplice. 2.7. Con il settimo motivo sono stati prospettati - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta documentale, «con riguardo al requisito della ricostruibilità del patrimonio». 2.8. Con l'ottavo motivo sono stati dedotti - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale con particolare riguardo all'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Alla luce della formulazione dei motivi di ricorso, deve anzitutto osservarsi che: - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - nel medesimo vizio di violazione della legge penale sostanziale non può sussumersi la violazione delle norme processuali (che può essere dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. qualora si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) e, segnatamente, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. che rientra nel vizio di motivazione, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di essa a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e), cit. (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02). Ne deriva che con le doglianze relative all'erronea ricostruzione dei fatti - come meglio si vedrà di seguito - il ricorrente ha a ben vedere censurato la motivazione della sentenza impugnata. 4:// 2. Con il primo motivo di ricorso si è rappresentato che: - con l'atto di appello era stata chiesta l'assoluzione del MARSURA dall'imputazione di bancarotta documentale relativa alla mancata rilevazione delle fatture di acquisto e di vendita del 2004, allegando che già il Tribunale aveva ritenuto che invece la rilevazione di esse avesse avuto luogo, quantunque non avesse reso sentenza di assoluzione in parte qua; - la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, così affermando illogicamente la sussistenza di un fatto già riconosciuto insussistente; - dunque, la sentenza impugnata sarebbe viziata per carenza di motivazione. 2.1. La sentenza di appello non ha omesso affatto di pronunciarsi sul motivo di appello, per vero del tutto laconico ai limiti dell'inammissibilità, ma - richiamando le dichiarazioni rese in giudizio dal curatore del fallimento - ha affermato che nel caso di specie non è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale della fallita, rilevando come per l'anno 2004 non risultassero le movimentazioni finanziarie e che per gli anni 2004/2005 vi erano in contabilità lacune informative e le movimentazioni erano descritte in modo cumulativo e parziale. Il motivo di ricorso in esame si è limitato a reiterare il motivo di appello, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato e senza neppure addurre un travisamento della prova; esso è pertanto inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Ma, più a monte, alla luce di quanto sopra rilevato in virtù di quanto accertato dai Giudici merito, con evidenza difetta ogni interesse del ricorrente sul punto, poiché - anche se si ritenesse che le fatture fossero state in effetti appostate nella contabilità - resterebbe ferma l'irregolare tenuta di quest'ultima ascritta all'imputato anche per l'anno 2004 e, dunque, egli non potrebbe ottenere alcun effetto utile dall'accoglimento della doglianza neppure sotto il profilo della commisurazione della pena già determinata nel minimo edittale. Non occorre, allora, immorare oltre. 3. Con il secondo motivo, trascrivendo il sesto motivo di appello, il ricorrente ha addotto che: - sarebbero state utilizzate al fine della decisione le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore del fallimento, ritenute ammissive della responsabilità, mai verbalizzate;- la Corte di appello avrebbe richiamato la giurisprudenza secondo la quale alle dichiarazioni in discorso non si applicherebbe l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., ma non avrebbe colto l'essenza del motivo di gravame, ossia la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni stesse da parte del curatore, atteso che alla relazione di quest'ultimo non è allegato un verbale sottoscritto dal MARSURA e comunque nel corpo di essa manca un riferimento esatto, «virgolettato» a quanto l'imputato avrebbe dichiarato e che quindi il curatore ha riassunto in modo approssimativo e inverosimile (come, ad esempio, per quel che attiene ai prestiti agli amici che il MARSURA avrebbe riportato); - di tal ché tali dichiarazioni non possono assumere alcun valore confessorio. 3.1. Anche il motivo in esame è privo di specificità, giacché non tiene effettivamente conto del percorso argomentativo mediante il quale la decisione impugnata (come, per vero, già quella di primo grado) è pervenuta all'affermazione di responsabilità del MARSURA. Difatti, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la Corte di appello ha fatto riferimento ai dati rassegnati dal curatore del fallimento sulla scorta delle annotazioni rinvenute nella contabilità aziendale, nonché dei dati risultanti dagli estratti conto bancari e dalle matrici degli assegni, puntualizzando che il curatore non si è limitato a una mera presa d'atto delle ammissioni dell'imputato. Quanto, invece, alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha dato conto delle irregolarità rassegnate dal curatore, senza valorizzare alcuna dichiarazione dell'imputato. Non occorre, allora, dilungarsi oltre, bastando osservare che il ricorso peraltro non è autosufficiente, non essendo stato compiegato alcun atto a sostegno dell'asserto difensivo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01)- 4. Con il terzo motivo, con riguardo alla distrazione del saldo di cassa pari a euro 20.826,60, il ricorrente ha dedotto che: - la presenza dell'attivo sarebbe stata ritenuta alla luce dell'ultimo aggiornamento contabile al 31 dicembre 2007 (allegato alla relazione ex art. 33 e riportato pure nella relazione del CT della difesa), nonostante si tratti di una bozza di incerta provenienza del bilancio di esercizio del 2007 poi non presentato; - inoltre, il fallimento è intervenuto il 2 febbraio 2009 e sarebbe illogico ritenere che il saldo cassa non abbia subito mutamenti nell'arco di oltre un anno. 4.1. L'allegazione in esame è una reiterazione del terzo motivo di appello che non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata e con quella di primo grado, dalle quali consta che il fatto in esame è stato tratto dall'ultimo aggiornamento contabile (e sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato al curatore debba ritenersi che la disponibilità economica fosse effettiva); e che il MARSURA non ha offerto alcun elemento a sostegno dell'asserito impiego di esso per pagamenti ai fornitori. 5. Con il quarto motivo, con riferimento alla distrazione della somma di euro 105.386,40, si è dedotto che: - la provvista in discorso - che secondo l'imputazione deriverebbe da erogazioni ottenute da UNICREDIT e [OSCURATO:PERSONA] e destinate a impieghi estranei all'oggetto sociale - sarebbe stata determinata dalla somma dei saldi passivi dei conti bancari dell'impresa fallita al 31 dicembre 2005, saldi prima sconosciuti alla contabilità della società e spontaneamente contabilizzati dal 2006; - il curatore ha riferito che i rapporti bancari in parola erano i normali conti operativi della società attraverso i quali «avvenivano normali operazioni sociali e pagamenti nella maggior parte dei casi»; - tale asserto non sarebbe stato tenuto in considerazione dalla Corte di appello, che ha attribuito al MARSURA una dichiarazione - da lui mai resa al curatore - secondo la quale egli avrebbe destinato in toto il saldo de quo ai propri amici e ciò, sempre secondo la Corte territoriale, avrebbe trovato riscontro negli accertamenti eseguiti dal curatore mediante l'acquisizione degli estratti conto e delle matrici degli assegni (spontaneamente consegnate dal MARSURA con confuse annotazioni a matita dei destinatori che non contengono alcuna causale); - tuttavia, il curatore non ha acquisito ed esaminato tutti gli estratti conto e sarebbe stato ignorato quanto esposto nella consulenza tecnica redatta nell'interesse dell'imputato (secondo cui i saldi dei conti correnti comprenderebbero euro 30.502,74 di oneri bancari e finanziamenti dovuti alla società per euro 45.864,00, già nel 2008 l'esposizione verso entrambi gli istituti si era ridotta a meno della metà dell'importo riportato nel capo dì imputazione); - dunque, l'assunto per cui l'intero importo di euro 105.386,00 sia stato distratto mediante prestiti agli amici sarebbe indimostrato ed anzi smentito (e peraltro detto importo comprenderebbe anche euro 18.000,00 dovuti a Enzo NAPOLI a cagione di rapporti commerciali documentati da fatture regolarmente registrate). 5.1. Il motivo in esame - con il quale è stato reiterato quanto dedotto con il quarto motivo di appello - è inammissibile perché ha inteso censurare la decisione impugnata mediante una ricostruzione in fatto, senza addurre in effetti e ritualmente (ossia specificamente indicando gli atti a sostegno del proprio asserto: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) un travisamento della prova.6. Con il quinto motivo si è censurata la sentenza impugnata, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe compiuto una corretta valutazione della prova su un punto decisivo e, in particolare, sulla destinazione delle somme distratte mediante prestiti personali a Oscar DARIO per un acquisto immobiliare in favore della società fallita. Ad avviso del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. - «rappresentata e facente capo a» Oscar DARIO - con scrittura privata autenticata del 16 dicembre 2004 aveva promesso in vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile; nella scrittura la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dato quietanza della somma di euro 82.850 versata a titolo di caparra, che sarebbe stata corrisposta non in unica soluzione ma «evidentemente» mediante consegna di successivi assegni all'OSCAR; tuttavia, l'acquisto immobiliare non si sarebbe perfezionato perché la società fallita sarebbe rimasta vittima di un'azione fraudolenta. Il Tribunale, pur riconoscendo i termini della vicenda, l'ha qualificata come un tentativo di esigere il credito già accumulatosi, valorizzando sul punto le incerte dichiaraziong testimoniali (di Samuele TOSO e del curatore); la Corte di appello si sarebbe determinata nello stesso senso, non considerando le cadenze temporali di quanto accaduto e comunque in maniera illogica. 6.1. Anche il motivo in esame costituisce reiterazione delle doglianze già prospettate con il gravame (cfr. quinto motivo di appello) e si sostanzia in una ricostruzione alternativa del fatto, già disattesa dai Giudici di merito (che hanno esposto le ragioni a sostegno del decisum), che non può essere ritualmente dedotta in questa sede di legittimità, 7. Con il sesto motivo sono state dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta e non anche come bancarotta semplice. Il ricorrente ha censurato la decisione di appello, poiché essa avrebbe descritto l'imputato come un soggetto «scaltro» e ravvisato un nesso indissolubile tra la bancarotta patrimoniale e quella documentale nell'intento di depauperare il patrimonio della fallita. Tuttavia, «ben diversa» sarebbe «l'immagine dell'imputato» che è «emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale», in quanto già la deposizione del curatore avrebbe descritto il MARSURA come un imprenditore molto più «sfortunato che disonesto», tanto che fu lo stesso MARSURA a fare emergere l'ammanco di euro 105,386,49, inserendo nella contabilità del 2006 debiti dell'anno 2005 che non erano stati annotati, a descrivere i propri rapporti con soggetti apparentemente estranei all'attività sociale e a consegnare le matrici degli asseati, a ripianare con beni propri gran parte del debito verso le banche; e il suo rapporto con Dario OSCAR fu finalizzato all'acquisto di un immobile e l'imputato fu vittima di una frode. Dunque, da tali dati dovrebbe trarsi che la condotta del MARSURA fu connotata da imprudenza ma non dal dolo proprio della distrazione, avendo al più consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti, compresi gli ipotetici prestiti dai quali non derivò per lui alcun arricchimento; e nella specie non dovrebbe ravvisarsi neppure la bancarotta fraudolenta documentale, bensì soltanto una tenuta della contabilità incompleta e irregolare che non impedì la ricostruzione del patrimonio. 7.1. Il motivo in esame è inammissibile perché, !ungi dal denunciare una violazione della legge penale, ha addotto una diversa lettura in fatto della vicenda così non muovendo rituali censure alla motivazione della sentenza impugnata. 8. Con il settimo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come bancarotta documentale, «con riguardo al requisito della ricostruibilità del patrimonio». Il ricorrente ha rassegnato che la Corte di appello avrebbe ignorato che il curatore ha confermato ampiamente la ricostruibilità del patrimonio e del movimento degli affari atteso che lo stesso curatore: - avrebbe circoscritto agli anni 2004 e 2005 le lacune contabili, dando atto della trasparenza ripristinata nel 2006 con la spontanea emersione delle esposizioni riguardanti gli anni precedenti, che Ozi curatore avrebbe attribuito al cambio di commercialista; - e avrebbe riferito che la contabilità sarebbe stata tenuta «in modo [...] da sprovveduti, pensando di far quadrare i conti e non pensando che se la società andava in fallimento non bisognava fare così. E lui non sapeva e chi ha fatto queste registrazioni, se era un po' più furbo, le faceva un po' meglio». Pertanto, non avrebbe dovuto qualificarsi il fatto dell'imputato come bancarotta fraudolenta documentale bensì come bancarotta semplice. 8.1. Il motivo in esame - con il quale è stato a ben vedere dedotto solo il vizio di motivazione a cagione dell'erronea ricostruzione della fattispecie (v. retro. par. 1) - costituisce pedissequa trascrizione dell'ottavo motivo di appello ed è privo di un confronto con l'iter argomentativo della sentenza impugnata che ha disatteso la prospettazione difensiva facendo riferimento alla deposizione del curatore (di cui il ricorrente ha richiamato solo taluni passi), dalla quale ha tratto che: per l'anno 2004 non risultavano le movimentazioni finanziarie dell'impresa, la contabilità degli anni 2004 e 2005 era caratterizzata da lacune informative e le relative movimentazioni erano descritte in modo cumulativo e parziale, essendo stata annotata solo nel 2006 una sopravvenienza passiva verso gli istituti di credito in maniera del tutto generica, le poste creditorie indicate nella contabilità del 2006 non erano reali, il patrimonio non era esattamente ricostruibile poiché comunque in contabilità era appostato un credito di euro 80.000,00 «senza nome». Ancora la Corte di appello ha dato conto del fatto che la ricostruzione solo parziale effettuata dal curatore, con difficoltà e anche tramite l'acquisizione di documenti presso terzi, non esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto in contestazione; e ha attribuito al MARSURA la piena consapevolezza della reale situazione finanziaria dell'impresa e la volontà di tenere le scritture contabili con le modalità sopra descritte per rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa in pregiudizio ai creditori. È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione. 9. Con l'ottavo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione del fatto dell'imputato come bancarotta fraudolenta documentale e non anche come bancarotta semplice con particolare riguardo all'elemento psicologico del reato. Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie risulta che la tenuta della contabilità era affidata a un professionista esterno (e l'affidamento di essa a un diverso professionista nel 2006 avrebbe fatto emergere i fatti oggetto dì imputazione); e la Corte di appello erroneamente non avrebbe considerato che l'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato è il dolo specifico; di conseguenza, il suo fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice. 9.1. Il motivo è manifestamente infondato. Non solo perché questa Corte ha già chiarito che l'affidamento della contabilità ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche non esime da responsabilità l'amministratore (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268), ma per la dirimente considerazione che - come pure in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità - la bancarotta fraudolenta documentale per l'irregolare tenuta delle scritture contabili integra un'ipotesi di reato a dolo generico (a differenza della diversa ipotesi di omessa tenuta della contabilità, per cui è prescritto il dolo specifico: cfr. Sez. 5, n. 33114/2020, cit.). 10. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3.000,00, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire al ricorrente medesimo profili di colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c
Decreto Cassazione n. 36924/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris