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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2024

Cassazione n. 29956/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2333/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in San P ietro in L ama, alla via Garibaldi n. 10 /A, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’ Av vocato [OSCURATO:PERSONA] D e Carlo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE , n. cron. 537/2024,depositata il 17/06/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.250 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,12 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2333/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in San P ietro in L ama, alla via Garibaldi n. 10 /A, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’ Av vocato [OSCURATO:PERSONA] D e Carlo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE , n. cron. 537/2024,depositata il 17/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.250 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,12 novembre 2025.
Decreto Cassazione n. 29956/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris