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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 12522/2023

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rilevanza, stabilito all’art. 363-bis n. 1 c od . p roc . c iv . (“la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione; ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all’art. 1,comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi; ritenuto, pertanto, che difetta, oltre al requisito della necessità- rilevanza, anche quello della d ifficoltà interpretativa della norma invocata; P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con l’ordinanza di cui in premessa.

Roma, 9 ma

rilevanza, stabilito all’art. 363-bis n. 1 c od . p roc . c iv . (“la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione; ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all’art. 1,comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi; ritenuto, pertanto, che difetta, oltre al requisito della necessità- rilevanza, anche quello della d ifficoltà interpretativa della norma invocata; P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 9 ma
Sentenza Cassazione n. 12522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris