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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 30561/2026

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o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];165/RG. 43828 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di calunnia; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.

Nel caso in esame non è maturato il termine di prescrizione dovendosi aggiungere un anno e sei mesi, come stabilito dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione della riforma Orlando che aveva introdotto un'ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione - successivamente abrogata dall'art.2, comma 1, lett. a,

I. n. 134 del 2021 - durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello per un massimo di un anno e sei mesi.

A causa della successione delle diverse leggi in materia di prescrizione (I. 23 giugno 2017, n. 103,

I. 9 gennaio 2019, n. 3 e

I. 27 settembre 2021, n. 134), il problema di diritto intertemporale per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della

I. n. 103 del 2017, e il 31 dicembre 2019, quale è quello oggetto di esame è stato risolto dalle Sezioni unite che hanno stabilito il seguente principio di diritto: «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

Per i reati commessi a partire dall'i gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» Pertanto, poiché il reato contestato al ricorrente si è consumato il 23 agosto 2017, la prescrizione ordinaria (pari a sei anni, cui va aggiunto un anno e sei mesi per effetto dell'art. 159, secondo comma, cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca) non era maturata al momento della sentenza di secondo grado, emessa l'8 luglio 2025, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente.

Del tutto generici sono sia il motivo di ricorso in ordine alla responsabilità dell'imputato alla luce delle prove puntualmente esaminate alle pagine 7-8 della sentenza che non risultano oggetto specifico di contestazione, sia il motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla quale vi è specifica motivazione per escluderne i presupposti a pag. 9, sia quello sul trattamento sanzionatorio solo enunciato (pag.9), così da rendere il ricorso inammissibile con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q P.Q.MCosì deciso il 19/06/2026 [OSCURATO:PERSONA] ra estensora Il P,rnpidente [OSCURATO:PERSONA] D. [OSCURATO:PERSONA] #'""3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];165/RG. 43828 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di calunnia; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Nel caso in esame non è maturato il termine di prescrizione dovendosi aggiungere un anno e sei mesi, come stabilito dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione della riforma Orlando che aveva introdotto un'ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione - successivamente abrogata dall'art.2, comma 1, lett. a, I. n. 134 del 2021 - durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello per un massimo di un anno e sei mesi. A causa della successione delle diverse leggi in materia di prescrizione (I. 23 giugno 2017, n. 103, I. 9 gennaio 2019, n. 3 e I. 27 settembre 2021, n. 134), il problema di diritto intertemporale per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, e il 31 dicembre 2019, quale è quello oggetto di esame è stato risolto dalle Sezioni unite che hanno stabilito il seguente principio di diritto: «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall'i gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» Pertanto, poiché il reato contestato al ricorrente si è consumato il 23 agosto 2017, la prescrizione ordinaria (pari a sei anni, cui va aggiunto un anno e sei mesi per effetto dell'art. 159, secondo comma, cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca) non era maturata al momento della sentenza di secondo grado, emessa l'8 luglio 2025, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente. Del tutto generici sono sia il motivo di ricorso in ordine alla responsabilità dell'imputato alla luce delle prove puntualmente esaminate alle pagine 7-8 della sentenza che non risultano oggetto specifico di contestazione, sia il motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla quale vi è specifica motivazione per escluderne i presupposti a pag. 9, sia quello sul trattamento sanzionatorio solo enunciato (pag.9), così da rendere il ricorso inammissibile con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MCosì deciso il 19/06/2026 [OSCURATO:PERSONA] ra estensora Il P,rnpidente [OSCURATO:PERSONA] D. [OSCURATO:PERSONA] #'""3
Sentenza Cassazione n. 30561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris