CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio irrogato è inammissibile in quanto reiterativa di una censura già formulata con l'atto di appello rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito una congrua motivazione (p. 2), che non essendo affetta da manifesta illogicità non è dato sindacare in sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17