CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 giugno 2019 dal Tribunale di Fermo in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in punto valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e della credibilità soggettiva di costoro. Si contesta inoltre la possibilità di qualificare i fatti alla stregua di estorsione. La Corte territoriale avrebbe utilizzato criteri di valutazione contrastanti, svalutando le contraddizioni in cui le persone offese erano cadute come desumibile dai verbali 28 marzo 2009, pagine 6 e 7. Nemmeno sarebbe stato specificato il contenuto delle minacce di cui le persone offese sarebbero state vittime e consistiti, secondo l'imputazione, in mali ingiusti immaginari quali l'insorgenza di gravissime patologie ovvero la perdita del posto di lavoro, il tutto all'interno di una setta cui le stesse vittime avevano volontariamente aderito. Sarebbe tra l'altro qualificante il fatto che fossero le parti offese a contattare spasmodicamente l'imputato e non il contrario, circostanza di fatto ignorata dalla sentenza impugnata. Non vi sarebbe nemmeno stata determinazione del pregiudizio economico subito dalle persone offese posto che le produzioni documentali attestano importi assai inferiori rispetto a quanto da queste dichiarato. Secondo il ricorrente, "in una sorta di tunnel cognitivo, ogni elemento disponibile non è stato letto nella sua "dimensione significante reale", ma in unica valutazione verso il reato contestato, per la cui spiegazione si sono utilizzate metodologie esplicative ultronee". Nemmeno sarebbero stati offerti riscontri alle dichiarazioni delle persone offese che, per quanto non strettamente necessari, sarebbero stati giustificati dalla peculiarità del caso di specie. Errata sarebbe poi la qualificazione giuridica dei fatti che non potrebbero essere valutati alla stregua di estorsione ma avrebbero dovuto al più essere considerate come truffe con prospettazione di un pericolo immaginario posto che detto pericolo avrebbe esclusivamente influito sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore non essendo in alcun modo stato escluso che il ricorrente si fosse presentato come guaritore e si fosse adoperato nei confronti delle parti offese offrendo amuleti e pozioni. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Risulta fondata la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti. Infatti, sussiste la truffa vessatoria ove l'agente, come nel caso di specie, rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tali da poter essere individuate come non reali, la cui concretizzazione prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020 Rv. 279492 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4180 del 03/03/2000 Rv. 215705 - 01). 2.1. Risulta pertanto fondato il motivo con cui si lamenta la mancata qualificazione dei fatti in termini di truffa con prospettazione di pericolo immaginario. 3. La diversa qualificazione dei fatti risulta rilevante ai fini del calcolo del termine prescrizionale. 3.1. Nel caso di specie, il reato risulta consumato il 16 settembre 2010. Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), è di anni sette e mesi sei, ampiamente maturato alla data dell'odierna pronunzia. 4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' il reato è estinto per prescrizione. Così deciso ir'KRonna, il 18 o